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Bur n. 80 del 20 settembre 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI TORREGLIA (PADOVA)

Statuto comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 23 del 25 giugno 2013

Statuto comunale.

TITOLO I - IL COMUNE, IL TERRITORIO E LA SEDE COMUNALE

Articolo 1 - Il Comune

  1. Il Comune di Torreglia è ente autonomo locale. I limiti della propria autonomia sono definiti dalla Costituzione e dai principi fissati dalla legge.
  2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti dettati dalla legge e dal presente Statuto, integrato da appositi Regolamenti.

 

Articolo 2 - Territorio

  1. Il Comune di Torreglia è costituito dalle popolazioni e dai territori del capoluogo e da quelli della frazione di Luvigliano.
  2. Il territorio del Comune si estende per kmq 18,75 ed è confinante a nord con il Comune di Teolo, ad est con quelli di Abano Terme e Montegrotto Terme, ad ovest con il Comune di Teolo ed a sud con quello di Galzignano Terme.
  3. La modifica delle perimetrazioni e denominazioni di borgate e frazioni nonché della sede comunale può essere disposta dal Consiglio nel rispetto delle vigenti normative regionali, previa consultazione popolare.


Articolo 3 - Sede Comunale

  1. Il capoluogo è sede principale degli organi e degli uffici comunali.
  2. In particolari circostanze gli organi del Comune possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.

 

Articolo 4 - Stemma e gonfalone

  1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma approvati dal Regio Decreto del 10 novembre 1942.
  2. L’utilizzo del gonfalone è riservato alle sole manifestazioni ufficiali organizzate dal Comune o alle quali il Comune prende parte.
  3. Lo stemma potrà essere concesso in uso dal Sindaco ad enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni che non perseguano fini di lucro.

 

TITOLO II - I PRINCIPI GENERALI

Articolo 5 - Finalità generali

  1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, economico e sociale, contribuisce alla realizzazione di un sistema integrato e globale di sicurezza sociale e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati, delle Organizzazioni Sindacali e delle forze economiche, politiche, culturali e religiose operanti nel suo territorio alle scelte e alla gestione della collettività locale.
  2. Il Comune realizza le proprie finalità:
  1. nel rispetto della centralità della persona, della sua dignità, della vita e della parità uomo-donna;
  2. nel rispetto e nella tutela della famiglia come riconosciuta dalla Costituzione, cellula fondamentale del tessuto sociale ed economico;
  3. ispirandosi al principio della solidarietà sociale e rivolgendo particolare attenzione alle categorie più deboli e bisognose;
  4. operando in modo da ottenere la maggior efficienza, semplificazione e trasparenza dei suoi atti;
  5. utilizzando i metodi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione.

 

Articolo 6 - Cultura della pace e dei diritti umani

  1. Il Comune di Torreglia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. Partecipa e sostiene a iniziative e progetti locali, nazionali e internazionali volti a garantire la pace, il rispetto dei diritti umani e la solidarietà, ripudiando ogni iniziativa che comporti l’uso delle armi a scopo di offesa.
  2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione, assunte sia direttamente che favorendo le iniziative delle istituzioni scolastiche e culturali e delle associazioni di volontariato e di cooperazione presenti nel territorio.
  3. Il Comune si impegna a rendere onore alla memoria dei propri concittadini caduti in guerra.
  4. Il Comune promuove e sostiene progetti di aiuti umanitari e di solidarietà nazionale e internazionale.

 

Articolo 7 – Diritti dell’infanzia

  1. Il Comune riconosce l’individuo appartenente alla fascia dell’infanzia come cittadino dotato di opinioni, capace di assumere decisioni e soggetto di diritto non passibile di discriminazione.
  2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comune assicura che l’interesse dei minori sia considerato prioritario in tutte le azioni intraprese, per la promozione del pieno sviluppo secondo le capacità e inclinazioni individuali.
  3. Fa propria la Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge della Repubblica Italiana numero 176 del 27 maggio 1991, favorendo l’applicazione dei suoi principi a livello locale.

