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Bur n. 34 del 12 aprile 2013


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)

Ordinanza n. 5166 del 25 marzo 2013

D.Lgs 29.12.2003, n. 387. istituzione coattiva della servitù di elettrodotto ai sensi della L.R. 24/91 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotto di n. 3 cavi di linea elettrica a 20 Kv nei Comuni di Perarolo di Cadore - Belluno - Feltre tratto 3: derivazione area nuovo P.T.P. (Posto di Trasformazione su Palo) Calcio Cellarda in Comune di Feltre. D.P.R. 08.06.2001, n° 327 - D.Lgs 29.12.2003, n. 387.

Il Capo ufficio espropriazioni
D E C R E T A
ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
ART. 2 E' imposta, per la realizzazione dei lavori di costruzione e esercizio nel Comune di Feltre del posto di trasformazione su palo denominato "Calcio Cellarda" e del relativo allacciamento alla rete a media tensione a 20Kv in cavo aereo, una servitù coattiva di elettrodotto aereo a favore di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede legale in Roma via Ombrone n. 2 C.F e P.I. 05779711000 - sul sottoelencato bene immobile:
COMUNE DI FELTRE
1. C.T. - foglio n. 65, mappale n. 2088 - 2089, prato di classe 3 interessato dall’imposizione di una servitù coattiva di elettrodotto per la realizzazione dei lavori di cui all'art.1, per una lunghezza di ml. 82,14 e una larghezza di ml. 1,5 per una superficie complessiva di mq 82,14, come dettagliatamente evidenziato nell’unita planimetria mappale in scala 1:5000, riportante lo sviluppo della servitù che, quale allegato sub A), costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di proprietà della ditta SO.IM.COS. c.f. 03558920280 - prop. per 1000/1000 per una indennità di asservimento determinata in euro 1.250,00 = (diconsi Euro milleduecentocinquanta/00);
ART. 3 L'imposizione delle servitù di elettrodotto prevede, a carico dei fondi libero accesso sui fondi asserviti, per la costruzione dell'impianto, del personale ENEL Distribuzione S.p.A. e/o chi per esso, anche con mezzi d'opera e di trasporto necessari alla messa in opera, all'esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso al fine del compimento dei relativi lavori;
ART. 4 La costituzione del diritto di servitù viene disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due). Tale esecuzione, con contestuale redazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in possesso dei beni, potrà avere luogo anche per iniziativa del beneficiario dell’espropriazione, che in tal caso dovrà tempestivamente provvedere a dare notizia all’autorità espropriante della data dell’effettuazione di tali adempimenti, al fine di consentire le annotazioni e comunicazioni previste dal 5^ comma dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
ART. 5 Si da atto:
- che l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento dei beni immobili indicati agli artt. 2 e 3, è stata stabilita ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001, con atto del Capo Ufficio Espropriazioni n 13941 del 14.08.2012;
- che la ditta non ha comunicato la condivisione dell'indennità di espropriazioni e che nei termini previsti non è pervenuta nessuna comunicazione ai sensi dell'art.20 co.14 del D.P.R. 327/2001 e che conseguentemente l'indennità si ritiene non accettata;
- Ai sensi dell'art.20 co.14 e dell'art.26 del D.P.R. 08/06/2001 n.327 con ordinanza n.ro 17750 del 18.10.2012 è stato disposto il deposito da parte del Beneficiario presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di espropriazione così come determinata con il provvedimento n.ro 13941 del 14.08.2012 a seguito della mancata condivisione della stessa da parte della ditta espropriata, per un importo di €.1.250,00
- con nota del 26.02.2013 il beneficiario comunicava l'avvenuta costituzione del deposito definitivo numero 1211552 in data 12.02.2013
ART. 6 Il presente decreto viene emesso in esecuzione della legge regionale 07.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii., con la quale sono state delegate a questo Ente le funzioni relative alle attività di autorità espropriante di cui al D.P.R. 327/01.
ART. 7 Il presente decreto deve essere, a cura e spese del beneficiario dell’espropriazione, notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ai proprietari dei fondi da asservire ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato e trascritto senza indugio presso i competenti uffici.
ART. 8 La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dal comma 3 dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
ART. 9 Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R per la pubblicazione dall’autorità espropriante, che provvederà altresì alla sua trasmissione all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
ART. 10 Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto le ditte asservite potranno ricorrere avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Il Capo ufficio espropriazioni Paola Coldebella

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