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Materia: Statuti
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA (VERONA)
Deliberazione Consiglio comunale n. 8 del 17 gennaio 2013
Integrazione dello statuto comunale con inserimento al titolo terzo "Servizi comunali" dell'art. 24 bis "Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica".
Art. 24 bis - Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica
Il Comune:
- Riconosce il Diritto umano all’accesso all'acqua e che lo stesso è un diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- Riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.
Il Sindaco Giovanni Miozzi
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