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Bur n. 39 del 03 maggio 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI VICENZA (VICENZA)

Delibera Consiglio comunale n. 2 del 9 gennaio 2013

Nuovo statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 9 gennaio 2013, esecutiva.

STATUTO DEL COMUNE DI VICENZA

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Preambolo e bandiera

1. Vicenza, città che per la sua partecipazione al Risorgimento nazionale e alla Resistenza ha avuto il privilegio di essere decorata di due medaglie d’oro, rinnovando le sue antiche tradizioni espresse nella lotta per la libertà comunale prima e nell’unione alla Repubblica di Venezia poi, si dà il presente Statuto fondato sui valori e sui principi della Costituzione della Repubblica.

2. Vicenza ha come segni distintivi lo stemma della città, rappresentato dallo scudo con croce d’argento in campo rosso, e, unica in Italia, la bandiera tricolore nazionale con al centro della fascia bianca lo stemma stesso.

3. È vietato l’uso abusivo dello stemma comunale.

ART. 1 (Autonomia, competenza generale, rappresentanza e sussidiarietà)

1. Il Comune di Vicenza è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall’art. 114 della Costituzione.

2. Il Comune di Vicenza è ente con competenza generale e rappresenta la comunità vicentina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione e dalla Carta europea dell’autonomia locale, è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

4. Per l’esercizio delle funzioni proprie o conferite il Comune si avvale di risorse reperite secondo il principio costituzionale dell’autonomia finanziaria al fine di conseguire gli obiettivi di rappresentanza, sviluppo e coesione sociale della comunità vicentina e di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi.

5. Il Comune attua il principio di sussidiarietà anche nell’ambito della comunità locale promuovendo l’esercizio delle proprie funzioni attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali e adeguandovi l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa.

ART. 2 (Pace e cooperazione)

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

2. A tal fine il Comune incoraggia la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture e promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione e con il sostegno alle associazioni, che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.

3. Il Comune promuove l’inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale, rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

ART. 3 (Sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione del territorio comunale)

1. Il Comune ispira il perseguimento delle finalità di interesse generale al principio di sostenibilità ambientale, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future. Al fine di consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile nell’ambito della scelta comparativa da parte del comune di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente sono oggetto di prioritaria considerazione.

2. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove e realizza la salvaguardia dell’ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico, attuando, in particolare, iniziative di valorizzazione dei beni iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, opera di Andrea Palladio.

ART. 4 (Diritto all’acqua)

1. Il Comune di Vicenza riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

2. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale che, in attuazione della Costituzione ed in armonia con i principi comunitari, deve essere effettuato da un soggetto di diritto pubblico, non tenuto alle regole del mercato e della concorrenza.

ART. 5 (Principi fondamentali per l’esercizio delle funzioni)

1. Il Comune di Vicenza ispira la propria azione ai valori di libertà, uguaglianza e fraternità; è al servizio della persona, del cittadino, della famiglia e della comunità; promuove la solidarietà e la coesione sociale, tutela i diritti fondamentali della persona quali individuati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, dalla Carta Europea dei Diritti Umani nelle città e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

2. Il Comune finalizza le proprie scelte amministrative alla tutela dell’integrità della persona, del diritto alla libertà e alla sicurezza, del diritto alle libertà di pensiero, di espressione, di libertà culturale, linguistica e religiosa, di riunione e associazione, del diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale, del diritto al lavoro, del diritto alla libertà di impresa e alla proprietà dei beni, del diritto di asilo, del diritto alla salute, all’alloggio, alla cultura e all’ottenimento delle prestazioni socio-sanitarie necessarie per condurre una esistenza dignitosa.

3. Il Comune promuove politiche attive per contrastare ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

4. Il Comune, in coerenza con la Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite, ispira la propria azione alla promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, in un quadro istituzionale che riconosce nel Sindaco il "Difensore ideale dei bambini".

5. Il Comune, nell’ambito della programmazione economica e sociale, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone emarginate e con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.

ART. 6 (Tutela dell’identità vicentina e valorizzazione degli umanesimi civili e religiosi)

1. Il Comune tutela le radici culturali e spirituali della comunità locale e i valori di imprenditorialità, laboriosità e solidarietà che da sempre contraddistinguono la gente vicentina.

2. Il Comune - in una visione di laicità dello Stato e delle istituzioni pubbliche - concepisce la democrazia come uno spazio libero in cui si confrontano pacificamente valori ed orientamenti diversi nel quadro dei principi della Costituzione repubblicana, valorizza il pluralismo degli umanesimi civili e religiosi presenti nella società vicentina, favorisce il dialogo tra tutte le concezioni etiche del mondo e tra le diverse fedi religiose.

ART. 7 (Vocazione europea e apertura al mondo)

1. Il rafforzamento dei legami con gli altri Paesi dell’Unione Europea, il compiuto utilizzo delle potenzialità e delle opportunità derivanti dall’appartenenza all’Unione, il riconoscimento degli obblighi connessi ai vincoli comunitari, l’impegno per l’accelerazione e l’intensificazione del processo di integrazione europea costituiscono per il Comune di Vicenza obiettivi fondamentali della propria azione politico-amministrativa.

2. Il Comune favorisce l’apertura della comunità locale a persone e gruppi di altre culture ed etnie, secondo criteri di accoglienza nel contesto dell’inderogabile rispetto dell’ordinamento statuale, regionale e locale.

