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Bur n. 95 del 08 novembre 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI BOVOLONE (VERONA)

Statuto

Modifiche al Vigente Statuto Comunale approvate con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 18 luglio 2013.

 TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 Art. 1

Comunità locale

 La Comunità locale è autonoma nell’ambito dell’ordinamento della Repubblica Italiana e secondo lo Statuto. Essa è costituita dalle popolazioni che vivono ed operano nel territorio comunale, costituito dai luoghi storicamente e geograficamente denominati Bovolone capoluogo e Villafontana, ed è rappresentata dal Comune, che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2

Criteri dell’azione comunale

 I  criteri  ai  quali è conformata l’azione amministrativa del Comune sono quelli che si desumono dai principi generali dell’ordinamento della Repubblica e cioè di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità.

 Art. 3

Obiettivi dell’azione comunale

 Il Comune individua quali obiettivi della propria attività amministrativa a servizio della Comunità intera:

-il rispetto dei diritti del cittadino, anche attraverso una adeguata informazione, per  assicurare l’estensione dell’accesso ai pubblici servizi;

-la valorizzazione della famiglia quale nucleo essenziale della società e la tutela dell’infanzia e degli anziani;

-il godimento diffuso dei servizi sociali, con particolare riferimento ai settori più deboli;

-il progresso sociale ed economico secondo i principi di uguaglianza, socialità, solidarietà, pari opportunità rimuovendo gli ostacoli alla loro piena realizzazione;

- l’avanzamento della cultura anche quale mezzo per l’educazione alla convivenza civile ed alla pace quali elementi fondamentali della Comunità locale;

- la salvaguardia del territorio e dell’ambiente anche attraverso interventi per la valorizzazione del territorio agricolo e per la tutela della specifica vocazione;

- la tutela ed il rilancio delle tradizioni locali;

- la valorizzazione delle risorse di ogni cultura e di ogni popolo, sottolineando in particolare la pace, la giustizia sociale, il dialogo e la collaborazione tra Stati, anche con il sostegno alle iniziative degli Organismi Europei ed Internazionali e favorendo, nei limiti delle sue possibilità, l’aiuto concreto in caso di necessità particolari.

Il Comune, per il raggiungimento di questi fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Il Comune di Bovolone riconosce e promuove come una delle finalità essenziali per la crescita del cittadino di domani, l’impegno formativo dei genitori, educatori e animatori, e pone attenzione al ruolo importante che, per la vita presente e futura della comunità locale, ricoprono bambini, ragazzi e giovani.

 Art. 4

Metodi dell’azione comunale

 Il Comune assume quali metodi della propria azione amministrativa:

- la programmazione: definendo mediante piani gli interventi generali e/o settoriali e destinando alla realizzazione di essi le risorse disponibili, secondo criteri di priorità.

- il coordinamento: raccordando i piani con gli strumenti programmatori degli altri Enti Locali, soprattutto contermini, nonché della Regione e della Provincia;

- la collaborazione: utilizzando la disponibilità di tutti gli Enti Pubblici e Privati, l’attività dei quali interessa la comunità locale;

- la valorizzazione delle tendenze e delle istanze alla ricomposizione, anche territoriale, delle Comunità omogenee interessate al conseguimento di maggiori livelli di efficienza dei servizi;

- la partecipazione: valorizzando gli apporti propositivi attuativi ed anche operativi dei cittadini singoli o associati, dei gruppi sociali e delle organizzazioni di volontariato nonché promuovendo la costituzione di istituti di rappresentatività locale;

- l’informazione: favorendo la conoscenza, con i mezzi ritenuti più idonei ed opportuni, anche ad integrazione delle forme di pubblicità legale, della attività e degli atti adottati nell’esercizio delle funzioni, nonché l’accesso dei cittadini singoli o associati alle strutture dell’Ente;

- il confronto: attivando procedure di corresponsabilizzazione dei cittadini, per mezzo delle organizzazioni di categoria ovvero rappresentative di interessi generali, per il raggiungimento, nell’ambito della normativa di attuazione della autonomia finanziaria ed impositiva, degli obiettivi di equità fiscale ed altresì per la definizione delle linee generali della politica comunale delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi pubblici;

- la verifica dei risultati, predisponendo strumenti di controllo non soltanto gestionale, che consentano di accertare, soprattutto per quanto riguarda i servizi pubblici, la sussistenza ed il perdurare delle condizioni tecnico-economiche e di opportunità sociale poste alla base delle concrete modalità prescelte.