 

Articolo 8 – Tutela delle pari opportunità

  1. Il Comune opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e determinare azioni positive per attuare effettive condizioni di pari opportunità.
  2. Assicura la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta Comunale e negli Organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni che dipendono dal Comune.

 

Articolo 9 - Tutela della salute e promozione del benessere

  1. In conformità alle pronunce internazionali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Comune riconosce che il raggiungimento del miglior standard di salute possibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano.
  2. Nell’ambito delle sue competenze, il Comune:
    1. concorre a garantire il diritto alla salute attuando idonei strumenti per renderlo effettivo;
    2. tutela con particolare riguardo la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro e dell’ambiente in generale
    3. contribuisce all’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sanitaria con speciale riferimento alla prima infanzia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi;
    4. persegue e progetta in modo integrato il raggiungimento del più elevato livello di benessere e della qualità della vita migliore possibile per i cittadini e i turisti.

 

Articolo 10 - Tutela e promozione del patrimonio culturale, storico e artistico

  1. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio culturale, storico e artistico del territorio in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con gli artisti e le loro associazioni.
  2. Opera per la conservazione, la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.

 

Articolo 11 - Tutela e promozione del patrimonio naturale e del paesaggio

  1. Il Comune predispone periodici studi ed adotta le misure necessarie alla conservazione e difesa dell’ambiente. Attua piani per la difesa e il risanamento del suolo e del sottosuolo e per la prevenzione sia dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, che delle potenziali cause che lo possono provocare.
  2. Collabora con l’Ente Parco dei Colli Euganei e con gli altri Comuni interessati per la tutela del Parco stesso.
  3. Particolare attenzione è dedicata alla conservazione dell’integrità delle zone del Mirabello, del monte Rua e del relativo Eremo, di Torreglia Alta, del Castelletto, del borgo di Luvigliano con la Villa dei Vescovi e di tutti gli altri elementi architettonici di particolare interesse storico, paesaggistico e naturalistico.
  4. La progettazione e realizzazione di nuove opere pubbliche e la manutenzione del patrimonio, è realizzata ponendo particolare attenzione all’inserimento armonioso delle opere nel contesto paesaggistico e ambientale, in particolare con gli edifici di particolare pregio storico, artistico e architettonico.

 

Articolo 12 - Assetto ed utilizzo del territorio

  1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e turistici, con l’obiettivo di coniugare le esigenze abitative e commerciali con la tutela dell’ambiente e la preservazione del paesaggio e la minimizzazione del consumo del suolo. Determina inoltre un programma organico di interventi per la gestione e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del verde urbano, in relazione agli obiettivi e alle esigenze specifiche delle varie aree.
  2. Promuove la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici esistenti, lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica e l’utilizzo delle case sfitte e invendute.
  3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
  4. Contribuisce alla realizzazione di un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Tutela e valorizza percorsi di mobilità sostenibile quali sentieri naturalistici e piste ciclo-pedonali.

 

Articolo 13 - Sviluppo Sostenibile

  1. Il Comune sviluppa progetti e attua piani per il conseguimento dello Sviluppo Sostenibile come inteso dall’Organizzazione per le Nazioni Unite: “lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”.
  2. Il Comune, per quanto di sua competenza, tenuto anche conto che il suo territorio è completamente inserito nell’area protetta del Parco dei Colli Euganei ed è parte integrante del bacino delle Terme Euganee:
  1. coordina e sovrintende allo sviluppo di ogni attività e vigila che essa sia compatibile e armonizzata al più generale programma di sviluppo del territorio e della popolazione;
  2. promuove ed incentiva tutte le iniziative e le attività agricole, artigianali e turistiche che tendono a valorizzare il ruolo turistico di Torreglia nella zona Euganea e Termale;
  3. tutela tutte le attività ed i prodotti agricoli e artigianali tipici della cultura e della tradizione locali;
  4. favorisce e tutela tutte le attività produttive che concorrono al progresso economico della collettività locale, nel rispetto dell’ambiente in cui essa vive.