ART. 8 (Azioni positive per la realizzazione della parità di genere)

1. In conformità all’articolo 3 della Costituzione, il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l’attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell’Amministrazione e nella città.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma - anche sulla base dei principi di legge - il Comune adotta piani di azioni positive volte, tra l’altro, a:

a) operare la ricognizione degli ostacoli all’accesso e alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;

b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l’accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;

c) promuovere una cultura di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all’eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;

d) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

ART. 9 (Attività economiche)

1. Il Comune favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l’iniziativa produttiva dei propri cittadini; promuove l’organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.

ART. 10 (Partecipazione e informazione)

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all’amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa; favorisce l’attività e promuove la collaborazione del volontariato, riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale; garantisce a tutti le informazioni sulla propria attività e assicura la trasparenza dell’attività amministrativa e una circolazione dell’informazione generale accessibile, efficace e trasparente.

ART. 11 (Programmazione)

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

ART. 12 (Collaborazione con soggetti pubblici e privati)

1. Nell’esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.

2. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, in ambiti territoriali adeguati, valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia, utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all’esercizio delle attività e al perseguimento delle finalità di interesse comune. Assume, altresì, la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza sovracomunale.

3. Nell’ambito delle proprie funzioni, il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione e dalla Carta europea dell’autonomia locale, favorisce e promuove forme di cooperazione anche con le collettività locali di altri stati, utili ai fini dello sviluppo della propria comunità ed al superamento delle barriere fra popoli e culture diversi.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART.13 (Titolari dei diritti di partecipazione)

1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione di cui al presente capo sono:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni d’età;

c) i cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune;

d) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all’anagrafe da almeno cinque anni;

2. I soggetti di cui al comma precedente possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente o in forma associata.

ART. 14 (Iniziative dei cittadini)

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune favorisce le autonome iniziative dei cittadini finalizzate al perseguimento dell’interesse generale della comunità.

2. Le iniziative apprezzabili dal Comune devono svolgersi mediante attività capaci di incidere sull’intera popolazione o su segmenti di essa territorialmente definiti.

3. Il Comune valorizza e promuove le iniziative dei cittadini secondo un apposito regolamento.

ART. 15 (Associazioni e gruppi di partecipazione)

1. Il Comune riconosce e promuove il valore delle libere associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere al bene comune della popolazione mediante attività culturali, sociali ed economiche ispirate al principio di democraticità.

2. Il Comune valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi per la risoluzione di problemi della comunità.

3. Il Consiglio e la Giunta comunale incontrano periodicamente i rappresentanti delle associazioni cittadine e dei gruppi di partecipazione per valutare e, qualora necessario, modificare l’indirizzo seguito dal Comune nelle diverse politiche pubbliche.

ART. 16 (Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini, singoli o associati, residenti o domiciliati nel Comune, possono presentare al Sindaco istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell’attività amministrativa, o petizioni volte ad attivare l’iniziativa degli organi del Comune su questioni di interesse collettivo. Il Sindaco è tenuto a rispondere, con atto motivato, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza o della petizione.

2. 500 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate ai sensi di legge, possono esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale.

ART. 17 (Consultazioni popolari e istruttoria pubblica)

1. Il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale, nei modi stabiliti dal regolamento possono attivare, nel procedimento di adozione degli atti di competenza, forme di consultazione dei cittadini, consistenti in sondaggi, assemblee e audizioni.

2. Le consultazioni della popolazione o di particolari categorie, settori e organizzazioni della comunità locale avvengono mediante:

a) assemblee pubbliche, convocate in data e luogo istituzionale, delle quali deve essere dato tempestivo avviso con precisazione dello specifico oggetto in discussione;

b) sondaggi effettuati per mezzo di questionari inviati alle famiglie o altre modalità di natura informatica, nei quali devono essere indicati con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti ed ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente.

3. Possono costituire oggetto delle consultazioni popolari iniziative, proposte, atti, programmi, deliberazioni, consuntivi sia dell’Amministrazione che del Consiglio comunale riguardanti le rispettive funzioni.

4. L’esito della consultazione deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio comunale o ad altro organo che ne ha richiesto l’effettuazione e successivamente reso noto ai cittadini. Il suo utilizzo è rimesso all’apprezzamento ed alla valutazione discrezionale dell’organo che ha promosso la consultazione.

5. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di regolamenti o di atti amministrativi di carattere generale, l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Sulla indizione dell’istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale o di almeno due gruppi consiliari o un terzo dei Consiglieri comunali. L’istruttoria può essere, altresì, indetta quando ne facciano richiesta almeno 1000 cittadini residenti nel Comune.

6. L’istruttoria di cui al precedente comma si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta comunale o ai gruppi consiliari o ai Consiglieri comunali proponenti, associazioni e comitati di cittadini. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze dell’istruttoria.

ART. 18 (Regolamento della partecipazione)

1. Il Consiglio comunale adotta il Regolamento degli Istituti di Partecipazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO II

L’INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 19 (Accesso ai documenti)

1. L’accesso ai documenti amministrativi del Comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

ART. 20 (Diritto di accesso dei Consiglieri comunali)

1. I Consiglieri comunali, ai fini dell’espletamento del loro mandato, hanno il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi, nonché di ottenere dagli uffici comunali e dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato.

