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Bur n. 68 del 09 agosto 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO (TREVISO)

Delibera Commissario straordinario consiglio n. 15 del 24/5/2013 e delibera Consiglio comunale n. 10 dell'11/7/2013

Modifica ed adeguamento dello Statuto comunale di Castello di Godego (TV).

ELEMENTI COSTITUTIVI
 
ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
 
1. Il Comune di Castello di Godego è ente locale autonomo il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. È Ente dotato di autonomia statutaria normativa, organizzativa e amministrativa nonché di autonomia impositiva e finanziaria e di potestà regolamentare, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, dai principi delle norme regionali e dalle norme del presente statuto;
3. L’autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, inspirandosi al principio di sussidiarietà in base al quale le decisioni devono essere adottate a livello più vicino possibile ai cittadini ed alle loro formazioni sociali.
 
ART. 2 - FINALITÀ
 
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione, salvaguardando e garantendo i diritti ed i legittimi interessi dei singoli e della collettività.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il riconoscimento e la promozione della persona umana come valore primario, con l’attenzione ai più deboli;
b) la considerazione della famiglia come comunità fondamentale della vita civile e quindi promozione del suo ruolo perché possa realizzare le proprie finalità educative;
c) il riconoscimento del lavoro come dovere e diritto di ogni persona con priorità di esso nei confronti degli altri fattori della produzione;
d) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
e) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
g) la valorizzazione delle iniziative dirette a mantenere i legami con gli emigranti godigesi, a favorire il loro eventuale reinserimento nella comunità e ad attuare tutte le possibili forme di accoglienza degli immigrati;
4) Tutti coloro che risiedono, operano e partecipano alla vita sociale nel territorio del Comune e contribuiscono, secondo il precetto costituzionale, con un’attività che concorra al progresso materiale e morale della società, costituiscono la comunità locale autonoma del Comune di Castello di Godego.
5) Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.
 
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
 
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione ed attuazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
 
ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
 
1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate: Alberone, Avenali, Brentellona, Ca’ Leoncino, Caprera, Casoname, Centro storico, Chioggia, Via Grande, Madonna, Motte, Muson, Pagnana, Postumia, Sant’Antonio, San Piero, Vegre, e della ampia zona di rilevante pregio ambientale e paesaggistico denominata “I Prai”. La delimitazione delle zone geografiche delle suddette Borgate al fine della definizione del territorio di competenza è stabilita da apposito Regolamento.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 17,98 confinante con i Comuni di Riese Pio X, Loria, Castelfranco Veneto e San Martino di Lupari.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via G. Marconi n. 58.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
 
ART. 5 - ALBO PRETORIO
 
1. Nel sito internet comunale ufficiale è individuata un apposita sezione da destinare ad “Albo Pretorio on line” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità in modalità aperta, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Responsabile di area cura l’affissione degli atti di cui al 1 comma avvalendosi di un dipendente e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
 
ART. 6 - STEMMA E GONFALONE
 
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Castello di Godego.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
 
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
 
TITOLO I
ORGANI RAPPRESENTATIVI
 
CAPO I
NORME GENERALI
 
ART. 7 - ORGANI ED AMMINISTRATORI COMUNALI
 
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Il Consiglio ed il Sindaco sono eletti direttamente dal corpo elettorale, la Giunta è nominata dal Sindaco.
2. Il Sindaco è il rappresentante del Comune.
3. Sono amministratori comunali:
- Il Sindaco
- I Consiglieri comunali
- I componenti della Giunta comunale
4. Il Comune provvede ad assicurare gli amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato.
 
ART. 8 - DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
 
1. Il comportamento degli amministratori comunali nell’esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le proprie funzioni, competenza e responsabilità e quelle dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L’obbligo dell’astensione non si applica ai provvedimenti normativi e di carattere generale, quali ad esempio i piani urbanistici o i regolamenti, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.
3. I componenti la Giunta comunale aventi competenza funzionale nelle materie dell’Urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare, nel territorio comunale, attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica.
 