 Art. 5

Stemma e Gonfalone

 Il Comune riconosce e mantiene quali segni distintivi della propria identificazione, lo stemma ed il gonfalone da tempo adottati secondo le norme vigenti. Adotta nei casi appropriati il titolo araldico di “Città” conferitogli dal Capo dello Stato.

L’uso è disciplinato dal Regolamento.

 Art. 5 bis

Pari opportunità

 Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi di legge, e a tal fine:

- garantisce l’inserimento di persone di entrambi i sessi in posti di componenti nelle Commissioni consultive comunali e nelle commissioni di concorso;

- garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 6

Potestà normativa

 Il Comune attua l’autonomia delle Comunità che rappresenta mediante la potestà normativa riconosciutagli dalle Leggi della Repubblica.

Sono espressioni della suddetta potestà:

a) lo Statuto, che contiene le norme fondamentali dell’ordinamento locale;

b) i regolamenti, che nelle materie ad essi demandate dalle leggi, dallo Statuto ovvero in quelle  in cui manchi una specifica normazione, disciplinano l’esercizio dell’attività amministrativa dell’Ente;

c) gli atti normativi generali da adottarsi in materia tributaria in relazione al nuovo ordinamento della finanza locale.

 Art. 7

Funzioni del Comune

 Il Comune è titolare di funzioni proprie nei diversi settori di attività rientranti nella sua competenza generale secondo le previsioni delle leggi della Repubblica;  esercita le funzioni conferite dallo Stato e/o dalla Regione in rapporto alle specifiche normative che disciplinano le materie, e secondo il principio di sussidiarietà, avvalendosi della potestà statutaria e regolamentare riconosciutale; assume, in rapporto alla organizzazione a livello locale delle funzioni amministrative regionali, nell’ambito del proprio territorio, i compiti relativi, per i quali sia assicurata l’adeguata copertura dei conseguenti oneri finanziari ed operativi.

 

TITOLO  III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 Art. 8

Modalità della partecipazione

Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione a fattore di libertà, solidarietà, di progresso economico e civile. Assume il metodo della consultazione e del convenzionamento quale modalità generalizzata per rendere attuale e concreta la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla attività amministrativa dell’Ente.

Inoltre vengono favorite le iniziative dei cittadini, singoli o associati, tendenti a promuovere la tutela di interessi generali e sono previsti opportuni interventi, anche finanziari, nei confronti di organismi  e di associazioni, che operano nei settori della cultura, dell’assistenza sociale, dello sport, delle attività ricreative, dello sviluppo dell’economia locale, dell’ambiente.

Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Art. 9

Consultazione

 La consultazione, quale mezzo di partecipazione alla programmazione ed alla decisione, oltre che con lo strumento referendario, si attua mediante:

- convocazione di assemblee pubbliche su iniziativa dell’Amministrazione Comunale o su richiesta degli elettori, per problemi di carattere generale o per questioni che interessano settori specifici e/o questioni locali;

- richiesta a coloro che ne abbiano interesse, sia direttamente sia a mezzo dei rappresentanti delle relative organizzazioni, di far conoscere il proprio avviso nell’ambito del procedimento di formazione di atti amministrativi specifici per il quale non sia già per legge o per regolamento prevista una specifica forma di partecipazione.

 Art. 9 bis

Referendum

Il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo ed il referendum propositivo.

I referendum possono riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente, ad esclusione di quelle relative a: tributi e tariffe; assunzioni di mutui o emissione di prestiti obbligazionari; acquisizioni od alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni; nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Non possono inoltre essere indetti relativamente a provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato.

Hanno diritto al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bovolone che hanno diritto di elettorato attivo per la Camera dei Deputati.

Lo svolgimento dei referendum deve avvenire nel rispetto dei divieti di coincidenza con altre operazioni elettorali in base alla normativa vigente.

