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Bur n. 58 del 12 luglio 2013


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "MEGLIADINA", MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PADOVA)

Delibera Consiglio dell'Unione Megliadina n. 9 del 27 novembre 2012

Adeguamento normativo e modifica dello statuto dell'Unione a seguito della nuova definizione delle funzioni fondamentali dei Comuni stabilite dal D.L. 95/2012 e convertito con L. 135/2012.

VISTO l’art. 19, comma 1, lett a)  del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con la Legge 135 del 7 agosto 2012, che recita testualmente:

“ ……sono funzioni fondamentali  dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),  della Costituzione:

      a)  organizzazione  generale   dell'amministrazione,   gestione finanziaria e contabile e controllo;

      b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico

comunale;

      c) catasto, ad eccezione delle funzioni  mantenute  allo  Stato dalla normativa vigente;

      d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché  la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

      e)  attivita',  in  ambito  comunale,  di   pianificazione   di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

      f) l'organizzazione e la  gestione  dei  servizi  di  raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani  e  la  riscossione dei relativi tributi;

      g) progettazione e gestione  del  sistema  locale  dei  servizi sociali  ed  erogazione  delle  relative  prestazioni  ai  cittadini, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  118,  quarto  comma,  della Costituzione;

      h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione  dei  servizi scolastici;

      i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

      l) tenuta dei registri di  stato  civile  e  di  popolazione  e compiti in materia  di  servizi  anagrafici  nonche'  in  materia  di servizi elettorali e statistici,  nell'esercizio  delle  funzioni  di competenza statale.";

 VISTO l’art. 19, comma 1, lett a)  del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con la Legge 135 del 7 agosto 2012, che recita testualmente:

b) il comma 28 e' sostituito dal  seguente:  "28.  I  comuni  con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a  3.000  abitanti  se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di  piu'

isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano  obbligatoriamente in forma associata, mediante  unione  di  comuni  o  convenzione,  le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma  27,  ad  esclusione della lettera l). Se l'esercizio di  tali  funzioni  e'  legato  alle tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  i  comuni  le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le  modalità' stabilite dal presente articolo, fermo  restando  che  tali  funzioni comprendono  la  realizzazione  e  la  gestione   di   infrastrutture tecnologiche,  rete  dati,  fonia,  apparati,  di  banche  dati,   di applicativi  software,  l'approvvigionamento  di   licenze   per   il software, la formazione  informatica  e  la  consulenza  nel  settore   dell'informatica.";

VISTO altresì l’art. 32, commi 1,2, 3, 5,7 del T.U.E.L. così come modificato dal D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con la Legge 135 del 7 agosto 2012 ;

VISTO lo schema (allegato A) dello statuto modificato con evidenziate le modifiche appartate e considerato che tali modifiche sostanzialmente lo adeguano alle normative vigenti;

SI PROPONE

1 – di approvare  le modifiche apportate allo Statuto dell’Unione dei Comuni Megliadina in adeguamento al D.L. 95/2012;

2 – di inviare lo Statuto, così come modificato, ai Consigli dei Comuni aderenti all’Unione, per i provvedimenti conseguenti.

 

Il Presidente apre la discussione sulla proposta in oggetto:

Il consigliere Gusella rileva che vi è una incongruenza nella formulazione del comma 4 dell’art. 14  “Composizione del Consiglio dell’Unione”  dell’approvando Statuto  in ordine al numero dei consiglieri che entrano a far parte del Consiglio dell’Unione in quanto la norma statale lo vincola a quello previsto per gli Enti della medesima popolazione residente.

Il Presidente a questo punto ritiene la proposta accoglibile provvedendo alla modifica del comma 4 dell’art. 14 nei termini seguenti :

I componenti del Consiglio dell'Unione sono eletti tra i componenti dei Consigli Comunali

associati.

Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero complessivo di membri non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione stessa (art. 32 comma 3, ultimo periodo tuel, come modificato dal d.l. n. 95/2012)

I Consiglieri dell’Unione sono nominati dai Consigli Comunali dei Comuni soci nel numero previsto dalla normativa vigente, garantendo la presenza della minoranza

Ogni Comune partecipante all’Unione ha diritto all’assegnazione di tre consiglieri così distinti: due membri in rappresentanza della maggioranza e un membro in rappresentanza delle minoranze considerate nel loro insieme

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Vista la proposta di deliberazione in discussione e la modifica testé apportata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

Con la seguente votazione:

CONSIGLIERI PRESENTI: n.  14

CONSIGLIERI ASTENUTI: n.  1

CONSIGLIERI VOTANTI: n.  14

VOTI FAVOREVOLI: n.  13

VOTI CONTRARI: n.  -

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con le modifiche testè riportate.

Responsabile di servizio Gianfranco Ortolan

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