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Bur n. 63 del 26 luglio 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI MONTEGALDELLA (VICENZA)

Modifica Statuto Comunale con delibera di C.C. n. 18 del 27 giugno 2013

Modifica dello statuto comunale per adeguamento alla normativa vigente.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2013 sono stati modificati gli artt. 15 bis e 19, la cui formulazione è la seguente:

 

Art.15 bis
Nomina in società partecipate, in enti o aziende esterni al Comune

 

  1. I consiglieri comunali possono essere nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune di Montegaldella all’interno di società partecipate, ovvero in enti o aziende esterni al Comune.

  2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, i consiglieri comunali così nominati o designati possono altresì esercitare le funzioni di membri dei consigli di amministrazione o organi esecutivi equipollenti, nonché essere investiti di poteri di rappresentanza di tali enti, qualora nominati dalle rispettive assemblee. La stessa disposizione si applica anche al Sindaco.

  3. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, si deve garantire la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune anche di nomina da parte del Sindaco, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. 

 

Art.19
Composizione

 

  1. La giunta è composta dal sindaco e da quattro assessori. Nella composizione della Giunta Comunale dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

  2. Il sindaco può scegliere di nominare al massimo due assessori tra cittadini elettori del comune, non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

  3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

  4. Le cause di incompatibilità e lo status dei componenti la giunta sono disciplinati dalla legge. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

  5. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

  6. Le dimissioni degli assessori hanno effetto dal momento della protocollazione; esse sono indirizzate al sindaco che le comunica al consiglio nella prima seduta.

  7. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco entro venti giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.

  8. Delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Il Segretario Comunale dott. Michelangelo Pellè

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