 

Articolo 14 - Ecologia e Energie Rinnovabili

  1. Il Comune promuove l’adozione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, compatibili con il contesto ambientale, nel quadro dello sviluppo sostenibile e di un concetto di crescita improntata al rispetto dell’ambiente naturale e alla riduzione dell’impronta ecologica locale.
  2. Il Comune promuove iniziative di formazione, anche in collaborazione con gli Istituti Scolastici, per l’educazione alla tutela dell’ambiente, i temi dell’ecologia, la sostenibilità degli stili di vita.

 

Articolo 15 - Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

  1. In stretta collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado del distretto scolastico, il Comune promuove lo sviluppo e la crescita civica e culturale della comunità con particolare attenzione alle espressioni di costume ed alle tradizioni locali.
  2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
  3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune:
    1. favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive;
    2. sostiene l’opera educativa e contribuisce all’aggiornamento di quanti operano per la formazione e lo sviluppo armonico dei minori;
    3. promuove la creazione di strutture idonee, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni disciplinando il loro utilizzo mediante un Regolamento.


Articolo 16 - Riduzione del divario digitale

  1. Il Comune condivide le posizioni ONU che ritengono l’accesso ad Internet un fattore importante per la circolazione delle idee, la libera manifestazione del pensiero e per aumentare la trasparenza e l’accesso alle informazioni, al fine di facilitare la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione delle società democratiche.
  2. Riconosce che lo sviluppo tecnologico della società comporta il rischio di generare divario digitale, inteso come la limitata o assente capacità di accesso alle nuove tecnologie da parte cittadini o imprese dovuta alla carenza di infrastrutture, servizi e conoscenza, che crea disparità tra cittadini.
  3. Promuove piani e iniziative miranti alla riduzione del divario digitale, alla infrastrutturazione del territorio e alla promozione dell’uso delle tecnologie presso i cittadini.

 

Articolo 17 - Forme di cooperazione

  1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, culturali e sindacali operanti nel territorio. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi della cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.


TITOLO III - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 18 - Organi

  1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
  2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
  3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
  4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

 

Articolo 19 - Deliberazioni degli organi collegiali

  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese: sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
  2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
  3. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

 

Articolo 20 - Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
  2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
  3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
  4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.
  5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
  6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

 

Articolo 21 - Funzionamento del Consiglio Comunale

  1. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento, che prevede le modalità per la convocazione delle sedute consiliari  e per la presentazione, discussione e votazione delle proposte.
  2. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

 

Articolo 22 - Linee programmatiche di mandato

  1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
  3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
  4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

Articolo 23 - Codice Etico

  1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento la Giunta adotta il Codice Etico, inteso come la specificazione degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano l’esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli amministratori.
  2. Al Codice Etico possono aderire singolarmente i Consiglieri mediante dichiarazione e sottoscrizione pubblica in occasione del primo Consiglio Comunale utile, impegnandosi così all’adempimento delle sue disposizioni.
  3. La copia in formato digitale del Codice Etico e l’elenco dei sottoscrittori è reso pubblico sul sito web del Comune.

 

Articolo 24 - Commissioni

  1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta o studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
  2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate con apposito Regolamento.
  3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 

Articolo 25 - Conferenza dei capigruppo

  1. La Conferenza dei capigruppo, convocata di norma prima di ogni seduta del Consiglio Comunale, è composta dal Sindaco che la presiede e dai capigruppo previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.
  2. Essa collabora con il Sindaco nella definizione degli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e provvede alla preparazione in via preliminare di ordini del giorno politici indirizzati al Parlamento, al Governo, alla Regione e all’opinione pubblica. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

 

Sezione II - CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 26 - Consiglieri

  1. Lo stato giuridico, le ipotesi di cessazione della carica e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
  2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, determinata sommando i voti di lista alle preferenze riportate. A parità di cifra individuale sono esercitate dal più anziano di età.
  3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

Articolo 27 - Diritti e doveri dei Consiglieri

  1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
  2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
  3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.
  4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio elettronico su PEC presso il quale verranno notificati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale, secondo le modalità definite dal Regolamento.
  5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi percepiti e le altre informazioni previste dalla legge.

