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Bur n. 68 del 09 agosto 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI VILLAVERLA (VICENZA)

Modifiche allo Statuto Comunale

Modifiche allo Statuto Comunale adottatecon deliberazione Consiglio comunale n. 24 del 26/06/2013.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 2

Territorio - Sede - Gonfalone e Stemma

4. Il Comune ha un gonfalone ed uno stemma, rappresentato da uno scudo rosso con al centro una noce bianca. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta. Lo stemma comunale è di proprietà del Comune ed è vietato in modo assoluto a chiunque di farne uso, fatta salva espressa autorizzazione disposta dalla Giunta Comunale.

Art. 3 bis

Pari Opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali delle società degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto partecipati o controllati dal Comune.

Art. 3 ter

Diritto all’acqua

1. Il Comune di Villaverla riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

2. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale che, in attuazione della Costituzione ed in armonia con i principi comunitari, deve essere effettuato da un soggetto di diritto pubblico, non tenuto alle regole del mercato e della concorrenza.

Art. 4

Le funzioni del Comune

7. Il Comune inoltre valorizza il carattere storico, monumentale e culturale delle Ville Venete presenti nel suo territorio.

Art. 5/bis

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

(articolo abrogato)

Art. 7

Valorizzazione delle forme associative

2. A tal fine viene favorita la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’Ente

3. L’Amministrazione comunale potrà erogare contributi, sussidi, sovvenzioni a sostegno delle associazioni suddette ai sensi dell’apposito regolamento.

Art. 8

Diritto di petizione

1. Il cittadino singolo e le associazioni di cui al precedente art. 7, possono rivolgere petizioni, interrogazioni, istanze al Comune con le quali chiedere ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione.

2. (comma abrogato)

3. Il Sindaco fornirà risposta ai cittadini o alle Associazioni nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Di quanto sopra precede, il Sindaco fornisce puntuale informazione al Consiglio comunale, nella successiva prima seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 9

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento.

Art. 10

Trasparenza

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi dei mezzi di comunicazione telematici ed altri ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione sugli atti deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

5. (comma abrogato)

Art. 11/bis

Referendum abrogativo

1. È ammesso Referendum per l’abrogazione totale o parziale di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale.

2. Si fa luogo a Referendum abrogativo:

a. nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b. qualora vi sia richiesta da parte del 20% degli aventi diritto,

2 bis: non è ammesso referendum abrogativo per le deliberazioni, o parti di esse, riguardanti:

a. deliberazioni approvative di statuti di enti diversi dal Comune;

b. bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

c. conti consuntivi;

d. tributi e disciplina delle tariffe;

e. regolamenti ad efficacia meramente interna;

f. atti con i quali il Consiglio Comunale partecipi alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

2 ter: il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:

a. quando la richiesta riguardi una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;

b. quando la richiesta riguardi deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;

c. quando la richiesta riguardi deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;

d. quando l’eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell’avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l’abrogazione.

Art. 12

Difensore civico

(articolo abrogato)

Art. 13

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge e dal regolamento.

2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione dei responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

3. (Comma abrogato)

Art. 14bis

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Tale organo ha funzioni propositive ed eventualmente, consultive nelle seguenti materie: pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, tempo libero, giochi, sport, cultura e spettacolo, ambiente.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento sono disciplinate con apposita deliberazione consiliare.

TITOLO III°

ORGANI DEL COMUNE

Art. 15

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 17

Competenze ed attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalle leggi e si conforma ai principi, criteri e procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 18

Convocazione ed attività del Consiglio

1. (comma abrogato).

2. (comma abrogato)

3. L’avviso di convocazione dovrà essere consegnato almeno 5 giorni interi prima della seduta. Nello stesso avviso sarà indicato il diverso giorno di seconda convocazione. Il numero legale per le sedute di seconda convocazione è previsto in 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco

4. Nel caso di convocazione d’urgenza, l’avviso dovrà essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

6. L’ordine del giorno del Consiglio Comunale è fissato dal Presidente dell’organo, sentita la Conferenza dei capigruppo.

