Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 75 del 30 agosto 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI PONZANO VENETO (TREVISO)

Deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 11 luglio 2013

Modifiche agli articoli 1, 34, 35, 37 e 70 dello Statuto comunale.

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La comunità di Ponzano Veneto è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico teso al miglioramento della qualità della vita ed a rendere effettivi i diritti fondamentali dei cittadini.

3. Concorre alla definizione degli obiettivi programmatici della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea.

4. Ispira la propria azione ai seguenti principi:

a. creazione di un sistema statale federale che si traduca realmente in una "rivoluzione" fiscale dal centro (Stato) alla periferia (Comuni, Province, Regioni);

b. valorizzazione della famiglia legittima quale nucleo su cui si fonda la Società;

c. di solidarietà e tolleranza nel rispetto del principio di reciprocità sovranazionale;

d. difesa e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, linguistico, ambientale e produttivo locale;

e. tutela della sicurezza del cittadino attraverso l’intensificazione del controllo del territorio contro la criminalità e il fenomeno dell’immigrazione clandestina;

f. valorizzazione e promozione delle forme di partecipazione democratica dei cittadini singoli ed associati.

g. realizzazione delle condizioni che consentano una vera scelta libera tra scuola pubblica e scuola privata;

h. libertà d’impresa nel rispetto dello sviluppo sostenibile e della concorrenza leale, contro le posizioni dominanti;

i. pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge n. 125 del 1991, garantendo negli organi istituzionali e negli altri organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, la presenza di entrambi i sessi.

Art. 34 - Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni previste dalla legge, per il miglior esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

3. Le Commissioni invitano ai propri lavori il Sindaco e gli Assessori esterni ogni qualvolta questi lo richiedano, nonché rappresentanti di organismi associativi ed esperti per l’esame di specifici argomenti.

Art. 35 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. La Presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia è da attribuirsi alle opposizioni.

3. Su proposta di un quinto dei componenti il Consiglio e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti possono essere istituite commissioni consiliari d’indagine per svolgere inchieste sull’attività amministrativi del Comune.

4. Le deliberazioni che istituiscono le commissioni di cui al precedente comma ne stabiliscono anche la composizione, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi, secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare e l’eventuale termine per la conclusione dei lavori.

5. Per le nomine o le designazioni nelle commissioni, qualora la legge, lo statuto e i regolamenti non dispongano diversamente, la composizione numerica è di norma stabilita in proporzione alle rappresentanze consiliari di maggioranza e di minoranza, in numero arrotondato aritmeticamente. In caso di mancato accordo sul numero dei commissari la decisione spetta al Presidente del Consiglio.

Art. 37 - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale é nominata dal Sindaco ed é composta:

a) dal Sindaco stesso, che la presiede;

b) da un numero pari di Assessori, fra cui il Vice Sindaco, non superiore ad 1/3, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco,nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale é presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall’Assessore anziano.

4. Gli assessori esterni partecipano alla seduta del consiglio comunale con diritto di parola ma senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 70 - Istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d’amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d’amministrazione é stabilito dal regolamento di gestione.

3. La nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune spettano al Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

4. Il Direttore dell’istituzione é l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con le conseguenti responsabilità.

5. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni é stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale:

a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;

b) determina le finalità e gli indirizzi;

c) approva gli atti fondamentali;

d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;

e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni é disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

9. L’istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali.

Il Sindaco Giorgio Granello

Torna indietro