 

Articolo 28 - Gruppi consiliari

  1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, per i gruppi di minoranza i candidati Sindaco.
  2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

 

Sezione III - IL SINDACO

Articolo 29 - Sindaco

  1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullo svolgimento dell’attività amministrativa.
  3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e/o istituzioni, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
  5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
  6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

 

Articolo 30 - Attribuzioni di amministrazione

  1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

In particolare il Sindaco:

  1. dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta, dei singoli Assessori e degli eventuali Consiglieri delegati;
  2. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  3. convoca i comizi per i referendum previsti dall’articolo 42 del presente Statuto;
  4. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
  5. nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
  6. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
  7. ha la rappresentanza in giudizio dell’Ente, con possibilità di delega.

 

Articolo 31 - Attribuzioni di vigilanza

  1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società partecipate dall’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
  2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
  3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

 

Articolo 32 - Attribuzioni di organizzazione

  1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
  1. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un terzo dei Consiglieri;
  2. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalle leggi;
  3. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
  4. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

 

Articolo 33 - Vicesindaco

  1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco ed è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

 

Articolo 34 - Mozioni di sfiducia

  1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dal almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 

Sezione IV - GIUNTA COMUNALE

Articolo 35 - Giunta comunale

  1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, dei funzionari dirigenti o dei responsabili degli uffici e dei servizi.
  3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

 

Articolo 36 - Composizione

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori di, cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
  2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori non Consiglieri, purché non siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative, siano dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale
  3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
  4. Nella scelta degli Assessori il Sindaco assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantendo in particolare la rappresentanza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.
  5. La disposizione di cui al comma precedente si applica per le nomine effettuate successivamente alla entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215.

 

Articolo 37 - Nomina

  1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca  sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
  4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

 

Articolo 38 - Funzionamento della Giunta

  1. La Giunta è convocata  e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
  3. Le sedute sono valide se sono presenti tre (3) componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

Articolo 39 - Competenze

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente. In particolare, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli  atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
  2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

 

Articolo 40 - Assessori e Consiglieri Delegati

  1. Il Sindaco ha la facoltà di conferire deleghe o incarichi agli Assessori e ai Consiglieri Comunali, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
  2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o ai Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.
  3. I Consiglieri Delegati possono partecipare alle sedute di Giunta e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.


TITOLO IV - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Sezione I – ASSOCIAZIONISMO

 

Articolo 41 - Libere forme associative

  1. Le spontanee associazioni culturali, sportive, religiose e politiche costituiscono uno degli strumenti più importanti di democrazia, di divulgazione delle idee e della cultura e di difesa delle esigenze particolari di comunità più ristrette di cittadini anche a livello di frazione o quartiere.

 

Articolo 42 - Valorizzazione dell’associazionismo

  1. Il Comune:
  1. sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
  2. garantisce la partecipazione delle associazioni alle scelte di fondo dell’Amministrazione Comunale sia mediante contatti diretti dei loro rappresentanti con gli organi comunali, sia tramite organismi di partecipazione e consultazione;
  3. collabora con le associazioni operanti nel territorio nell’organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità fissate dal Regolamento;
  4. affida ad associazioni e/o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione di manifestazioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
  5. il Comune può istituire un Albo delle libere forme associative operanti nel suo territorio, che saranno classificate in base agli scopi che si prefiggono con criteri stabiliti dal Regolamento.

 

Sezione II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE


Articolo 43 - Forme e organismi di partecipazione

  1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla preparazione ed esecuzione dei programmi di sviluppo della comunità ricorrendo al dialogo con la cittadinanza nel rispetto delle diverse culture e posizioni.
  2. A tal fine il Comune promuove:
  1. la formazione di organismi di partecipazione che potranno avere la forma di comitati per la gestione dei servizi, Consulte permanenti o temporanee, comitati di settore per la soluzione di problemi specifici o situazioni locali;
  2. il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di cui al punto a);
  3. assemblee sulle principali questioni sottoposte all’esame degli organi comunali;
  4. lo svolgimento di riunioni ed assemblee su richiesta di quei gruppi di cittadini o organismi sociali che ne facciano richiesta, mettendo a loro disposizione le strutture e gli spazi idonei.
  5. I tipi di organismi da istituire, gli scopi che si prefiggono e le modalità per il loro funzionamento sono stabilite da apposito Regolamento.

