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Bur n. 44 del 24 maggio 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI BELFIORE (VERONA)

Modifica Statuto comunale ex DCC n° 9 del 30 aprile 2013

Modifiche ex art. Legge 23/11/2012 n° 215 apportate allo Statuto comunale con DCC n° 9 del 30 aprile 2013

Modifica all'art. 25 - Composizione della Giunta

Art. 25

1 La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, fra cui un Vicensindaco,
nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2 Il Sindaco può nominare gli Assessori, sempre nel limite stabilito dal Comune, ma anche successivamente nel corso del suo mandato.
3 Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4 il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 25 modificato
1 La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino ad un numero massimo previsto dalla legge per la
classe demografica del Comune, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alle elezioni.
2 Il Sindaco può nominare gli Assessori, sempre nel limite stabilito dal Comune ma anche successivamente nel corso del suo mandato.
3 Il Sindaco può nominare gli Asessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittaidni in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità
alla carica di consigliere comunale.
4 Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Modifica all'art. 37 - Pari opportunità
Art. 37
1 Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti, gli organi collegiali interni ed esterni dell'Ente, nonchè nelle
rappresentanze dell'Amministrazione presso Enti, aziende ed istituzioni, è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina o elezione di assicurare condi-
zioni di pari opportunità tra i due sessi.
2 Detto obbligo va assolto avuto rigaurdo alla disponibilità dei candidati o dei proposti alla nomina, al rispetto delle competenze tecniche, se richieste.
3 All'atto della nomina dei componenti di organismi di cui al primo comma, dovrà essere specificato l'eventuale impedimento oggettivo che ostacola il
rispetto del principio sopra enunciato.

Art. 37 modificato
1 Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti, nella Giunta e negli organi colleggiali interni ed esterni
dell'Ente, nochè nelle rappresentanze dell'Amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni, è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina o elezione
di garantire la presenza di entrambi i sessi.

2 Abrogato

3 Abrogato

 

Il Sindaco Davide Pagangriso

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