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Bur n. 48 del 07 giugno 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI CASALSERUGO (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10 aprile 2013

Statuto comunale - modifiche ed integrazioni.

 Art. 1

Principi fondamentali

1.         Il Comune di Casalserugo è Ente autonomo locale della Repubblica Italiana; ha la rappresentatività generale della propria comunità secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato e della Regione.

2.         L'autogoverno del Comune si realizza, nell'ambito del proprio territorio, con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

3.         Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità. Promuove la convivenza civile, il dialogo, la tolleranza, l'uguaglianza e l'integrazione di tutti i cittadini: di qualunque razza e ceto sociale. Richiede la corresponsabilità nell'adempimento dei doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità stessa. Rifiuta la guerra quale strumento di sopraffazione e di risoluzione dei conflitti. Riconosce il valore e la cultura della pace, fondata nella libertà, nella giustizia e nella democrazia, al fine di condividere i comuni destini dell'uomo.

4.         Il Comune, dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

1. affermazione dei valori umani della persona, della famiglia quale cellula primaria e  fondamentale della società;

2. riconoscimento del diritto inviolabile della vita, dal concepimento fino alla morte naturale;

3. soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei più deboli;

4. valorizzazione della attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;

5. promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;

6. scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;

7. valorizzazione dell'identità locale in stretta relazione di interdipendenza con i popoli di identità e culture diverse;

8. tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presente nel proprio territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita.

5. Il Comune ispira la propria azione al perseguimento del principio delle pari opportunità fra uomo e donna, garantendo un'adeguata presenza di entrambi i sessi negli organi comunali.

Art. 4

Albo Pretorio

L'albo pretorio è informatico e gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con valore di pubblicità legale si assolvono attraverso il sito internet del Comune.

La pubblicazione all’albo informatico è prevista per le deliberazioni, le ordinanze e gli atti della pubblica amministrazione che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Sono pubblicati all'albo anche gli atti di privati per i quali è obbligatoria la pubblicazione.

 Art. 26

Commissioni

1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni consiliari consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini, nel rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini negli organi collegiali. Le commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale; può essere previsto un sistema di rappresentanza plurimo o per delega. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Il Consiglio può istituire, altresì, commissioni consiliari temporanee o speciali per lo studio di problematiche specifiche, la delibera istitutiva ne determina la composizione, le finalità e le modalità di funzionamento.

3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 30

Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta dallo stesso e da un numero di assessori non superiore a quattro, fra cui un Vice-Sindaco. La Giunta Comunale dovrà essere composta da membri di entrambi i sessi e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi; qualora il numero dei componenti del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi si procederà con l’arrotondamento all’unità superiore.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

3. Gli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Tali Assessori non possono ricoprire la carica di Vice-Sindaco. Possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità delle sedute del Consiglio comunale.

4. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice-Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

Art. 75

Diritto di accesso e informazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli enti e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

2. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo informatico, può avvalersi dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.”

 

 

Il Segretario Comunale Dott. Baldo Fabrizio

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