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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 114 del 28 novembre 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI CURTAROLO (PADOVA)

Delibera Consiglio comunale n. 16 del 4 luglio 2013 e n. 4 del 9 aprile 2014

Modifica dello statuto comunale - estratto.

All'art.4 comma 1, è aggiunto il seguente capoverso: “In particolare il Comune assicura la  presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta Comunale e negli organi collegiali, nonché nelle nomine dei rappresentanti in  Enti, Aziende ed istituzioni che dallo stesso dipendono”.

L’art. 18 è sostituito dal seguente:

 “Art.18 – Servizio di difesa civica

1.       Il Comune di Curtarolo può istituire il servizio di difesa civica mediante apposita convenzione con la Provincia.

2.       Il difensore civico “territoriale” è competente a garantire l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa , gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione.

3.       L’Amministrazione provvede, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, a dare ampia informazione ai cittadini della istituzione del servizio di difesa civica, delle competenze del difensore civico territoriale e delle modalità per la presentazione delle istanze.”

Gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 sono abrogati.

L’art. 41, comma 1, è integrato con il seguente capoverso: “A decorrere dalle prime elezioni amministrative successive all’entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148,  il numero massimo dei componenti della Giunta è fissato in 4 assessori

l’art. 42, comma 1, è integrato con il seguente capoverso: “Nella scelta degli Assessori il Sindaco assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantendo in particolare la rappresentanza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta”.

L’art. 71 è interamente sostituito dal seguente:

“Articolo 71 - Revisore dei conti

1.        A norma dell’art. 234 del D.lgs. 267/2000, le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate da un unico revisore dei conti, scelto con le modalità di cui all’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni con  legge 14 settembre 2011, n. 148.

2.       Le funzioni del revisore dei conti, la durata in carica e le cause di cessazione dalla stessa sono disciplinate dalla legge.

3.       Il revisore di conti ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’Ente, nonché di acquisire dagli uffici tutte le notizie ed informazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni.

4.       Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio”.

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