Si prescinde dal sentire la conferenza dei capigruppo nel caso di convocazione urgente del Consiglio.

Nel caso in cui si renda indispensabile una integrazione dell’ordine del giorno già illustrato alla conferenza dei capigruppo, il presidente può prescindere dal sentire la Conferenza purchè l’integrazione si palesi necessaria ed urgente

11. Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza minima pari alla metà dei consiglieri assegnati (escludendo dal computo il Sindaco).

Art. 21

I Consiglieri Comunali

5. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata, ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Art. 23

Funzioni di controllo

(articolo abrogato)

Art. 27

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

3. La comunicazione al Consiglio Comunale deve avvenire nella prima seduta successiva alla loro nomina.

Art. 29

Attribuzione della Giunta

1. Alla Giunta Comunale compete l’adozione di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze (previste dalle leggi, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione) del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili di settore.

4. (comma abrogato)

Art. 31

Sindaco

9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento.

Art. 32 bis

Interdizione temporanea

1. In relazione a quanto disposto dalla normativa vigente in punto alla interdizione degli organi titolari per il conferimento di incarichi dichiarati nulli, il Vice Sindaco sostituirà il Sindaco nel periodo di interdizione di quest’ultimo limitatamente a tali incombenze.

Art. 33

Regolamento di funzionamento

TITOLO IV°

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 34

Principi e criteri di organizzazione

3. La struttura organizzativa dell’Ente è articolata in Settori ed Uffici secondo le previsioni del Regolamento. A ciascun settore è preposto un responsabile. Il numero dei settori è determinato dal Regolamento.

Art. 39

Il Direttore Generale

(articolo abrogato)

Art. 41

Conferenze di servizio

1. La conferenza di servizio è presieduta dal Segretario comunale ed è costituita anche dai responsabili di settore. Essa coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro.

TITOLO V°

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 42

Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi a rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge. Il Comune, nella scelta delle forme di gestione, tiene conto della rilevanza sociale della cooperazione.

3. (comma abrogato)

4. (comma abrogato)

Art. 48

Società di capitali

 1. Negli statuti delle società a totale o prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 52

Organo di revisione economico-finanziaria

1. L’organo di revisione viene nominato con le modalità indicate dalla legge. Esso dura in carica tre anni. La revoca dell’incarico è consentita solo per inadempienza. A tale organo spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti.

Art. 53

Funzioni e responsabilità dell’organo di revisione

1. L’organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale. Se richiesta, la partecipazione è obbligatoria. Le sue competenze sono indicate dalla legge

Art .53/bis

Controllo interno

 1. La disciplina dei controlli interni è demandata ad apposito regolamento

Art. 57

Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o progetti previsti da leggi speciali o settoriali, che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e la integrazione dell’attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione del Consiglio Comunale qualora

TITOLO VIII°

FUNZIONE NORMATIVA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58

Statuto

4. (comma abrogato)

Art. 59

Regolamenti

2. (comma abrogato)

4. I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all’avvenuta esecutività del provvedimento di adozione, fatta salva la dichiarazione di immediata eseguibilità

5. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscenza da parte della popolazione.

Art. 60

Ordinanze

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo on line

4. Il Sindaco emana, nel rispetto della legge, ordinanze contingibili ed urgenti. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze ordinarie e contingibili ed urgenti sono emanate da chi lo sostituisce legalmente a norma del presente Statuto.

5. (comma abrogato)

Art. 61

Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto e le eventuali modificazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e all’albo on line dell’ente.

2. Lo Statuto e le eventuali modificazioni entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’albo on line dell’ente.

3. Lo statuto e le sue modificazioni, muniti delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, vengono inviati al Ministero dell’Interno per essere inseriti nella raccolta ufficiale degli statuti.

La Responsabile del Settore Amministrativo e Demografico Dal Cengio Nadia

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