 

Articolo 44 - Referendum

  1. In questioni di grande rilevanza che riguardano gli interessi generali della comunità è possibile il ricorso alla consultazione dei cittadini mediante l’istituto referendario. Il Regolamento di disciplina del referendum può anche prevedere forme di referendum propositivi o abrogativi.
  2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale. Sono quindi escluse sia le questioni riguardanti materie tributarie che quelle attinenti ad attività amministrative già regolate da norme regionali o statali.
  3. Il potere di iniziativa spetta al Consiglio Comunale, o quando lo richieda almeno il 20 per cento del corpo elettorale.
  4. Il risultato del referendum è valido con qualsiasi numero di votanti.
  5. Il Consiglio Comunale deve esprimersi in merito all’esito della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato.
  6. I requisiti di ammissibilità, le modalità delle proposte ed i tempi di effettuazione della consultazione referendaria sono stabiliti dal Regolamento che disciplina gli istituti di partecipazione.

 

Articolo 45 - Altre forme di consultazione popolare

  1. Ogni volta che lo ritenga opportuno, il Consiglio Comunale o il Sindaco può organizzare la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate.
  2. La consultazione può riguardare l’intera popolazione del Comune, gli abitanti di una frazione o di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
  3. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

 

Articolo 46 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini

  1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune:
  1. interrogazioni per chiedere notizie su specifici aspetti dell’attività dell’Ente;
  2. petizioni per sollecitare interventi su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità;
  3. proposte per atti amministrativi di interesse collettivo.
  1. Istanze, petizioni e proposte devono ricevere una risposta scritta dall’organo competente entro un termine massimo di 30 giorni dalla data della loro presentazione.
  2. In considerazione della loro rilevanza, il Sindaco può inserire le questioni sollevate all’ordine del giorno del Consiglio Comunale o della Giunta nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine fissato al comma precedente.
  3. Le procedure di istanze, petizioni e proposte sono indicate nel Regolamento il quale deve contenere le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente che deve procedere all’esame delle questioni sollevate.

 

Sezione III - ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE

Articolo 47 - Accesso agli atti

  1. Chiunque abbia interesse ha accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento.
  2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

 

Articolo 48 - Procedimento amministrativo

  1. Il Comune, al fine di garantire il diritto all’informazione degli atti amministrativi che incidono su situazioni giuridiche soggettive, favorisce la conoscenza sia degli atti procedurali che dei responsabili del procedimento.
  2. Le modalità di attuazione del diritto di accesso e del coinvolgimento degli interessati nei procedimenti amministrativi sono disciplinate da apposito Regolamento.

 

Articolo 49 - Diritto di informazione

  1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.
  2. La pubblicazione avviene mediante la pubblicazione sull’Albo Pretorio online presente sul sito web dell’Amministrazione, secondo le modalità e i tempi previsti dall’apposito Regolamento.
  3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato, nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento.



Sezione IV – SERVIZIO DI DIFESA CIVICA

Articolo 50 – Servizio di difesa civica

  1. Il Comune di Torreglia può istituire il servizio di difesa civica mediante apposita convenzione con la Provincia
  2. Il difensore civico “territoriale” è competente a garantire l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa , gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione.
  3. L’Amministrazione provvede, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, a dare ampia informazione ai cittadini della istituzione del servizio d difesa civica, delle competenze del difensore civico territoriale e delle modalità per la presentazione delle istanze.

 

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Sezione I - UFFICI


Articolo 51 - Principi strutturali e organizzativi

  1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
  1. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  2. l’analisi e l’individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
  3. l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
  5. l’utilizzo esteso degli strumenti informatici per il perseguimento della massima efficacia ed efficienza delle attività.

 

Articolo 52 - Organizzazione degli uffici e del personale

  1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione pubblica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
  2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

Articolo 53 - Regolamento degli uffici e dei servizi

  1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna Area organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
  2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento: ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
  3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
  4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

Articolo 54 - Diritti e doveri dei dipendenti

  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
  3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
  4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
  5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e all’emanazione delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
  6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

 


Sezione II - PERSONALE DIRETTIVO


Articolo 55 - Responsabili degli uffici e dei servizi

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco, in conformità alle norme regolamentari.
  2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
  3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

 

Articolo 56 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
  2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
  3. Il Sindaco può attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

 

Articolo 57 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

  1. La Giunta comunale, nei limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.
  2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97.
  3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.