La richiesta di indizione del referendum, rivolta al Sindaco, deve contenere il quesito e/o la proposta da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili e deve essere sottoscritta da almeno il 5% degli elettori aventi diritto al voto con indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento. E’ consentito che la indizione di referendum consultivo possa essere richiesta anche con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Una commissione composta dal Segretario Generale del Comune, con funzioni di Presidente, dal Responsabile del servizio elettorale e da un Responsabile del servizio, scelto dal Sindaco secondo criteri di competenza rispetto alle materie trattate, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, si pronuncia sull'ammissibilità della medesima, riguardo alla materia cui si riferisce il quesito e alla sua chiarezza ed intelligibilità, dandone comunicazione ai promotori dell'iniziativa.

Nei novanta giorni successivi alla comunicazione del parere favorevole all’ammissibilità del quesito e/o della proposta, potrà procedersi alla raccolta delle firme secondo le modalità di legge.

Per la sua validità la richiesta di referendum dovrà essere sottoscritta, nel periodo di cui sopra, da un minimo del 10% degli aventi diritto al voto.

Nei successivi trenta giorni, la Commissione di cui sopra si pronuncia, successivamente alla raccolta delle firme, sulla qualificazione e riconoscibilità dei sottoscrittori comunicando le proprie determinazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale nei successivi trenta giorni delibera l'indizione dei referendum o il non luogo a procedere. La delibera di indizione del referendum ne stabilisce la data e assume il corrispondente impegno di spesa per le consultazioni. Non si può tenere più di una giornata referendaria nel corso dell'anno.

Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene disciplinato in apposito regolamento.

La normativa regolamentare farà riferimento, in quanto compatibili, alle procedure per le consultazioni elettorali amministrative, ispirandosi a criteri di massima semplificazione ed economicità.

Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti obbliga il Consiglio Comunale alla sola discussione nella prima seduta successiva alla consultazione.

Nel caso in cui al referendum partecipino la maggioranza degli aventi diritto al voto e il quesito abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il Consiglio Comunale è vincolato dall’esito del quesito posto, al quale dovrà adeguarsi con delibera da adottarsi entro il termine di 90 giorni.

Per un periodo di almeno quattro anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo od analogo oggetto.

 Art. 9 ter

Bilancio partecipativo

Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini nell’approvazione del bilancio, il Comune riconosce ad un’assemblea pubblica, appositamente convocata, la facoltà di indicare la destinazione di una parte di spesa del bilancio di previsione nell’ambito dei seguenti settori d’intervento: sociale, educativo/scolastico, ambientale, con la presentazione di appositi progetti.

A tal fine, il Consiglio Comunale, con atto deliberativo espresso a maggioranza assoluta degli eletti, fissa annualmente, in tempo utile, l’importo complessivo di spesa da stanziare nel bilancio di previsione del quale l’assemblea indicherà, in modo non vincolante, la specifica destinazione. Unitamente all’importo, il Consiglio potrà esprimere criteri e priorità nell’ambito delle destinazioni di cui al comma precedente.

La consultazione dei cittadini nell’ambito del bilancio partecipativo, con limiti e modalità di svolgimento, viene disciplinata in apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 10

Istanze, Petizioni, Sollecitazioni e Segnalazioni da parte dei Cittadini 

I cittadini, singoli od associati, anche al di fuori delle modalità di intervento nel procedimento amministrativo, quale forma di espressione della partecipazione alle attività generali dell’Ente, possono comunque rivolgere al Sindaco istanze di intervento, richieste di notizie, sollecitazioni di bisogni. Il Sindaco ha l’obbligo di dare risposta ad esse, se di sua competenza entro 60 giorni, oppure di trasmetterle entro 20 giorni all’organo competente.

 Art. 11

Convenzionamento 

Per la gestione anche coordinata di servizi comunali finalizzati a soddisfare le esigenze della popolazione nel campo delle attività assistenziali, culturali, sportive, ricreative, economiche ed ambientali, è prevista la facoltà di affidare in convenzione le relative attività ad organismi di volontariato o di cittadini che siano riconosciuti idonei sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

 Art. 12

Difensore Civico 

Il Comune può attribuire, previa stipula di apposita convenzione, le funzioni di difensore civico comunale al difensore civico provinciale.