2. Il Sindaco si adopera affinché sia garantito il diritto di accesso ai Consiglieri comunali, agli atti e documenti di cui al comma precedente, anche negli Enti ove lo stesso effettua le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 (Accesso ai servizi e conferenze di servizi)

1. L’accesso ai servizi del Comune è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi, la razionalizzazione dell’orario di apertura degli uffici al pubblico e l’istituzione di un apposito ufficio per le informazioni.

2. Il Comune attiva politiche di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli esercizi commerciali, delle attività e servizi produttivi.

3. Al fine di migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa, il Sindaco può promuovere, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi con il contributo di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati.

4. Le conferenze di servizi hanno per obiettivo l’esame dell’effettiva incidenza delle politiche dell’Amministrazione sul funzionamento dei servizi e sulla loro rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze di professionalità degli operatori.

ART. 22 (Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione delle unità organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

ART. 23 (Carta dei diritti del contribuente)

1. Il Comune, con proprio regolamento, disciplina i diritti del contribuente, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative e dei regolamenti comunali, delle relative circolari e risoluzioni interpretative, in materia di tributi locali, curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti;

b) assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, garantendo, altresì, il diritto di accesso alla documentazione e una sollecita risposta alle richieste;

c) consentire ai contribuenti di essere rimessi in termini nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore;

d) improntare al principio della collaborazione i rapporti tra contribuente e amministrazione, riconoscendo meritevoli di tutela, negli errori del contribuente, l’affidamento e la buona fede;

e) riconoscere il diritto di interpello, in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse;

f) istituire il Garante del contribuente con funzione consultiva in ordine agli interpelli proposti.

ART. 24 (Azione popolare)

1. Ogni elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune.

2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel comma precedente, la Giunta comunale valuta se, per la tutela degli interessi comunali, è necessario che l’ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l’assistenza di un legale. Nell’ipotesi in cui la Giunta comunale non ritenesse utile l’intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

ART. 25 (Rete civica)

1. Il Comune promuove l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche al fine di favorire l’innovazione e il miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

2. Il Comune provvede alla realizzazione dei servizi idonei a consentire l’interconnessione e la comunicazione con la popolazione. I servizi informatici e telematici offerti dovranno tendere a:

a) garantire un miglioramento del sistema informativo e della circolazione di informazioni sia interne che esterne all’ente;

b) consentire a cittadini e imprese di inviare e ottenere documenti e/o certificati in forma elettronica.

3. Il Comune si impegna, nell’ambito delle sue competenze, sulla base della migliore tecnologia disponibile, a facilitare il più possibile i cittadini all’accesso alle infrastrutture telematiche (internet e rete comunale).

CAPO III

RAPPRESENTANZA DEGLI STRANIERI

ART. 26 (Consiglio degli Stranieri)

1. È istituito il Consiglio degli Stranieri, strumento di rappresentanza e di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri ed apolidi, che nel territorio dello Stato Italiano sono regolarmente residenti da almeno 5 anni.

2. Il Consiglio degli Stranieri dà attuazione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri e degli apolidi nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale; promuove i diritti della donna, dell’uomo, dei bambini e dei giovani, la cultura multietnica della pace e della democrazia.

3. Un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio comunale entro un anno dall’approvazione dello Statuto, disciplina le funzioni, la composizione del Consiglio degli Stranieri, nonché i rapporti tra il Consiglio degli Stranieri e il Consiglio comunale e la Giunta comunale, le modalità di designazione o elezione e di funzionamento del Consiglio degli Stranieri ed ogni altro aspetto necessario per il suo concreto operare. Tale Regolamento norma anche le modalità di presenza di uno o più rappresentanti del Consiglio degli Stranieri nel Consiglio comunale.

CAPO IV

IL REFERENDUM

SEZIONE I

(TIPI DI REFERENDUM E LORO DISCIPLINA)

ART. 27 (Tipi di referendum)

1. Il Comune di Vicenza riconosce i referendum quali essenziali momenti di esercizio della sovranità popolare e di espressione di partecipazione dei vicentini alle scelte di governo della città e quali strumenti di integrazione della democrazia rappresentativa con la democrazia diretta nelle decisioni riguardanti la comunità vicentina.

2. I referendum sono di natura consultiva, propositiva, abrogativa e abrogativa-propositiva.

3. I referendum devono essere proposti da un comitato promotore costituito da un minimo di 20 ad un massimo di 200 cittadini.

ART. 28 (Disciplina dei referendum)

1. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione disciplina ogni aspetto riguardante lo svolgimento dei referendum, non normati dallo Statuto, ivi compresa l’espressione del giudizio di ammissibilità degli stessi.

SEZIONE II

(REFERENDUM CONSULTIVO)

ART. 29 (Titolarità ed ambito di esercizio)

1. 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, due terzi del Consiglio comunale e il Sindaco possono richiedere l’indizione di referendum consultivi su materie nelle quali il Consiglio comunale o la Giunta comunale hanno competenza deliberativa e riguardanti gli interessi dell’intera comunità.

2. Sono escluse dalla consultazione referendaria:

a) lo Statuto;

b) il documento programmatico preliminare della Giunta comunale;

c) il Regolamento del Consiglio comunale ed altri regolamenti ad efficacia meramente interna;

d) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;

e) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

h) le espropriazioni per pubblica utilità;

i) l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari;

j) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;

k) quando la proposta concerna materie già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa;

l) quando la proposta oggetto del referendum incida su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale;

m) l’esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa, vincolata e le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;

n) i diritti delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e sessuali.

3. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono celebrati in un’unica tornata elettorale.

4. Entro 30 giorni dalla consultazione referendaria, il Consiglio comunale discute l’esito della stessa ed entro 60 giorni l’organo del Comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti motivate decisioni di attuazione o di non ulteriore seguito, che, attraverso il Presidente del Consiglio comunale, devono essere comunicate a tutti gli organi di informazione locali.

SEZIONE III

(REFERENDUM PROPOSITIVO)

ART. 30 (Titolarità ed ambito di esercizio)

1. 5.000 elettori del Comune possono chiedere di effettuare un referendum propositivo in ordine ad un atto di competenza del Consiglio comunale o della Giunta comunale.

2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le stesse materie per le quali non si può svolgere il referendum consultivo.

3. Il quesito deve essere formulato in modo tale da assentire o dissentire circa la proposta di un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.

4. Il referendum non si svolge se, prima dell’effettuazione dello stesso, il Consiglio comunale o la Giunta comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.

5. Il referendum è valido con qualsiasi partecipazione degli aventi diritto e dovrà svolgersi negli stessi seggi ed in concomitanza con la elezione dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e di referendum popolari nazionali.

SEZIONE IV

(REFERENDUM ABROGATIVO)

ART. 31 (Titolarità ed ambito di esercizio)

1. 5.000 elettori del Comune possono chiedere l’indizione di un referendum abrogativo su atti approvati dal Consiglio o dalla Giunta comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo atti concernenti materie per le quali è escluso il referendum consultivo.

3. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:

a) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;

b) quando l’eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell’avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l’abrogazione.

4. Il referendum non si svolge se, prima dell’effettuazione dello stesso, il Consiglio comunale o la Giunta comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.

5. Il referendum è valido con qualsiasi partecipazione degli aventi diritto e dovrà svolgersi negli stessi seggi ed in concomitanza con la elezione dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e di referendum popolari nazionali.

6. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato se si è espressa favorevolmente all’abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi. La proclamazione viene fatta con provvedimento del Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla conclusione del voto.

7. Gli organi competenti possono deliberare di sospendere l’efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l’esito della consultazione stessa per garantire l’erogazione di servizi pubblici.

8. In ogni caso, l’effetto abrogativo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

SEZIONE V

(REFERENDUM ABROGATIVO-PROPOSITIVO)

ART. 32 (Titolarità ed ambito di esercizio)

1. 5.000 elettori del Comune possono chiedere l’indizione di un referendum abrogativo-propositivo su atti approvati dal Consiglio o dalla Giunta comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo atti concernenti materie per le quali è escluso il referendum consultivo, propositivo e abrogativo.

3. Il referendum non si svolge se, prima dell’effettuazione dello stesso, il Consiglio comunale o la Giunta comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.

4. Il referendum è valido con qualsiasi partecipazione degli aventi diritto e dovrà svolgersi negli stessi seggi ed in concomitanza con la elezione dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e di referendum popolari nazionali.

5. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato se si è espressa favorevolmente all’abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi. Il quesito propositivo deve essere formulato in modo tale da assentire o dissentire circa la proposta di un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.

Il competente organo del Comune è tenuto ad adottare l’atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare.

6. Gli organi competenti possono deliberare di sospendere l’efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l’esito della consultazione stessa per garantire l’erogazione di servizi pubblici.

7. In ogni caso, l’effetto abrogativo-propositivo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 33 (Convocazione del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio comunale, che fissa l’ordine del giorno sulla base delle decisioni della Conferenza permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari.

Un quinto dei Consiglieri comunali o il Sindaco possono chiedere al Presidente di convocare il Consiglio o, se già convocato, integrare l’ordine del giorno per l’esame di specifiche proposte. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro dieci giorni dalla richiesta e la relativa seduta deve tenersi entro i successivi dieci giorni dalla data dell’avviso di convocazione.

2. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima della riunione e in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima. Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità della convocazione.

3. Il Consiglio comunale è validamente costituito se è presente la metà dei Consiglieri in carica, computando il Sindaco.

4. I membri della Giunta comunale, anche se non fanno parte del Consiglio comunale, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio comunale e hanno l’obbligo, fatto salvo il diritto di farsi sostituire da altro membro della Giunta, di assistere alle sedute concernenti oggetti relativi a deleghe ad essi attribuiti. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 34 (Deliberazioni del Consiglio comunale e diritto di iniziativa)

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta comunale, al Sindaco, a ciascun Consigliere, ai cittadini di cui all’articolo 16, comma 2, ed ai soggetti previsti dai regolamenti comunali.

2. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo che lo Statuto o il Regolamento del Consiglio comunale prescrivano una maggioranza speciale. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti, mentre si computano per determinare il numero dei presenti.

4. Nelle votazioni palesi ed a scrutinio segreto, coloro che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, nè in quello necessario per la validità della seduta.

5. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l’oggetto in trattazione previsti dalla legge.

6. Il comma 5 si applica anche al Segretario Generale ed al Vice Segretario Generale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un Consigliere scelto dal Presidente del Consiglio comunale.

ART.35 (Verbale delle singole deliberazioni)

1. Di ciascuna deliberazione approvata dal Consiglio comunale è redatto verbale, contenente la proposta del titolare dell’iniziativa, gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, con l’esito delle votazioni; il verbale indica, altresì, i nomi degli intervenuti nella discussione ed i voti favorevoli, quelli contrari e quelli di astensione.