ART. 9 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
 
1. Il Regolamento del Consiglio comunale indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche salvi i casi previsti e stabiliti dal Regolamento. Le sedute sono comunque segrete nei casi previsti dal precedente comma 2.
4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, sono curate dai Responsabili di area. Il deposito degli atti e la verbalizzazioni delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta comunale cura direttamente o tramite funzionario da lui designato, la redazione del verbale.
Qualora il Segretario comunale sia interessato all’argomento in trattazione e debba allontanarsi dall’aula, assume le funzioni di Segretario il Vice Segretario Comunale, se presente, ed in assenza anche di quest’ultimo si deve procedere alla nomina di un Segretario scelto fra i componenti presenti alla seduta.
Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.
5. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.
6. I verbali delle sedute di Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
 
ART. 10 - CONSIGLIO COMUNALE
 
1. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio comunale rimane in carica fino alle elezioni del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
4. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera Comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Regolamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Il Regolamento disciplina altresì tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.
6. Le sedute del Consiglio comunale vengono adeguatamente annunciate secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
 
ART. 11 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
 
1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme Regolamentari.
2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di buona amministrazione, legalità, imparzialità, solidarietà ed efficienza.
3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l’ individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
5. In particolare il Consiglio Comunale:
a) determina l’indirizzo politico, sociale ed economico dell’attività amministrativa e ne controlla l’attuazione;
b) esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l’adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell’ordinamento giuridico;
c) esercita l’autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
d) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;
e) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
f) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle Commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dai Regolamenti;
g) approva il programma di governo del Sindaco sottoposto a votazione finale.
6. Il Consiglio comunale non può delegare l’esercizio delle proprie attribuzioni.
 
ART. 11 BIS - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
1. Qualora il Sindaco intenda non esercitare l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, ha facoltà di indire le elezioni del Presidente in occasione del primo Consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio nel suo seno con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel calcolo della maggioranza va compreso anche il Sindaco.
3. Con separata e successiva votazione viene eletto un vice Presidente che supplisce, in caso di assenza o altro impedimento, il Presidente in tutte le sue funzioni.
4. Il Presidente e il vice Presidente restano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.
5. Il Presidente e il vice Presidente possono essere revocati per gravi motivi connessi all’esercizio delle proprie funzioni con le stesse modalità previste per la nomina. In ogni caso decadono con la sospensione o il venir meno della carica di Consigliere comunale.
6. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono presentate per iscritto al protocollo comunale o al Consiglio, se presentate in seduta. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Con le stesse modalità sono disciplinate le dimissioni del Vice Presidente del Consiglio.
7. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio svolgono le loro funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle Norme Regolamentari.
8. Il Presidente ed il Vice Presidente ricevono le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.
9. Quando per dimissioni, revoca o altra causa sia necessario procedere alla sostituzione del Presidente o del Vice Presidente, l’elezione si svolgerà con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
 
ART. 12 - SESSIONI E CONVOCAZIONE
 
1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie urgenti.
2. Il Consiglio comunale é convocato con un preavviso di almeno 5 giorni per sedute ordinarie; sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione di approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo. Per le sedute straordinarie i termini di convocazione sono di almeno 4 giorni, mentre per quelle urgenti sono di almeno 24 ore. Gli eventuali atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria a disposizione dei Consiglieri almeno 3 giorni prima del Consiglio comunale ad eccezione di quelle urgenti, per le quali gli eventuali atti dovranno essere depositati contestualmente alla convocazione.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento ed in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere anziano. In assenza del Consigliere Anziano è convocato e presieduto dal Consigliere di maggioranza che abbia ottenuto la maggior cifra elettorale individuale.
4. Il Consiglio è convocato altresì dal Presidente su richiesta di 2/5 dei Consiglieri, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta oppure su richiesta del Sindaco, entro 7 giorni dalla data di presentazione della richiesta. In entrambi i casi devono essere iscritti all’ordine del giorno tutti gli argomenti proposti dai richiedenti la convocazione.
5. Il Presidente del Consiglio può ammettere ad intervenire nella discussione del punto all’ordine del giorno trattato dal Consiglio Comunale persone presenti tra il pubblico che ne facciano richiesta secondo le modalità disciplinate dall’apposito Regolamento del Consiglio comunale.
 
ARTICOLO 12-BIS - PRIMA SEDUTA
 
1. Per la prima seduta del Consiglio comunale, il Sindaco neoeletto dispone la convocazione nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata a:
a) Convalida dei Consiglieri Comunali eletti;
b) giuramento del Sindaco;
c) Comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell’Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
d) Elezione della Commissione Elettorale Comunale.
e) Eventuale elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.
3. La prima seduta è presieduta dal Sindaco fino alla elezione del Presidente, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
4. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.
5. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l’eventuale surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
 
ART. 13 - COMMISSIONI
 
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione in proporzione a quella del Consiglio, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche religiose ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
 
ART. 14 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
 
1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del Presidente della Commissione;
- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli Organi del Comune;
- forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione Regolamentare sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.
 
