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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 80 del 20 settembre 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI CHIUPPANO (VICENZA)

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Statuto comunale - articoli modificati.

 

Testo attuale

Testo modificato

 

Art. 39 -

(nomina e composizione della Giunta)

 

1. La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità

si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri e gli assessori comunali.

 

Art. 39 -

(nomina e composizione della Giunta)

 

1. La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità

si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri e gli assessori comunali.

6. La nomina degli assessori, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, deve garantire la presenza di entrambi i sessi.

Art. 60 -

(modalità di erogazione dei servizi)

 

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla Legge, può assumere l’esercizio di tutti i servizi pubblici relativi alla comunità locale.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge o dallo Statuto, scegliendo quella più idonea in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio, nonché ai programmi di collaborazione e di erogazione concordati con il Comune di Carrè. Il servizio idrico integrato deve essere preferibilmente gestito tramite società pubblica.

3. La società per azioni a totale o prevalente capi

tale pubblico sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile. L’atto costitutivo e lo Statuto stabiliscono le modalità di nomina degli amministratori da parte dell’assemblea dei soci e le modalità di partecipazione del Comune alla società stessa.

4. Le deliberazioni relative all’assunzione di servizi sono corredate da una relazione del revisore dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

5. Il Comune può istituire nell’ambito della propria struttura e nel contesto della  ridefinizione delle unità organiche, un ufficio per

le relazioni con il pubblico.

 

Art. 60 -

(modalità di erogazione dei servizi)

 

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla Legge, può assumere l’esercizio di tutti i servizi pubblici relativi alla comunità locale.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge o dallo Statuto, scegliendo quella più idonea in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio, nonché ai programmi di collaborazione e di erogazione concordati con il Comune di Carrè. Il servizio idrico integrato deve essere preferibilmente gestito tramite società pubblica.

3. La società per azioni a totale o prevalente capi

tale pubblico sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile. L’atto costitutivo e lo Statuto stabiliscono le modalità di nomina degli amministratori da parte dell’assemblea dei soci e le modalità di partecipazione del Comune alla società stessa. Le società non quotate controllate dal Comune ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile devono prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale.

4. Le deliberazioni relative all’assunzione di servizi sono corredate da una relazione del revisore dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

5. Il Comune può istituire nell’ambito della propria struttura e nel contesto della  ridefinizione delle unità organiche, un ufficio per

le relazioni con il pubblico.

 

Art. 67 -

(commissioni di concorso e di gara)

 

1. Le commissioni di gara e quelle di concorso per  l’assunzione di personale sono presiedute dai Responsabili dei servizi secondo le modalità stabilite dal  Regolamento.

 

Art. 67 -

(commissioni di concorso e di gara)

 

1. Le commissioni di gara e quelle di concorso per  l’assunzione di personale sono presiedute dai Responsabili dei servizi secondo le modalità stabilite dal  Regolamento.

2.  In tali organi collegiali deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi

 

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