2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta, e dal Segretario Generale o da colui che lo ha sostituito.

ART. 36 (Regolamento del Consiglio comunale)

1. Il Regolamento del Consiglio comunale è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

2. Il Regolamento determina il numero delle commissioni, costituite in modo proporzionale ai gruppi consiliari, le quali svolgono funzioni istruttorie e preparatorie dell’attività del Consiglio comunale.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte.

ART. 37 (Interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo dei Consiglieri Comunali)

1. Il Regolamento del Consiglio comunale, nel disciplinare l’esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo stabilite dall’ordinamento in capo ai Consiglieri comunali, fissa modalità tali per cui alle interrogazioni e alle altre istanze di sindacato ispettivo sia data tempestiva risposta - in Consiglio comunale o in Commissione consiliare - entro i termini previsti dalla legge e con la massima osservanza del principio del contraddittorio e ad esse sia data adeguata pubblicizzazione anche in via telematica.

ART. 38 (Funzionamento del Consiglio comunale)

1. Fatta, comunque, salva la priorità di trattazione degli oggetti proposti dal Sindaco e dalla Giunta comunale, in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale, il Regolamento del Consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su oggetti di iniziativa dei singoli Consiglieri, assicurando la trattazione di almeno un oggetto proposto e indicato dalle minoranze. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’oggetto proposto o indicato dalle minoranze non sia discusso nella prevista seduta, il regolamento stabilisce le modalità per cui esso sia trattato nella seduta successiva in via prioritaria. Il medesimo regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alle domande di attualità e alle istanze di sindacato ispettivo.

ART. 39 (Presidenza e Vicepresidenza del Consiglio comunale)

1. È istituito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, composto da un Presidente e da un Vice Presidente, eletti dal Consiglio nel suo seno, dopo la convalida degli eletti, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con modalità tali da garantire che uno dei due sia espressione dei gruppi di minoranza.

2. Il Vice Presidente del Consiglio comunale esercita funzioni vicarie del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo e collabora con lo stesso nell’esercizio delle sue funzioni.

Almeno uno dei due ruoli deve essere assegnato ad un esponente delle opposizioni consiliari.

3. Il Vice Presidente del Consiglio comunale partecipa ai lavori della Conferenza permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari, secondo quanto disposto dal Regolamento del Consiglio comunale.

ART. 40 (Dimissioni e mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio comunale)

1. Le dimissioni del Presidente, presentate al Consiglio comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio comunale e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede alla elezione del nuovo Presidente in una delle sedute successive; nel frattempo la presidenza del Consiglio comunale è assunta dal Vice Presidente.

3. Se il Presidente presenta le dimissioni prima dell’apertura della discussione sulla mozione di sfiducia, l’oggetto viene d’ufficio ritirato dall’ordine del giorno dei lavori consiliari.

ART. 41 (Commissioni consiliari permanenti - Istituzione)

1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio di provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre, a mezzo del Presidente, all’esame ed alle decisioni dell’assemblea consiliare, procede alla costituzione, oltre alle commissioni speciali, di cui ai successivi articoli, di commissioni consiliari permanenti, i cui membri siano designati dai gruppi consiliari con criterio proporzionale e con la rappresentanza dei due generi, assicurando la partecipazione delle minoranze, stabilendo per ciascuna commissione le competenze per materie e funzioni in rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra i settori dell’organizzazione dell’ente.

È assicurata la presenza pari ad almeno 2/5 dei suoi componenti per ognuno dei due generi nella composizione di ciascuna delle commissioni consiliari permanenti nonché delle commissioni speciali di cui ai successivi articoli con arrotondamento, per difetto, qualora il decimale sia inferiore a 0,5, o per eccesso nel caso in cui il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Tale regola potrà essere derogata qualora la composizione del Consiglio non consenta la rappresentanza dei due generi nella misura indicata.

2. Il Regolamento del Consiglio comunale determina i poteri delle commissioni consiliari e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 42 (Conferenza permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una Conferenza nell’ambito della quale ciascun Presidente, per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei Consiglieri componenti il suo gruppo. La Conferenza è coordinata dal Presidente del Consiglio comunale ed assume la denominazione di "Conferenza permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari".

2. Il Regolamento del Consiglio comunale determina i poteri della Conferenza e ne disciplina l’organizzazione e le modalità di votazione.

ART. 43 (Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia)

1. Per assicurare l’esercizio della funzione di controllo è istituita la Commissione consiliare permanente di Controllo e Garanzia, la quale riferisce al Consiglio comunale i risultati dei controlli effettuati dagli uffici e servizi di cui all’art. 147 del Testo Unico, con le proprie valutazioni ed adempie alle altre funzioni alla stessa attribuite dal Regolamento del Consiglio comunale.

2. La Commissione consiliare esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti di rilevante interesse di istituzioni, aziende, consorzi, società, concessionari od affidatari di servizi pubblici locali, nonché di enti, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune. La Commissione può disporre audizioni e convocare gli amministratori ed i sindaci revisori designati o nominati dal Comune; presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sulla propria attività.

3. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

4. Il Regolamento del Consiglio comunale determina i poteri della Commissione per l’esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l’organizzazione.