ART. 15 - COMMISSIONI COMUNALI
 
1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta. Esse saranno composte anche da cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale, nominati dal Consiglio comunale.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento di dette Commissioni sono stabilite nella deliberazione istitutiva delle stesse.
3. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione.
4. La Presidenza delle Commissioni di indagine, di controllo e di garanzia spetta ad un Consigliere designato dalle minoranze.
 
ART. 16 - CONSIGLIERI
 
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l’intera comunità.
2. È Consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno indirizzate al Consiglio e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune dove vengono immediatamente e nell’ordine temporale di presentazione, registrate a protocollo. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Non si fa luogo alla surroga ma allo scioglimento del Consiglio quando, contestualmente o anche con atti separati presentati contemporaneamente al protocollo del Comune, si dimettano la metà più uno dei Consiglieri non computando a tal fine il Sindaco.
 
 
ART. 17 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
 
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, é subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”. Ai sensi del presente Statuto si intende per “giusto procedimento” quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.
3. Gli eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati all’Ufficio protocollo del Comune almeno 24 ore prima delle sedute ordinarie e/o straordinarie. Per le sedute urgenti gli emendamenti devono essere presentati con un anticipo sulla seduta sufficiente per l’espressione dei pareri prescritti.
4. Ciascun Consigliere é tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e alle Commissioni cui fanno parte.
6. I Consiglieri comunali sono tenuti a giustificare l’assenza della seduta entro dieci giorni dalla stessa.
7. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno senza giustificato motivo, dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale il quale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Copia della deliberazione è notificata all’interessato entro dieci giorni.
8. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
9. Il Sindaco può affidare deleghe di propria competenza, ove particolari esigenze lo richiedano, a Consiglieri senza alcun aggravio per il bilancio comunale.
10. È prevista la figura del Consigliere delegato con il compito di relazionare al Sindaco e alla Giunta e al Consiglio, su materia specifiche e con possibilità di accesso agli atti e alle informazioni necessarie allo svolgimento del mandato delegato.
 
ART. 18 - GRUPPI CONSILIARI
 
1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Regolamento può prevedere la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
 
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
 
ART. 19 - GIUNTA COMUNALE
 
1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’Amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale, che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge, lo Statuto o i Regolamenti non attribuiscano al Sindaco, al Segretario o ai Responsabili delle posizioni organizzative.
3. Adotta tutti gli atti di governo per l’attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Sindaco.
4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.
6. L’anzianità degli assessori è data dall’età.
 
ART. 20 - COMPOSIZIONE
 
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori stabilito per legge, fra cui un vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. La composizione della Giunta deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
3. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, nel rispetto delle norme vigenti, scegliendoli fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.
5. La Giunta comunale entra in carica dopo la nomina ed intervenuta accettazione della carica da parte degli Assessori.
 
ART. 21- ELEZIONE E PREROGATIVE
 
1. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
5. Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
 
ART. 22 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
 
1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l’approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.
 
ART. 23 - COMPETENZE
 
1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi della normativa vigente nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o dei dirigenti.
2. In particolare sono di competenza della Giunta:
a) l’adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge:
il progetto di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;
la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo;
b) l’approvazione del piano degli obiettivi e delle risorse e le sue variazioni, la determinazione degli obiettivi di gestione ed i criteri di verifica con affidamento del raggiungimento degli obiettivi stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
c) il parere sulle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Sindaco;
d) l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
e) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
f) l’assunzione di impegni di spesa direttamente derivanti dall’adozione di atti di sua esclusiva competenza, attingendo a risorse di bilancio non espressamente assegnate alle competenze del Consiglio comunale, del Sindaco o dei Dirigenti;
g) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
h) la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
i) le determinazioni in materia di toponomastica;
l) l’erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari, fatta salva la competenza dei Responsabili di area per l’emanazione dei provvedimenti concessori basati su criteri generali deliberati dalla Giunta comunale;
m) l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili a meno che l’accettazione o il rifiuto comporti oneri finanziari a valenza pluriennale, nel qual caso la competenza è del Consiglio;
n) la determinazione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, delle indennità di funzione da corrispondersi al Sindaco ed agli Assessori tenuto conto di quanto stabilito, ai sensi della normativa vigente;
o) l’approvazione della dotazione organica e del piano triennale delle assunzioni, della delibera di cessazione dal servizio, di trasferimento o di comando ad altri enti del personale;
p) la determinazione delle azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, nonché le transazioni e le conciliazioni;
q) l’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, non di competenza del Consiglio comunale;
r) l’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale.
 
