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Bur n. 61 del 19 luglio 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI ABANO TERME (PADOVA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 30 maggio 2013

Modifica dello statuto comunale.

STATUTO COMUNALE

ART. 8

Abano per le pari opportunità

Omissis

E’ inserito il seguente nuovo comma:

1 bis. Il comune garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali non elettivi e negli organismi da esso dipendenti.

Omissis

ART. 18 TER

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale

degli Amministratori Comunali

Articolo modificato nel seguente testo:

1. Il Comune di Abano Terme garantisce la trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei propri Amministratori (Sindaco, Consiglieri Comunali, Assessori).

2. A tal fine si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

 

ART. 20

Norme generali di funzionamento

Omissis

Comma modificato nel seguente testo:

14. Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. Chi partecipa alla votazione può esprimere voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta di deliberazione non è né approvata né respinta e può essere ripresentata in altra seduta. Il voto di astensione non viene computato tra i votanti ai fini del calcolo della maggioranza necessaria, ma viene computato al fine della formazione del quorum strutturale. Il Consigliere che dichiara di non partecipare al voto senza uscire dall’aula viene computato al fine della formazione del quorum strutturale, ma non tra i votanti.

Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge, lo Statuto o regolamenti prescrivono espressamente per l’approvazione maggioranze speciali.

Omissis

ART. 21

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

Omissis

Comma modificato nel seguente testo:

5. la Conferenza dei capigruppo è l’organo consultivo del presidente del consiglio comunale. Svolge funzioni consultive per l’aggiornamento dello statuto e dei regolamenti comunali di competenza del Consiglio; omissis.

 

ART. 22 BIS

Pubblicità delle spese elettorali

Omissis

Comma modificato nel seguente testo:

2. Entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati i rappresentanti delle liste presentano al segretario generale il rendiconto documentato di tutte le spese sostenute e dei mezzi con i quali vi è stato fatto fronte. I consiglieri comunali eletti devono inoltre presentare al segretario generale le dichiarazioni relative alle spese elettorali secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

ART. 23 BIS

Pari opportunità

Articolo modificato nel seguente testo:

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta garantendo la presenza di entrambi i sessi.

 

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