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Bur n. 71 del 16 agosto 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI BUSSOLENGO (VERONA)

Stralcio delibera Consiglio Comunale

Delibera Consiglio Comunale n. 10 in data 19.07.2013 - Modifica art. 47 Statuto Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

... omissis ... 

DELIBERA

1)      Di modificare l’art. 47 dello Statuto Comunale vigente, avente oggetto: “Il Segretario – ruolo e funzioni”,  come segue:

  • Dopo il terzo comma, va inserito il seguente nuovo capoverso: Il Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco”;
  • L’ex quarto comma, ora divenuto quinto, va modificato come segue: “Il Sindaco, non prima di 60 giorni e non oltre  120 giorni dal suo insediamento, nomina il Segretario del Comune, scegliendolo fra gli iscritti nella apposita sezione dell’Albo Nazionale, presso il Ministero dell’Interno, che abbiano fatto domanda”
  • L’ex quinto comma, ora divenuto sesto, va modificato come segue: “Qualora il Sindaco neo eletto non provveda alla nomina del Segretario entro i termini di legge, si intende riconfermato il Segretario già in servizio presso la Sede”. 

2)      di dare atto, pertanto, che il nuovo testo dell’art. 47 dello Statuto Comunale, come modificato con il presente provvedimento, è il seguente:

 Art. 47
IL SEGRETARIO - RUOLO E FUNZIONI

Il Comune di Bussolengo ha un Segretario, iscritto all’albo dei segretari comunali e provinciali nella sezione corrispondente alla classe del Comune, il quale dipende dal Ministero dell’Interno, che ne disciplina il reclutamento e la carriera.

Il trattamento economico è quello previsto dal contratto nazionale di lavoro.

Requisiti per la nomina e funzioni sono indicati dall’art. 97 del T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco.

Il Sindaco, non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dal suo insediamento, nomina il Segretario del Comune, scegliendolo fra gli iscritti nella apposita sezione dell’Albo Nazionale, presso il Ministero dell’Interno, che abbiano fatto domanda.

Qualora il Sindaco neo eletto non provveda alla nomina del Segretario entro i termini di legge, si intende riconfermato il Segretario già in servizio presso la Sede.

Il Segretario svolge compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell’azione amministrativa, anche in qualità di Dirigente.

Il Segretario, in casi straordinari, può avocare a sé atti e provvedimenti di competenza dei Dirigenti, con idonea motivazione e per ragioni specificatamente indicata nell’atto di avocazione, dandone immediata comunicazione al Sindaco ed al Dirigente competente.

Il Comune può istituire una convenzione di Segreteria con altri Comuni, per la gestione associata di servizi.

... omissis ...

Il Presidente del C.C. - Dott. Ugo Piccoli

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