CAPO IV
IL SINDACO
 
ART. 24 - SINDACO
 
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.
3. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
 
ART. 25 - COMPETENZE DEL SINDACO
 
1. Il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) ha la rappresentanza generale del Comune;
c) sovrintende agli Uffici, ai Servizi ed alle attività amministrative del Comune;
d) Nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui il Vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli, motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
e) nomina e, previa delibera di Giunta, può revocare, con provvedimento motivato, il Segretario comunale per violazione dei doveri d’ufficio;
f) nomina, designa e revoca gli amministratori ed i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei servizi e ne definisce il contenuto dell’incarico, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;
h) promuove la conclusione di accordi di programma;
i) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
l) convoca e presiede la Giunta e il primo Consiglio comunale;
m) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’ente, informazioni ed atti anche riservati;
n) esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
o) nomina il direttore Generale, con le modalità di cui al successivo art. 37. Conferisce o revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata una convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore Generale.
p) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base della normativa vigente, degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
q) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico e acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
r) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli Uffici, i Servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni cui il Comune partecipa, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con il Piano Risorse e Obiettivi.
s) Sottoscrive la relazione di inizio mandato e la relazione di fine mandato.
 
ART. 26 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
 
1. Entro il termine di cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio comunale, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, consegna ai Capigruppo consiliari, il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
2. Entro il mese successivo il Consiglio Comunale esamina ed approva il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale;
3. Il Consiglio comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
5. Il Consiglio comunale definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti.
6. La verifica da parte del Consiglio Comunale dell’attuazione del programma avviene entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dalla normativa vigente.
 
ART. 27 - VICESINDACO
 
1. Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice Sindaco, che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco e, mancando diverse espresse disposizioni del Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
 
ART. 28 - INCARICHI AGLI ASSESSORI
 
1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l’istruttoria in determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli Uffici e Servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
4. Incarichi e deleghe vanno conferiti per iscritto.
 
ART. 28 - BIS - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
 
1. L’organizzazione degli Uffici e dei Servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili dei Servizi.
3. I Responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune e agli indirizzi generali di governo e nei limiti delle competenze, responsabilità e risorse attribuite, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
 
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
 
CAPO I
LA DIRIGENZA
 
ART. 29 - IL SEGRETARIO COMUNALE
 
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.
2. Il Segretario Comunale:
1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
2. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza politico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
4. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
5. nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei Responsabili delle posizioni organizzative e ne coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti.
f) esprime il parere di cui all’articolo 49 del TUEL, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia Responsabili dei Servizi.
3. Il Comune può convenzionarsi, previa deliberazione del Consiglio comunale, con altri Comuni per la nomina del Segretario. Con la deliberazione che approva tale scelta saranno regolati tutti gli istituti inerenti alla funzionalità della nomina ed al trattamento economico e giuridico del funzionario.
 
ART. 30 - VICESEGRETARIO
 
1. Un funzionario direttivo, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni “vicarie” od “ausiliarie” del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o impedimenti per motivi di fatto o diritto del titolare dell’ufficio.
2. Il vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i Responsabili delle posizioni organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla carriera di Segretario comunale.
 
ART. 31 - LA DIRIGENZA
 
1. Gli organi del Comune, ciascuno per la propria competenza, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai Dirigenti e/o ai Responsabili di area spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione di tutti gli atti, anche di natura provvedimentale, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di direzione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi specifica l’attribuzione delle Responsabilità gestionali.
 
ART. 32 - INCARICHI DI DIREZIONE
 
1. Il Sindaco, nel rispetto della Legge, nomina i Responsabili delle posizioni organizzative, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, anche al di fuori della dotazione organica.
2. Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti per un periodo non superiore al mandato del Sindaco e sono revocabili con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all’attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.
 
ART. 33 - ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI
 
1. All’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali provvedono i Responsabili delle posizioni organizzative competenti per materia.
 