5. Il Vice Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte esclusivamente i Consiglieri comunali di maggioranza.

ART. 44 (Commissioni consiliari d’indagine e speciali)

1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per scritto da almeno un quinto dei componenti, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, commissioni d’indagine per verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti dei quali il Consiglio comunale ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.

2. Con le stesse modalità il Consiglio comunale può istituire una Commissione speciale al fine di approfondire aspetti e questioni della vita amministrativa cittadina che assumono particolare rilevanza e significativa urgenza.

3. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede le norme per l’esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni d’indagine e speciali.

ART. 45 (Commissione per le pari opportunità)

1. In conformità al terzo comma dell’art. 6 del Decreto Legislativo 267/2000, è istituita la Commissione consiliare che ha per compito di promuovere da parte del Consiglio comunale e degli altri organi di governo del Comune condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del comune e degli enti ed aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2. La composizione e le norme di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

ART. 46 (Decadenza dalla carica di Consigliere comunale)

1. Il Consigliere comunale che senza giustificazione non interviene per tre riunioni consecutive, ovvero per la metà delle sedute nell’anno solare, alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto o in via telematica dal Consigliere al Presidente del Consiglio comunale, entro il terzo giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Prima di proporre al Consiglio comunale la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio comunale decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all’interessato entro dieci giorni dall’adozione.

ART. 47 (Prerogative dell’opposizione)

1. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni ai lavori del Consiglio comunale.

CAPO II

IL SINDACO

ART. 48 (Linee programmatiche di mandato)

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, trasmette al Presidente del Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Presidente del Consiglio invia immediatamente copia del documento del Sindaco ai Presidenti dei gruppi consiliari, invitandoli a fargli pervenire per iscritto, entro quindici giorni dal ricevimento, osservazioni, proposte ed integrazioni.

3. Nei successivi quindici giorni, il Sindaco presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. La votazione del documento contenente le linee programmatiche avviene a votazione palese e per appello nominale.

5. I gruppi consiliari che esprimono voto favorevole al documento costituiscono maggioranza, ad ogni effetto di legge e di statuto, fino a che non dichiarino espressamente al Consiglio comunale di non far più parte della maggioranza. I gruppi consiliari che non esprimono voto favorevole sono considerati di minoranza, ad ogni fine di legge e di statuto, fino a che non dichiarino espressamente al Consiglio comunale di non far più parte della minoranza.

6. La verifica dell’attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco avviene:

a. in sede di approvazione del rendiconto di gestione e in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; nella seduta dedicata alla approvazione del rendiconto di gestione, la Giunta comunale comunica al Consiglio comunale lo stato di attuazione degli obiettivi fissati con il Piano Esecutivo di Gestione;

b. in almeno due sedute monotematiche da tenersi nel corso del mandato amministrativo dedicate allo stato di realizzazione delle linee programmatiche di mandato. Il Regolamento del Consiglio comunale fissa modalità particolari con cui i Presidenti dei gruppi consiliari di opposizione intervengono nelle sedute monotematiche dedicate allo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 49 (Esercizio della rappresentanza legale)

1. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

2. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione, ed in generale nei casi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza od impedimento anche del Vice Sindaco, l’Assessore presente più anziano per età assume le funzioni del Sindaco.

ART. 50 (Atti del Sindaco)

1. Il Sindaco adotta decreti, ordinanze ed altri atti espressamente attribuiti allo stesso dalla legge.

2. I decreti hanno efficacia immediatamente dopo la loro adozione, salvo che stabiliscano una diversa decorrenza. Essi sono soggetti a pubblicazione.

ART. 51 (Deleghe del Sindaco quale capo dell’Amministrazione e quale autorità locale)

1. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori funzioni di sovrintendenza sugli uffici e sui servizi individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

2. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti, la trattazione di affari e l’adozione degli atti nelle materie attribuite alla sua competenza, anche quale autorità locale, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.

3. Il Sindaco, ferma restando la disciplina dei singoli enti, può delegare agli Assessori, ai Consiglieri comunali e ai Dirigenti la propria partecipazione, in quanto rappresentante legale del Comune, in assemblee e organi di società e di altri enti partecipati.

4. Il Sindaco può delegare uno o più Consiglieri comunali all’assolvimento di compiti specifici, diversi da quelli indicati al comma 3, che non abbiano rilevanza esterna.

ART. 52 (Deleghe del Sindaco agli Assessori, ai Consiglieri comunali, al Segretario Generale, a impiegati,

quale ufficiale del Governo)

1. Il Sindaco può delegare l’esercizio di funzioni di ufficiale del Governo agli Assessori e ai Consiglieri comunali, al Segretario Generale, a impiegati del comune, nei limiti consentiti dalla legge.

2. Qualora la legge non preveda la possibilità di delega, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esso è sostituito dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall’Assessore anziano.

3. L’atto di delega è comunicato al Prefetto.

ART. 53 (I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni)

1. Il Sindaco nel procedere alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni assicura, nell’adozione dei provvedimenti di sua competenza, la rappresentanza equilibrata di entrambi i generi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 54 (Convocazione della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco che fissa l’ordine del giorno.

ART. 55 (Deliberazioni della Giunta comunale)

1. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti la Giunta comunale.

2. Le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei votanti salvo che lo Statuto preveda maggioranze diverse. Gli astenuti non rientrano nel numero dei votanti.

ART. 56 (Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della Giunta comunale)

1. Il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della Giunta comunale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Giunta.

