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Bur n. 58 del 12 luglio 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VICENZA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 27 del 11 giugno 2013

Modifica Statuto comunale.

Lo Statuto Comunale di Castelgomberto risulta modificato agli artt. 2, 12 e 26 che si riportano in allegato. 

ART. 2 – FINALITA’ ED OBIETTIVI DELL’AZIONE COMUNALE
Il Comune di Castelgomberto  svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla costituzione.

Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

Il Comune di Castelgomberto si propone in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:

difesa del territorio e tutela dei valori rurali;

valorizzazione dei beni ambientali e storico-architettonici;

valorizzazione dei nuclei storici del centro e delle contrade;

promozione di uno sviluppo economico che non pregiudichi la salvaguardia  delle risorse di cui ai punti a), b) e c);

valorizzazione delle realtà sociali, religiose, associative, cooperative, economiche e di volontariato;

valorizzazione delle attività volte a favorire lo sviluppo culturale della comunità.

Il Comune di Castelgomberto riconosce il valore fondamentale della famiglia e le pari opportunità tra uomo e donna nella Società  e nel mondo del lavoro. In particolare garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi degli altri Enti controllati dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio comunale è convocato in via ordinaria o d’urgenza, con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

Nel caso di convocazione ordinaria l’avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.

Nel caso di convocazione d’urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.

La notificazione dell’avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

mediante il messo comunale;

mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma;

mediante consegna dell’avviso a mani dell’interessato, che sottoscrive per ricevuta;

mediante posta elettronica certificata (PEC), CEC-PAC, o sistema equiparabile.

ART. 26 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero di assessori fino al massimo  consentito  dalla legge, fra cui un Vicesindaco, nominati  dal Sindaco che  ne dà comunicazione al Consiglio nella prima  seduta successiva alle elezioni.

Possono far parte della Giunta anche tutti assessori esterni purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Il Sindaco Lorenzo Dal Toso

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