CAPO II - UFFICI
 
ART. 34 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
 
1. L’amministrazione del comune si attua per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
 
ART. 35 - STRUTTURA
 
1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, é articolata in servizi anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
 
ART. 36 - PERSONALE
 
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la Responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale é riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo - funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) modalità organizzative della Commissione di disciplina.
 
ART. 37 - DIRETTORE GENERALE
 
1. Il Sindaco può nominare il Direttore Generale del Comune in uno dei seguenti modi:
1. mediante stipula di convenzione con altri Comuni in modo che la popolazione complessiva dei Comuni convenzionati raggiunga il numero di 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
2. attribuendo le funzioni al Segretario Comunale.
2. La durata dell’incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.
 
TITOLO III
SERVIZI
 
ART. 38 - FORME DI GESTIONE
 
1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i Servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a capitale pubblico o misto.
4. Per gli altri Servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti nei limiti e con le modalità previste dalle normative vigenti.
 
ART. 39 - GESTIONE IN ECONOMIA
 
1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
 
ART. 40 - AZIENDA SPECIALE
 
1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dagli organi competenti dell’azienda stessa.
 
ART. 41 - ISTITUZIONE
 
1. Il Consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1 comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità, disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti del consiglio di amministrazione, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d’amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.
4. Gli organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.
5. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
6. Il direttore dirige tutta l’attività dell’istituzione, é il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
 
ART. 42 - NOMINA E REVOCA
 
1. Il Presidente, il Direttore ed i membri del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, del presente Statuto, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. La nomina avviene sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il Presidente, il Direttore ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Sindaco, con provvedimento motivato, in caso di mancata attuazione dei programmi e/o raggiungimento degli obbiettivi prefissati o per gravi violazioni di legge.
 
ART. 43 - SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
 
1. Negli Statuti delle società a capitale pubblico o misto devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
2. Agli organi delle società totalmente partecipate o controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.
 
ART. 44 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
 
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
 
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
 
ART. 45 - PRINCIPI E CRITERI
 
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.
2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell’ente.
 
ART. 46 - IL REVISORE DEL CONTO
 
1. Il Revisore del conto viene individuato dalla Prefettura che ne estrae a sorte il nominativo dall’apposito elenco a sezioni regionali, istituito presso il Ministero dell’Interno. Oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Nell’esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze. Dovrà inoltre partecipare alle sedute del Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione del bilancio e del conto consuntivo.
 
ART. 47 - CONTROLLO DI GESTIONE
 
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
 
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
 
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
 
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
 
ART. 48 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
 
1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
 
CAPO II
FORME COLLABORATIVE
 
ART. 49 - PRINCIPI DI COOPERAZIONE
 
1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
 
ART. 50 - CONVENZIONI
 
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche indivi-uando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
 
ART. 51 - CONSORZI
 
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di un Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi di pubblico interesse, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nell’articolo precedente.
2. La convenzione istitutiva del consorzio oltre al contenuto prescritto dal successivo comma 3, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
 
ART.52 - ACCORDI DI PROGRAMMA
 
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività pre-ordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
 
ART. 52 - BIS - UNIONE DI COMUNI
 
1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
 
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
 
ART. 53 - PARTECIPAZIONE
 
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza; a tale scopo promuove, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di volontariato opportuni momenti di informazione sulle materie di interesse pubblico locale ed effettua ricerche per acquisire sulle stesse il parere della popolazione.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative anche a livello di borgata e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono riconosciute forme dirette e semplificate di tutela degli interessi mediante il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.
 
CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
 
ART. 54 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
 
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento comunale sul procedimento.
 
ART. 55 - ISTANZE
 
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.
2. La risposta all’interrogazione viene fornita in forma scritta entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.
 
ART. 56 - PETIZIONI
 
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione, entro giorni 90 dalla presentazione, è esaminata dall’organo competente il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. Se il termine previsto al comma secondo non é rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui é garantita al soggetto proponente la comunicazione immediata e personale.
 
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
 
ART. 57 - PRINCIPIO GENERALE
 
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini che perseguono finalità di interesse della comunità locale attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 58.
2. Favorisce l’accesso ai dati di cui é in possesso l’amministrazione anche tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, con particolare riguardo al bilancio di previsione.
3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
 
ART. 57 BIS - RAPPRESENTANTE DI BORGATA
 
1. Al fine di valorizzare le diverse realtà presenti nell’ambito del territorio comunale e di permettere la conoscenza diretta delle problematiche più rilevanti riferite alle varie zone del territorio individuate dall’articolo 4 del presente Statuto è istituita la figura del Rappresentante di borgata in rappresentanza dell’Associazione di Borgata.
2. La sua elezione e le modalità di consultazione verranno previste da un apposito regolamento.
 
