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Materia: Statuti
UNIONE DEI COMUNI "MEGLIADINA", MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PADOVA)
Delibera Consiglio dell'Unione Megliadina n. 9 del 27 novembre 2012
Adeguamento normativo e modifica dello statuto dell'Unione a seguito della nuova definizione delle funzioni fondamentali dei Comuni stabilite dal D.L. 95/2012 e convertito con L. 135/2012.
VISTO l’art. 19, comma 1, lett a) del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con la Legge 135 del 7 agosto 2012, che recita testualmente:
“ ……sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.";
b) il comma 28 e' sostituito dal seguente: "28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu'
isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità' stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.";
VISTO altresì l’art. 32, commi 1,2, 3, 5,7 del T.U.E.L. così come modificato dal D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con la Legge 135 del 7 agosto 2012 ;
VISTO lo schema (allegato A) dello statuto modificato con evidenziate le modifiche appartate e considerato che tali modifiche sostanzialmente lo adeguano alle normative vigenti;
SI PROPONE
1 – di approvare le modifiche apportate allo Statuto dell’Unione dei Comuni Megliadina in adeguamento al D.L. 95/2012;
2 – di inviare lo Statuto, così come modificato, ai Consigli dei Comuni aderenti all’Unione, per i provvedimenti conseguenti.
Il Presidente apre la discussione sulla proposta in oggetto:
Il consigliere Gusella rileva che vi è una incongruenza nella formulazione del comma 4 dell’art. 14 “Composizione del Consiglio dell’Unione” dell’approvando Statuto in ordine al numero dei consiglieri che entrano a far parte del Consiglio dell’Unione in quanto la norma statale lo vincola a quello previsto per gli Enti della medesima popolazione residente.
Il Presidente a questo punto ritiene la proposta accoglibile provvedendo alla modifica del comma 4 dell’art. 14 nei termini seguenti :
I componenti del Consiglio dell'Unione sono eletti tra i componenti dei Consigli Comunali
associati.
Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero complessivo di membri non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione stessa (art. 32 comma 3, ultimo periodo tuel, come modificato dal d.l. n. 95/2012)
I Consiglieri dell’Unione sono nominati dai Consigli Comunali dei Comuni soci nel numero previsto dalla normativa vigente, garantendo la presenza della minoranza
Ogni Comune partecipante all’Unione ha diritto all’assegnazione di tre consiglieri così distinti: due membri in rappresentanza della maggioranza e un membro in rappresentanza delle minoranze considerate nel loro insieme
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Vista la proposta di deliberazione in discussione e la modifica testé apportata;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;
Con la seguente votazione:
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 1
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 14
VOTI FAVOREVOLI: n. 13
VOTI CONTRARI: n. -
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con le modifiche testè riportate.
Responsabile di servizio Gianfranco Ortolan
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