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Bur n. 54 del 28 giugno 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI (VICENZA)

Deliberazioni Consiglio comunale n. 44 del 17 dicembre 2012 e n. 29 del 04 giugno 2013

Pubblicazione articoli dello statuto modificati con deliberazioni di consiglio comunale n. 44 del 17.12.2012 e n. 29 del 04.06.2013 ad oggetto "approvazione modifiche dello statuto comunale".

Le modifiche introdotte hanno interessato i seguenti articoli dello Statuto Comunale:

Art. 4 comma 3

Art. 25 comma 1

Art. 27 comma 1

Art. 30 comma 2 punto 4)

Art. 30 - bis

Art. 51 comma 1

Art. 52 (soppresso)

Art. 53 (soppresso)

Art. 54 (soppresso)

ART.  4

FUNZIONI COMUNALI PECULIARI

3.      Il Comune ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli Organi di Governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.

ART. 25

LA GIUNTA - COMPOSIZIONE

1.      La Giunta è composta dal sindaco che la presiede, nonché dal numero di assessori previsto dalla Legge.

ART. 27

NOMINA

1.      I componenti la Giunta sono nominati dal Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

ART.  30

IL SINDACO: COMPETENZE

§  delegare agli Assessori ed ai Consiglieri, quando occorre, di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, ecc..

ART. 30 – bis

IL SINDACO: DELEGHE AI CONSIGLIERI

1.      Il Sindaco può conferire a singoli Consiglieri una delega avente oggetto materie circoscritte e puntuali nell’ambito delle quali il Consigliere delegato medesimo coaudiuva il Sindaco nell’esame e nello studio degli argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco medesimo osservazioni e proposte.

2.      La delega ha durata pari al mandato del Sindaco.

3.      Al Sindaco delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte i provvedimenti del Consigliere e di dispensarlo in qualunque tempo dall’incarico e può essere revocata dal delegante con decreto.

ART. 51

IL DIFENSORE CIVICO

1.      Al fine di garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione ed ove consentito dalla Legge, può procedersi all’istituzione dell’ufficio del difensore civico con le modalità e le forme previste dalla Legge.

Il Sindaco Alberto Zanella

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