ART. 58 - ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
 
1. Il Comune istituisce un apposito Albo ripartito in sezioni distinte per finalità, nel quale, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, possono iscriversi le Associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano sul territorio.
2. Ai fini della iscrizione all’Albo comunale le Associazioni e le organizzazioni di volontariato dovranno produrre la documentazione prevista dall’apposito regolamento.
3. Le scelte Amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi rappresentativi delle stesse.
4. Il Comune potrà mettere a disposizione delle Associazioni e organizzazioni di volontariato spazi e locali disciplinandone l’uso mediante apposito regolamento.
5. L’iscrizione all’Albo è disposta dal Responsabile designato da Sindaco il quale dovrà verificare, entro il 1 febbraio di ogni anno la persistenza delle condizioni di iscrizione come di seguito prescritto: a) assenza di lucro; b) democraticità della struttura e degli incarichi di rappresentanza; c) elettività e gratuità delle cariche associative; d) gratuità di tutte le prestazioni fornite; e) avere almeno 20 associati; f) pubblicità dei criteri di ammissione ed esclusione dei soci.
 
ART. 59 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
 
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini anche attraverso la costituzione di un apposito organismo di coordinamento delle varie Associazioni da concordare con le stesse. Tutte le Associazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione dei appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
 
ART. 59 - BIS - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI BORGATA
 
1. Nell’ambito di ogni Borgata, come riconosciute al precedente art. 4, può essere costituito un organismo di partecipazione dei cittadini.
2. Essi vengono riconosciuti dall’Amministrazione comunale come rappresentativi degli interessi generali della realtà territoriale in cui operano se rispondono a tutti i requisiti di cui al precedente art. 58 comma 5 lettere: a, b, c, d, f, e siano aderiti da almeno il 51% dei maggiorenni residenti nel contesto della Borgata, e le finalità associative siano rispondenti alle esigenze della collettività.
3. La Borgata istituita in Associazione è rappresentata dal proprio Rappresentante democraticamente eletto nel rispetto del proprio Statuto associativo. Il Rappresentante ha facoltà di richiedere di essere ascoltato in Consiglio comunale quando vi sia un ordine del giorno riguardante il Territorio rappresentato.
4. L’Associazione di Borgata ha facoltà di presentare interrogazioni, proposte e petizioni popolari, quando sottoscritte da almeno 51% dei soci aderenti all’Associazione. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a rispondere entro 90 giorni alle istanze formulate.
 
ART. 60 - INCENTIVAZIONE
 
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativi.
 
ART. 61 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
 
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
 
CAPO III
REFERENDUM  DIRITTI DI ACCESSO
 
ART. 62 - REFERENDUM
 
1. Sono previsti referendum consultivi o abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo biennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 15 per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Per i referendum hanno diritto di voto gli elettori residenti nel Comune alla data della consultazione.
 
ART. 63 - EFFETTI DEL REFERENDUM
 
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
 
ART. 64 - DIRITTO DI ACCESSO
 
1. Ai cittadini singoli o associati e’ garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
 
ART. 65 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
 
1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla normativa vigente.
 
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
 
ART. 66 - Il DIFENSORE CIVICO
 
1. Le funzioni del Difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune. In tale caso il Difensore Civico provinciale assume la denominazione di «Difensore Civico Territoriale» ed è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
 
ARTICOLI 67-68-69-70-71: soppressi
 
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
 
ART. 72 - STATUTO
 
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 10% del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare con l’autenticazione delle firme dei proponenti.
 
ART. 73 - REGOLAMENTI
 
1. Il Comune emana Regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L’iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, ad un quinto dei membri del Consiglio ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e’ divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
 
ART. 74 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
 
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
 
ART. 75 - ORDINANZE
 
1. I Responsabili dei servizi sono competenti ad emanare ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.
 
ART. 76 - NORME TRANSITORIE E FINALI
 
1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
 
ART. 77 - REVISIONE DELLO STATUTO
 
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
 

Il Sindaco dott. Pier Antonio Nicoletti

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