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Bur n. 56 del 05 luglio 2013


Materia: Statuti

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO (PADOVA)

Modifica allo Statuto della Federazione dei Comuni del Camposampierese

Modifica allo Statuto della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

In seguito a Deliberazione Consigliare dei Comuni aderenti,  è stato modificato il seguente articolo  dello Statuto della Federazione dei Comuni del Camposampierese:

Art. 17

Il Consiglio dell’Unione

 Il Consiglio è composto dal Presidente dell’Unione e dal numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, come  previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva della Federazione.

Il numero di consiglieri da eleggere per  ciascun comune  viene ripartito in base alle seguenti  tre fasce  demografiche:

I° fascia: Da 5.000 abitanti fino a 6.999 abitanti;

II° fascia: Da 7.000 abitanti fino a 9.999 abitanti;

III° fascia: Da 10.000 abitanti in su;

 

Per ciascuna fascia sarà previsto il seguente numero di consiglieri

I° fascia: 1 consigliere di maggioranza

II° fascia: 1 consigliere di maggioranza e 1 di minoranza

III° fascia: 2 consiglieri di maggioranza e 1 di minoranza

 

I consiglieri restanti  vanno in  II° fascia   e vengono attribuiti  a partire dai  comuni più popolosi.

I dati relativi alla popolazione residente sono  determinati in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.

I consiglieri sono eletti dai rispettivi Consigli, con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.

Il Consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituito con l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio partecipano, senza diritto al voto, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all’Unione di comuni.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso il Presidente.

 

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