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Bur n. 82 del 27 settembre 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI ZERO BRANCO (TREVISO)

Deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 27 giugno 2013

Modifiche allo Statuto Comunale.

Art. 2
PRINCIPI FONDAMENTALI

  1. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
  2. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obbiettivi:
     
  1. affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica, a qualsiasi livello: pubblica e privata;
  2. soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
  3. valorizzazione delle attività culturali, della lingua, delle tradizioni locali e del tempo libero;
  4. promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini;
  5. promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca   applicata nell’ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell’ambiente.
     
  1. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e pertanto nella Giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce la presenza di entrambi i sessi.

Art. 17
COMMISSIONI CONSILIARI

  1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni permanenti temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
  2. Il regolamento ne disciplina la composizione, i poteri, la nomina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, mentre la delibera consiliare istitutiva ne stabilisce le specifiche competenze.

Art. 18
COMMISSIONI COMUNALI

  1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, apposite commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promo­zione e di proposta composte da membri in possesso dei re­quisiti per la nomina a Consiglieri comunali.
  2. Le materie di competenza, la composizione, le attribu­zioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 19
COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

  1. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività ammi­nistrativa del Comune.
  2. Il Regolamento Consiliare stabilisce la composizione delle Commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
  3. La presidenza di dette commissioni è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 21
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

a)  dal Sindaco, che la presiede;

b) da un massimo di n. 5 Assessori.

  1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:

1bis.    Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

  1. Il numero degli Assessori entro i limiti sopra indicati è lasciato alla discrezionalità del Sindaco e può variare anche nel corso del suo mandato.
  2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
  3. Gli eventuali Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza concorrere a formare il numero legale per la validità delle adunanze e senza diritto di voto ma con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza.
  4. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

Il Sindaco Mirco Feston

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