 

Articolo 58 - Collaborazioni esterne

  1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
  2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

 

Articolo 59 - Ufficio di indirizzo e di controllo

  1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 e seguenti del D.Lgs 267/2000.

 

Sezione III - IL SEGRETARIO COMUNALE


Articolo 60 - Segretario comunale

  1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
  2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario comunale.
  3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
  4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

 

Articolo 61 - Funzioni del Segretario comunale

  1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
  2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
  3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
  4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve le dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.
  5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
  6. Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi di loro assenza o impedimento, previa istruttoria curata dal servizio competente.

 

Articolo 62 - Vicesegretario comunale

  1. La dotazione organica del personale può prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea.
  2. Il vicesegretario comunale sostituisce il Segretario comunale in caso di sua assenza o impedimento.

 

Sezione IV - LA RESPONSABILITA’

 

Articolo 63 - Responsabilità verso il Comune

  1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
  2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi gerarchicamente subordinati, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, ne fanno denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

 

Articolo 64 - Responsabilità verso terzi

  1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
  2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
  3. La responsabilità personale dell’amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

 

Articolo 65 - Responsabilità dei contabili

  1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

 

Sezione V - FINANZA E CONTABILITA’


Articolo 66 - Ordinamento

  1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
  2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
  3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

 

Articolo 67 - Attività finanziaria del Comune

  1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.
  2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
  4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

 

Articolo 68 - Bilancio comunale

  1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi
  4. Gli impegni di spesa per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

 

Articolo 69 - Rendiconto della gestione

  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
  2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.
  3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

 

Articolo 70 - Attività contrattuale

  1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
  3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

 

Articolo 71 - Revisore dei conti

  1. A norma dell’art.234 del D.lgs. 267/2000, le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate da un unico revisore dei conti, scelto con le modalità di cui all’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni con  legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. Le funzioni del revisore dei conti, la durata in carica e le cause di cessazione dalla stessa sono disciplinate dalla legge.
  3. Il revisore di conti ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’Ente, nonché di acquisire dagli uffici tutte le notizie ed informazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni.
  4. Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

 

Articolo 72 - Controllo economico della gestione

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
  2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

 

TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA



Articolo 73 - Statuto, Regolamenti e loro modifiche

  1. Tutti gli atti normativi del Comune devono uniformarsi al presente Statuto.
  2. Lo Statuto e le sue modifiche devono essere adeguatamente pubblicizzati in modo da consentire la loro effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.

 

Articolo 74 - Regolamenti

  1. Il Consiglio Comunale emana Regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge e dal presente Statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale.
  2. Tutti i Regolamenti di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. La medesima maggioranza è richiesta per la modifica di detti Regolamenti.
  3. Tutti i Regolamenti divenuti esecutivi ai sensi di legge sono inseriti a scopo notiziale nell’apposita sezione del sito web del Comune che raccoglie i Regolamenti dell’Ente.

 

Articolo 75 - Modifica dello Statuto

  1. Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla legge.
  2. Le proposte di modifica o abrogazione di cui al comma precedente possono essere presentate da Consiglieri, partiti, associazioni e singoli cittadini entro il 30 settembre di ogni anno e sono raccolte presso la segreteria comunale.
  3. In caso di proposte di modifica o abrogazione presentate da soggetti diversi dai Consiglieri, il Consiglio Comunale nomina una commissione con il compito di valutare quali proposte accettare e sottoporre all’esame del Consiglio stesso entro i primi tre mesi dell’anno successivo.
  4. Il Consiglio può abrogare uno Statuto soltanto se è in grado, contestualmente, di approvarne uno nuovo. Pertanto eventuali proposte di abrogazione totale dello Statuto devono essere accompagnate da una organica proposta alternativa dello stesso.

 

Articolo 76 - Norme transitorie e finali

  1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

Il Sindaco Filippo Legnaro

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