2. Il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della Giunta comunale prevede le modalità di presentazione, di discussione e di votazione delle proposte.

ART. 57 (Giunta comunale - composizione e dimissioni degli Assessori)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ai limiti massimi previsti dalla legge. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

2. Nel provvedere alla nomina degli Assessori, il Sindaco assicura la rappresentanza di ciascun genere, in misura non inferiore ai 2/5 dei componenti della Giunta con arrotondamento, per difetto, qualora il decimale sia inferiore a 0,5, o per eccesso nel caso in cui il decimale sia uguale o superiore a 0,5.

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità sopravvenuta, si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.

4. Le dimissioni dei singoli Assessori diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Sindaco.

TITOLO IV

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

ART. 58 (Oggetto)

1. L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell’Ente è costituito, nel rispetto dei criteri generali formulati dal Consiglio comunale, dalle disposizioni del presente Statuto e da quelle definite nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. L’Ente, nell’esercizio della propria autonomia, pone alla base dell’organizzazione degli uffici i principi di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità contenuti nel seguente capo, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica indicati nelle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

ART. 59 (Missione istituzionale)

1. L’Ente orienta l’organizzazione delle risorse umane e strumentali a soddisfare i bisogni della comunità, in particolare quelli primari, e ad erogare servizi ottimali per i cittadini nel rispetto degli equilibri di bilancio, in base alle decisioni assunte dagli organi di governo. Sono garantiti in via prioritaria i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

ART. 60 (Gestione amministrativa dell’Ente)

1. Nel rispetto dei principi vigenti, agli organi di governo locale competono i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo; i dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati, fatta salva la possibilità d’esercizio di delega di specifiche competenze gestionali.

2. Il Sindaco esercita il potere di indirizzo politico ed assegna ai dirigenti, mediante attribuzione degli incarichi dirigenziali, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri di autonomia di gestione e responsabilità dei risultati.

3. Le decisioni degli organi di indirizzo e dei responsabili della gestione sono coordinate ed integrate nel rispetto del principio di buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione.

ART. 61 (Diritti e doveri dei dipendenti)

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Direttore e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

ART. 62 (Regolamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, in conformità con le indicazioni espresse nel presente statuto, con i principi generali dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni e con i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi delinea tra l’altro:

a) la struttura organizzativa dell’Ente;

b) gli incarichi e le funzioni dirigenziali;

c) il sistema di misurazione e valutazione delle performance;

d) il procedimento disciplinare;

e) la dotazione organica dell’ente;

f) l’istituto della mobilità;

g) il collocamento a riposo dei dipendenti;

h) la disciplina per il conferimento di incarichi esterni;

i) la disciplina delle assunzioni;

j) la disciplina degli incarichi ai dipendenti;

k) la disciplina dei principali istituti dell’orario di lavoro.

ART. 63 (Valutazione e controllo)

1. Le funzioni di controllo si esplicano attraverso le forme di controllo interno indicate nel presente statuto e nel Regolamento degli uffici e dei servizi, per garantire il funzionamento dell’Ente secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Le funzioni di valutazione si esplicano attraverso:

a) la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi e dei risultati della gestione e dell’attività amministrativa;

b) la valutazione della rispondenza dei risultati, di cui alla precedente lettera a), agli indirizzi impartiti ed ai bisogni della comunità comunale;

c) la verifica della funzionalità dell’organizzazione dell’Ente locale;

d) la valutazione delle prestazioni del personale ed il grado di conformazione dell’azione svolta ai principi di professionalità e responsabilità;

e) il controllo del rispetto delle fasi e dei tempi intermedi dei programmi.

ART. 64 (Rappresentanza legale)

1. Tenuto conto delle funzioni di rappresentanza dell’Ente, assegnate al Sindaco dall’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e della possibilità di disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’Ente anche in giudizio, in base all’art. 6 del medesimo Testo Unico, l’Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti.

ART. 65 (Funzioni e responsabilità dei Dirigenti)

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano al Sindaco, alla Giunta comunale, al Consiglio comunale, mentre la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica spetta ai dirigenti. Spetta, in particolare, ai dirigenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali in applicazione della legge 24 dicembre 1981 n. 689, secondo criteri e nei limiti stabiliti dal Consiglio comunale con specifico regolamento.

2. Spettano, altresì, ai dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni o in quanto il dirigente intervenga per atto del Consiglio comunale, della Giunta comunale o del Sindaco, tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, loro attribuiti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dagli atti di incarico del Sindaco.

3. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati raggiunti.

4. I dirigenti, con atto scritto e motivato, possono delegare, per un periodo di tempo predeterminato, ai dipendenti della categoria D, incaricati di posizioni organizzative, l’esercizio di specifiche competenze gestionali, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

ART. 66 (Conferimento di funzioni dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, modificati e revocati a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco e con modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’Amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre Amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi si applicano rigorosamente le normative vigenti.

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in conformità alle norme di legge e contrattuali, i casi di revoca degli incarichi dirigenziali.

2. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

ART. 67 (Incarichi dirigenziali a contratto)

1. I posti in organico di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Possono essere, altresì, stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni; i limiti, i requisiti generali, i criteri, le modalità sono stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 68 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale ha il compito di realizzare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta comunale secondo le direttive impartite dal Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende all’attività gestionale dell’Ente e garantisce il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza, secondo le specifiche competenze articolate nell’ordinamento degli uffici e servizi.

