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Bur n. 50 del 14 giugno 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TREVISO)

Delibera Consiglio comunale n. 9 del 19 marzo 2013

Modifiche allo Statuto Comunale.

Modifiche allo Statuto Comunale

 

Art. 14 comma 2

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 assessori, fra cui il Vice Sindaco, scelti in seno al Consiglio Comunale, garantendo la presenza di entrambi i sessi in misura pari almeno al 30% del numero degli assessori nominati.

 

Art. 60  comma  1

Il Comune, in applicazione degli artt. 147, 147-bis. 147-ter, 147-quater, 147-quinquies, 196, 197 del T.U.E.L. adotta controlli interni per garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e per verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità della stessa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. L’attività di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell’Ente è volta ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, efficiente, economica ed efficace gestione delle risorse pubbliche, nonché in generale, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa con particolare riferimento all’attività svolta dai Responsabili degli uffici e dei servizi. L’attività di controllo interno concerne inoltre la verifica della regolarità contabile degli atti e degli equilibri finanziari di bilancio.

 

Art. 60 comma 2

I sistemi di controllo sono disciplinati dal Regolamento dei controlli interni dell’Ente e nel Regolamento di contabilità per quanto attiene il controllo sugli equilibri finanziari.

 

Art. 60 comma 5

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile viene effettuato nella fase di formazione dell’atto prima dell’adozione dell’atto finale e si estrinseca nel rilascio dei relativi pareri da parte del Responsabile del servizio competente in materia e da parte del responsabile del servizio finanziario. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene effettuato sugli atti amministrativi e sui contratti, a campione ed a cura del Segretario Comunale.

 

Art. 60 comma 6

Il controllo sugli equilibri di bilancio garantisce in chiave dinamica il sostanziale pareggio di bilancio, il rispetto delle norme previste dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica. Viene effettuato con la direzione ed il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario, con la vigilanza dell’organo di revisione e coinvolge gli organi di governo, il Segretario Comunale ed i Responsabili di servizio.

 

Art. 60 comma 7

Il Comune può istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione.

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