Delibera Consiglio comunale n. 43 del 6 giugno 2013
Parziale modifica allo statuto comunale.
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PARZIALI MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO COMUNALE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 06.06.2013.
VIENE INSERITO IL SEGUENTE ARTICOLO
art. 11-bis – Commissione comunale per le Pari Opportunità
1. Il Comune di Creazzo garantisce la parità tra i sessi e promuove la cultura delle pari opportunità.
2. Istituisce, per quanto sopra, la “Commissione comunale per le Pari Opportunità” la cui composizione, finalità, funzioni e funzionamento sono determinati e stabiliti con apposito regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione comunale per le pari opportunità.
L’ART. 65 VIENE COSI’ MODIFICIATO
Art. 65 - Nomine o designazioni da parte del Sindaco
1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi, provvede alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, non di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della legge e dello Statuto, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
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2. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge, dallo statuto o dal provvedimento del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine. La Giunta Comunale dà atto dell'avvenuta verifica.
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3. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualsiasi causa comporta l'automatica decadenza delle nomine o designazioni di cui al comma 1.
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4. Le dimissioni delle persone di cui al comma 1 diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Sindaco. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le sostituzioni.
L’ART. 66 VIENE COSI’ MODIFICATO
Art. 66 – Composizione
1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero variabile di assessori sino al massimo consentito dalla legge in base ad autonoma determinazione del sindaco, garantendo in ogni caso la presenza di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio.
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3. Nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento, la giunta comunale esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori, invitando il Sindaco, se del caso, a provvedere ad eventuali revoche e sostituzioni.
L’ART. 83 VIENE COSI’ MODIFICATO
Art. 83 - Consiglio di amministrazione (dell’Azienda)
1. Lo statuto dell'Azienda stabilisce il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione che non può essere superiore a cinque, compreso il Presidente e dura in carica quanto il Consiglio Comunale.
1-bis. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione, di cui sopra al comma 1, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. Si applica l'art. 65.
3. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica competenza e la professionalità del candidato.
4. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi dell'azienda.
L’ART. 89 VIENE COSI’ MODIFICATO
Art. 89 - Consiglio di Amministrazione (Dell’istituzione)
1. Il regolamento dell'istituzione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
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2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 65, 83, comma 3 e 85.