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Materia: Statuti
COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Deliberazione Consiglio comunale n. 33 del 17 giugno 2013
Modifiche allo statuto comunale.
- Art. 10 Tutela e gestione del territorio
di inserire al 1. comma dopo le parole: “...promuove la salvaguardia dell'ambiente”, le parole: “...e delle risorse idriche”;
- di aggiungere il nuovo “Art. 10 bis Diritto all'acqua
1. Tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici.
2. Il Comune di Valdagno riconosce il diritto all’acqua, ossia l’accesso all’acqua potabile come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
3. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale che, in attuazione della Costituzione, deve essere effettuato da un soggetto di diritto pubblico, non tenuto alle regole del mercato e della concorrenza.
4. L'amministrazione comunale è tenuta ad informare adeguatamente la cittadinanza su qualunque modifica intenda apportare al presente articolo e sull'argomento può essere proposto referendum consultivo ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale”.
- Art. 25 Prima adunanza – comma 2
di aggiungere dopo le parole “...nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni...”, le parole: “...avendo cura che, tra tali indirizzi, vi sia anche il rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.”.
- Art. 32 Nomina e dimissioni dei rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni – comma 1
di inserire dopo le parole: “...per uffici pubblici ricoperti”, le parole: “...assicurando, ove possibile in ragione del numero dei componenti da eleggersi, il rispetto dei criteri di pari opportunità tra uomo e donna”.
- Art. 33 Composizione della Giunta Comunale – comma 1
di aggiungere dopo le parole: “quello massimo consentito dalla legge”, le parole: “...nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne”.
- di aggiungere il nuovo “Art. 41 bis Deleghe ai consiglieri
1. Il sindaco può conferire ai consiglieri comunali deleghe su singole materie specifiche o settori organici di materia.
2. Il consigliere delegato svolge, sulla materia lui delegata, approfondimenti collaborativi volti all'esercizio diretto da parte del sindaco che è titolare delle predette funzioni nonchè ogni altra attività espressamente delegata dal Sindaco con i limiti di cui ai seguenti commi.
3. Il consigliere delegato, indipendentemente dalla delega ricevuta:
- non può adottare atti che impegnino il Comune nei confronti di terzi;
- non può svolgere compiti di amministrazione attiva;
- partecipa alle riunioni di giunta esclusivamente su invito del Sindaco;
- non riceve alcuna indennità per lo svolgimento dell'attività delegata.
4. E' in ogni caso escluso che il consigliere delegato abbia poteri decisionali di alcun tipo nè poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi comunali”.
- Art. 66 Organismi di partecipazione – comma 3
di aggiungere il punto: “e) Promuove condizioni di pari opportunità tra uomini e donne per l'elezione e la nomina dei componenti”.
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