Il difensore civico territoriale che esercita le sue funzioni in base alla convenzione fra Comune e Provincia è competente a garantire l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

  

TITOLO  IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 13

Il Consiglio Comunale 

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo del Comune. Le materie di competenza del Consiglio e la sua composizione sono disciplinate dalla legge.

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, in conformità ai seguenti principi:

a) il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, il quale concorda preventivamente con il Sindaco la data e l’ordine del giorno delle sedute consiliari, sentiti anche i capigruppo;

b) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al Consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione, anche di tipo telematico, che documenti l’invio;

c) in ogni caso, l’avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie ed almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie. Nei casi di urgenza, l’avviso con il relativo elenco deve essere consegnato almeno 24 ore prima. La stessa disposizione vale per gli elenchi di oggetti da trattare in aggiunta ad altri già inseriti all’ordine del giorno di una determinata seduta;

d) deve essere data preventiva notizia della convocazione ai capigruppo consiliari, al fine dell’eventuale acquisizione all’o.d.g. di ulteriori oggetti da inserire nel medesimo;

e) la seduta è valida con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri  assegnati, escluso il Sindaco;

f) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Presidente del Consiglio, la possibilità di un’adeguata e preventiva informazione ai capigruppo consiliari. Per casi straordinari ed urgenti, un argomento può essere inserito all’o.d.g. seduta stante, previo accordo della maggioranza qualificata pari ai 4/5 dei Consiglieri presenti, purchè non si tratti di atto deliberativo e non comporti spese a carico del bilancio comunale;

g) ad ogni Consigliere deve essere garantito un congruo tempo per gli interventi e la dichiarazione di voto;

h) Il Consiglio, nell’organizzazione dei suoi lavori, deve fissare un congruo periodo di tempo dedicato alla trattazione di mozioni, interpellanze ed interrogazioni, che avviene nella parte iniziale delle sedute. Non è ammessa la trattazione di mozioni, interpellanze ed interrogazioni nelle sedute in cui, fra gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, vi siano l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione;

i) i verbali delle adunanze del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale, o da chi ne fa le veci, e vengono inviati, dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio, ai Consiglieri ai fini della presa d’atto.

 Art. 14

Prima adunanza del Consiglio Comunale 

La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco e, fino alla elezione del Presidente del Consiglio, è presieduta dal Consigliere anziano, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

- convalida degli eletti;

-giuramento del Sindaco;

- nomina del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente, di cui uno espressione della minoranza consiliare;

- comunicazioni del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta;

- altri adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 14 bis

Il Presidente del Consiglio 

Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio al proprio interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il Sindaco, in occasione della prima adunanza consiliare successiva alle elezioni. Parimenti, in caso di dimissioni volontarie, il Consiglio provvede alla nuova nomina nella prima seduta successiva. Non può essere eletto a tale carica il Sindaco.

Il Presidente del Consiglio, in conformità a quanto previsto dal regolamento:

rappresenta l’intero Consiglio Comunale e ne tutela la dignità ed il ruolo;

previo accordo con il Sindaco, e sentiti i capigruppo consiliari, convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio; presiede le sedute e ne dirige i lavori;

ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

sottoscrive il verbale delle sedute insieme  al Segretario Generale;

vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;

assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell’Ente.

Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, a garanzia delle regole democratiche, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente o il Vice Presidente possono essere motivatamente revocati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, solo per ripetute violazioni di legge, dello statuto o dei regolamenti comunali, ovvero per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio, come la ingiustificata omissione della sua convocazione.

 Art. 15

Programma  di governo – partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento, e verifica periodica dell’attuazione del programma di governo. 

Il Sindaco, entro centoventi giorni dalla sua elezione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Consiglio verifica l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco  e dei singoli Assessori:

a) con l’approvazione del bilancio di previsione con allegati relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale;

b) con l’approvazione del rendiconto di gestione con allegata relazione illustrativa della Giunta;

c) entro il 30 settembre di ciascun anno in sede di adozione della deliberazione consiliare sullo stato di ricognizione dell’attuazione dei programmi.

  Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

 Art. 16

Consiglieri Comunali 

I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare, possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, con le modalità ed i termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni, atti e documenti utili all’espletamento del mandato.

L’esercizio del diritto di informazione ed accesso non può svolgersi tuttavia in pregiudizio del regolare funzionamento degli uffici. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge o quando a ciò siano stati vincolati dal Sindaco.

Art. 17

Doveri dei Consiglieri 

Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere lo sviluppo ed il benessere dell’intera Comunità locale. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni delle quali siano membri. Viene dichiarato decaduto dalla carica il Consigliere che risulta assente per tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificazione scritta, o messa a verbale, da parte del  proprio Capogruppo, previo espletamento della seguente procedura:

a) avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza ad opera del Presidente del Consiglio, con notifica nelle forme di legge al consigliere interessato;

b) acquisizione di eventuali osservazioni entro 15 gg dal ricevimento dell’avviso;

c) deliberazione del Consiglio Comunale che tiene conto delle cause giustificative prodotte.

Art. 18

Consigliere Anziano 

E’ Consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, e, a parità di essa, il più anziano di età, con esclusione del Sindaco, e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Il Consigliere anziano esercita le funzioni che la legge ed il regolamento consiliare gli assegnano.

Egli presiede le adunanze del Consiglio Comunale, oltre che nell’ipotesi prevista dall’art. 14, comma 2, del presente statuto, in ogni caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

In caso di incompatibilità od impossibilità ad assumere la presidenza, di questa viene investito il Consigliere che segue nella graduatoria delle cifre individuali. 

Art. 19

Gruppi Consiliari 

I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati  da almeno due componenti, e nominano un capogruppo. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o più consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale. Il funzionamento dei gruppi consiliari è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Tale regolamento definisce inoltre le competenze della Conferenza dei capigruppo, le  norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, con le Commissioni consiliari e la Giunta. 

Art. 20

Commissioni 

Per l’esercizio delle proprie attribuzioni il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni permanenti composte secondo criteri di proporzionalità.

Il numero delle Commissioni, le loro attribuzioni, i criteri di composizione, l’organizzazione ed il funzionamento, unitamente alla disciplina delle forme di pubblicità dei lavori, sono disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando a tal fine anche il Sindaco, può istituire al proprio interno commissioni speciali d’indagine sull’attività dell’amministrazione, con funzioni di controllo e garanzia. Nelle Commissioni speciali d’indagine viene assicurata di norma la presenza di tutti i gruppi consiliari. Alla presidenza è nominato il consigliere, appartenente alle minoranze consiliari, che consegue il maggior numero di voti da parte dei membri della Commissione nella elezione che ha luogo alla prima seduta di insediamento. La Commissione opera nell’ambito del mandato affidatole, utilizza le strutture ed il personale del Comune messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella deliberazione istitutiva, con la presentazione di una relazione finale sui propri lavori.

Salvo dimissioni o decadenza, e salvo diversa contraria disposizione normativa, i membri delle Commissioni durano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.

Alle sedute delle Commissioni può intervenire il Sindaco o un Assessore suo delegato.

Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le ulteriori modalità di funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo. 

Art. 20bis

Consulte 

Il Comune promuove consulte di settore su tematiche omogenee nel campo della vita sociale, delle attività culturali, ricreative, sportive, coinvolgendo le realtà locali nella vita amministrativa dell’Ente.

Con appositi provvedimenti il Consiglio Comunale determina i requisiti per la costituzione e disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento di tali organismi, nonché le modalità, i tempi e le forme della loro consultazione. 

Art. 21

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende, enti ed istituzioni 

Il Consiglio, con provvedimento adottato nei tempi previsti dalla normativa vigente, definisce gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, affinché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini prescritti.

I candidati devono possedere specifiche competenze relative al ruolo da svolgere, comprovate da curriculum sottoscritto da ogni interessato.

Con le modalità di cui al comma precedente il Sindaco procede alla surroga dei predetti rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla vacanza.