3. L’incarico di Direttore Generale può essere attribuito dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto delle norme vigenti e con le modalità previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.

ART. 69 (Segretario Generale)

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. In particolare, il Segretario Generale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

d) esercita le funzioni di Direttore Generale nell’ipotesi previste dalla legge e con le modalità stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 70 (Vice Segretario Generale)

1. Il Comune ha un Vice Segretario Generale, che coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento con le modalità stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I

EROGAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE I

(GENERALITÀ)

ART. 71 (Principi generali)

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può assumere l’esercizio di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza, per promuovere lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo quella più idonea in relazione alla natura ed alle caratteristiche del servizio sulla base di elementi tecnici, economici, finanziari, di verifiche di esperienze realizzate in ambito comunale e intercomunale, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità.

ART. 72 (Organismi partecipati del Comune)

1. Il Consiglio comunale, almeno una volta durante il mandato amministrativo nell’ambito degli strumenti obbligatori di programmazione, individua le linee di indirizzo per gli amministratori delle società e degli altri organismi partecipati dal Comune, con particolare riguardo alle società in house, alle società interamente partecipate ed a quelle controllate.

2. In sede di rendiconto generale annuale, le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti comprendono non solo la gestione direttamente svolta dal Comune, ma anche quelle delle aziende e degli altri organismi partecipati.

SEZIONE II

(ISTITUZIONI)

ART. 73 (Costituzione delle Istituzioni)

1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge il Comune può avvalersi di Istituzioni.

2. Non possono essere costituite più Istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

ART. 74 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, non superiore a tre, compreso il Presidente.

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.

ART. 75 (Rapporti con il Comune)

1. Sono atti fondamentali dell’Istituzione il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e la relativa relazione, il conto consuntivo, i programmi.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati.

ART. 76 (Regolamento dell’Istituzione)

1. Ciascuna Istituzione è disciplinata da un regolamento approvato unitamente all’atto costitutivo.

2. Il regolamento disciplina le competenze degli organi, le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, i criteri relativi all’eventuale quota partecipativa dell’utente, il conferimento di beni immobili e mobili e del personale e quant’altro concerne la struttura e il funzionamento dell’Istituzione; disciplina, altresì, le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili della Istituzione con quelli del Comune, l’esercizio sulla stessa della vigilanza del Comune e la verifica dei risultati della gestione, nel rispetto dell’autonomia gestionale dell’Istituzione.

ART. 77 (Scioglimento dell’Istituzione)

1. Il Consiglio comunale può sempre procedere allo scioglimento dell’Istituzione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

TITOLO VI

CAPO I

BILANCIO

ART. 78 (Bilancio partecipativo, di genere, sociale e di sostenibilità ambientale)

1. Al fine di assicurare il maggior coinvolgimento possibile nelle scelte che riguardano la comunità vicentina dei cittadini e degli attori politici, economici e sociali e della società civile, il Comune riconosce ad un evento partecipativo a carattere assembleare, appositamente convocato e formato da una o più assemblee pubbliche, il potere di decidere su una quota del bilancio di previsione e sulla sua destinazione.

2. A tal fine, il Consiglio comunale, con atto deliberativo espresso a maggioranza assoluta degli eletti, fissa annualmente, in tempo utile, sentita la Giunta comunale, la quota percentuale delle previsioni di bilancio di cui il momento assembleare deciderà la destinazione. Insieme alla quota, il Consiglio comunale stabilisce anche i settori, sui quali l’assemblea pubblica sarà chiamata a fare le proprie scelte.

3. L’Amministrazione e il Consiglio comunale sono vincolati alle deliberazioni dell’Assemblea o delle assemblee sopracitate.

4. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione individua le modalità di funzionamento e i meccanismi di assunzione delle decisioni dell’evento partecipativo a carattere assembleare di cui al comma 1, nonché i rapporti di questo con la Giunta e il Consiglio comunale.

5. Al fine di svolgere politiche economiche più eque ed efficaci nei confronti delle differenze di genere tra uomini e donne e per una più efficiente distribuzione dei propri impegni economico-finanziari, il Comune redige il bilancio di genere, di cui dovrà tener conto nella distribuzione delle risorse.

6. Al fine di valutare l’impatto ambientale delle decisioni di bilancio, il Comune redige annualmente, contestualmente al previsionale, il bilancio di genere, sociale e di sostenibilità ambientale.

CAPO II

CONTROLLI

ART. 79 (Controllo della gestione)

1. Nell’ambito dei controlli interni previsti dalla legge, i dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall’Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. I dirigenti relazionano circa l’esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta comunale che, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

3. Nell’ambito dei controlli interni previsti dalla legge, gli organi del Comune attuano periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati, anche dagli organismi partecipati; promuovono, altresì, consultazioni fra utenti singoli o fra gruppi di utenti sul livello di gradimento dei servizi stessi.

ART. 80 (Poteri dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell’opera e dell’azione del Comune.

3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue Istituzioni, Fondazioni e organismi partecipati hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Essi presentano al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta comunale, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell’attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

6. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio comunale in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all’operato dell’Amministrazione.

7. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 81 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari alla sua attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.

2. Le previsioni di cui agli articoli 39, comma 1, 41, 42, 43, 45 dello Statuto entreranno in vigore a decorrere dall’insediamento della prossima Amministrazione.

Il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino

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