I componenti degli organismi amministrativi di Enti, Aziende e Istituzioni, la cui nomina è riservata al Consiglio Comunale per disposizione di legge ovvero dei relativi Statuti, vengono eletti con voto limitato ad uno, assicurando la presenza della minoranza qualora il numero dei membri da eleggere sia superiore a due. A tal fine, qualora non risultasse eletto nemmeno uno dei candidati proposti dalla minoranza, dovrà essere nominato, in sostituzione dell’ultimo eletto dalla maggioranza, il candidato di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

Art. 22

La Giunta Comunale 

La Giunta Comunale, nominata dal Sindaco nel rispetto dei requisiti di legge e con le modalità e nei termini da questa stabiliti, è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori che può variare da un minimo di quattro, fino al numero massimo ammesso dalla Legge.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Alla carica di Assessore si applicano tutte le cause di incompatibilità previste dalla Legge.

Il Sindaco nel nominare la Giunta garantisce, nel rispetto del principio di pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi.

Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, per le quali devono ricevere formale convocazione; possono intervenire, senza diritto di voto, nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno.

Ciascun Assessore può essere revocato dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio in occasione della prima  seduta utile.

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco può provvedere alla nomina dell’Assessore subentrante, dandone comunicazione al Consiglio nei medesimi termini di cui sopra.

In caso di dimissioni o comunque di intervenuta vacanza a qualunque titolo dell’ufficio di assessore, il Sindaco provvede a dare comunicazione al Consiglio Comunale congiuntamente nella prima seduta utile, sia della vacanza che della eventuale nomina disposta in surrogazione. 

Art. 23

Competenze della Giunta 

La Giunta Comunale è l’organo di governo del Comune.

Essa collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

Nella sua competenza rientrano tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento ad altri organi o uffici dell’Ente.

Riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Essa, anche nel caso di organizzazione per materie affidate a singoli Assessori secondo quanto previsto dal successivo art. 27, svolge la propria attività secondo il principio della collegialità delle decisioni e delle responsabilità.

I verbali delle adunanze della Giunta sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale o da chi ne esercita le relative funzioni. 

Art. 24

Adunanze della Giunta 

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne determina l’ordine del giorno.

La Giunta delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, sempre che partecipi al voto almeno la maggioranza degli Assessori componenti la Giunta.

Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire, ma che comunque non possono partecipare alle votazioni. 

Art. 25

Il Sindaco 

Il Sindaco è eletto con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e, secondo le previsioni di questa, esercita le funzioni, svolge i compiti ed assume le relative responsabilità.

Esso è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, esercita funzioni di rappresentanza generale di questo, nonché di coordinamento dell’attività degli altri organi dell’Ente, attua l’indirizzo politico amministrativo definito con il programma di governo  e risponde di esso, sovrintende all’attività e alla organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle strutture gestionali ed esecutive, assume gli atti di amministrazione attribuiti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti alla sua competenza.

Al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, spettano le attribuzioni previste dalla Legge in relazione ai servizi di competenza statale assegnati al Comune: tali funzioni possono essere delegate ai sensi di legge.

Egli, altresì, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti secondo le previsioni di legge.

Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente.

L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun Responsabile del servizio interessato in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al Responsabile individuato.

La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al Responsabile delegato l’esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:

a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere, e rinunciare agli atti;

b) stipulazione di convenzioni tra Comuni, o con altri Enti pubblici, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

Il Sindaco può altresì avvalersi della collaborazione di singoli Consiglieri per lo svolgimento di attività e compiti predeterminati di propria competenza. 

 

Art. 26

Il Vice-Sindaco 

Il Sindaco, con proprio provvedimento, da comunicarsi al Consiglio Comunale se già non risultante all’atto della nomina della Giunta Comunale, attribuisce, in via generale, ad un Assessore la qualifica di Vice-Sindaco, la funzione ed il compito di sostituirlo in ogni sua competenza, nei casi previsti dalla Legge.

Nel caso di impedimento o di assenza del Vice-Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano di età. 

Art. 27

Incarichi agli Assessori 

Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l’istruttoria in determinati settori omogenei dell’attività comunale, nonché di sovrintendere al funzionamento degli Uffici, del Personale e dei Servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e agli Organi collegiali.

Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla Legge. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento. 

Art. 28

Organo di revisione contabile 

L’Organo di revisione contabile, eletto e costituito nei modi stabiliti dalla Legge, svolge le funzioni ad esso assegnate dalla Legge e dai Regolamenti. Collabora con gli Organi del Comune e di vigilanza e controllo sulla gestione amministrativa dell’Ente, esercitando al riguardo i poteri e i diritti riconosciutigli dall’ordinamento secondo le modalità previste dai Regolamenti.

Esso ha sede presso gli uffici del Comune e utilizza per il suo funzionamento le relative strutture, anche ai fini della verbalizzazione delle sedute.

Al  predetto organo spetta inoltre di promuovere idonee ed efficaci forme di controllo economico interno di gestione.

Le tecniche e le metodologie ritenute adeguate ed opportune, le modalità e le forme di esercizio del suddetto controllo, sono stabilite nei regolamenti.  

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 29

Astensione obbligatoria 

Il Sindaco ed i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al IV° grado. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione; in tal caso l’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale ed a chi lo sostituisce legalmente. 

Art. 30

Divieti di incarichi e consulenze 

Al Sindaco, agli Assessori, nonché ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Art. 31

Rimborso oneri assicurativi

Abrogato

 

TITOLO VI

ORDINAMENTO STRUTTURALE 

Art. 32

Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali 

Gli Uffici e Servizi Comunali sono organizzati secondo criteri di trasparenza, funzionalità, economicità e flessibilità delle strutture e del personale sulla base di principi di professionalità e responsabilità, ed assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

Il personale agli stessi proposto opera con professionalità al servizio dei cittadini ed impronta la propria azione a tutela delle esigenze dell’utenza e secondo le direttive dell’Amministrazione, con particolare attenzione alle categorie più svantaggiate ed all’assunzione, ancorché graduata, delle responsabilità.

Nell’attuazione di tali criteri e principi il Segretario Comunale assicura l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti e attua le direttive dell’Amministrazione, impiegando le risorse con criteri di razionalità economica.

L’ordinamento degli Uffici e dei Servizi è costituito in base ad una organizzazione flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed alle disposizioni attuative stabilite dalla Giunta, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici dei servizi.

Il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per il funzionamento degli uffici ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale, il Direttore Generale e gli organi amministrativi e le rispettive competenze. 

Art. 33

Responsabilità degli Uffici e dei Servizi 

In assenza di personale di qualifica dirigenziale, le relative funzioni sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati tenuto conto delle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. 

Art. 33 bis

Incarichi a contratto 

Nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. 

Art. 34

Il Segretario Comunale 

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all’esercizio delle funzioni dei Responsabili dei servizi, dei quali coordina l’attività, assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

Assicura l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l’esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del Responsabile del Servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, se richiesto.

Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le funzioni stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti. 

Art. 35

Il Vice-Segretario 

Il Comune può avere un Vice-Segretario, nominato dalla Giunta Comunale tra i responsabili di maggior livello funzionale delle unità organizzative, in possesso di adeguata esperienza lavorativa e formativa. La nomina può essere revocata dalla Giunta.

Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

La nomina a Vice-Segretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla qualifica di Segretario. 

 

TITOLO VII

SERVIZI 

Art. 36

Finalità e modalità di disciplina dei Servizi Pubblici 

Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di Legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

La deliberazione con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla Legge. 

Art. 36 bis

Acqua pubblica 

Il Comune riconosce l’acqua quale bene comune indispensabile per la vita, patrimonio dell’umanità, diritto inalienabile di ogni essere vivente.

Il Comune si impegna a porre in essere adeguate iniziative volte al riconoscimento, da parte delle Autorità competenti, del servizio idrico quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, gestibile solo da soggetti interamente pubblici, in modo da garantire l’accesso all’acqua e quindi pari dignità umana a tutti i cittadini. 

Art. 37

Nomina, surroga e revoca degli Amministratori di Aziende e Istituzioni 

Gli Amministratori di Aziende e Istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.

Con le modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza. 

Art. 38

Istituzioni per la gestione di servizi pubblici 

L’istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da quattro componenti che, salvo revoca, restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

Al Direttore dell’Istituzione competono le responsabilità gestionali. E’ nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso, ovvero con contratto a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale, all’atto della costituzione dell’Istituzione, ne approva il Regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, e ne determina le finalità e gli indirizzi. 

Art. 39

Partecipazione a Società di capitali 

Nei limiti stabiliti dalla Legge, il Comune può partecipare a Società di capitali e promuoverne la fondazione, con le modalità e secondo le quote di partecipazione previste dalle norme vigenti.

L’atto costitutivo della Società a prevalente capitale del Comune può prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune. 

Art. 40

Promozione di forme associative 

Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta una azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi. 

Art. 41

Rappresentanza del Comune presso Società di Capitali e strutture associative  

Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle Società di capitali e dei consorzi tra Enti locali è il Sindaco o un Assessore o un Consigliere da esso delegato.

Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle Associazioni è il Sindaco o un Assessore o un Consigliere da esso delegato.

Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull’andamento delle Società di capitali. 

 

 TITOLO VIII

ORDINAMENTO FUNZIONALE 

Art. 42

Svolgimento coordinato di funzioni ed attività tra Enti Pubblici 

Il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni di interesse comune, l’esecuzione di opere pubbliche, nonché la realizzazione di iniziative e programmi speciali, è attuata mediante convenzioni, consorzi ed intese di cooperazione con altri Enti Pubblici, secondo le forme e le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti.

L’Amministrazione Comunale, nei casi previsti dalla Legge, per gli obiettivi, con le forme e nei modi da questa fissati, può concludere con Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici, accordi di programma coordinati ed integrati.

Gli atti relativi sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure e le maggioranze stabilite dalla Legge. 

Art. 43

Pubblicità degli atti 

Tutti gli atti del Comune e degli organismi e strutture da esso dipendenti, o con esso associati, sono pubblici, salve le deroghe e le esclusioni previste dalla Legge e dal Regolamento.

Le eccezioni temporanee e motivate riguardanti l’esibizione dei suddetti atti, salve le garanzie per l’effettiva difesa di diritti ed interessi giuridici qualificati, sono previste nel Regolamento.

Il Comune ha un proprio sito web istituzionale, con apposita sezione dedicata all’albo pretorio, per tutte le forme di pubblicazione previste dalle Leggi e dai Regolamenti e per le altre forme di pubblicità, finalizzate alla diffusa conoscenza da parte dei cittadini degli atti dell’Amministrazione. 

Art. 44

Intervento nel procedimento amministrativo 

I cittadini, singoli o associati, e i soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di provvedimenti e atti che li riguardano, secondo le normative vigenti.

Il Responsabile del procedimento, come individuato dall’Amministrazione, contestualmente all’inizio di esso, ha l’obbligo di informare gli aventi diritto mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

I soggetti interessati al procedimento hanno, altresì, diritto di prendere visione di tutti gli atti relativi ad esso, con esclusione di quelli che la legge o il regolamento sottrae all’accesso.

Nelle ipotesi consentite dalla legge, finalizzate al perseguimento del pubblico interesse, è ammessa da parte degli Organi competenti dell’Ente la conclusione di accordi con i soggetti interessati, per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti. 

Art. 45

Diritto all’informazione 

Con apposito Regolamento viene disciplinato il diritto dei cittadini, singoli o associati, di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune o dagli organismi dipendenti, nonché il diritto dei suddetti a ottenere il rilascio di copie degli atti o provvedimenti amministrativi, secondo i principi, le forme e le modalità stabilite dalla Legge e dallo Statuto.

Tutti i cittadini hanno diritto di essere informati con mezzi idonei ed efficaci sull’attività amministrativa del Comune e degli organismi da esso dipendenti.

L’informazione deve essere completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità, nel rispetto dei principi della Legge e dello Statuto.

La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni idonei a dare la massima concreta attuazione al diritto all’informazione.

Il Regolamento sul diritto di accesso stabilisce le norme atte a garantire l’informazione dei cittadini. 

Art. 45 bis

Diritti del contribuente 

In relazione alle norme in materia di “Statuto del Contribuente”, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento, nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sottoforma di allegato, della disposizione di cui si intende fare rinvio. 

 

TITOLO IX

NORME FINALI 

Art. 46

Modifiche allo Statuto 

Le modificazioni allo Statuto sono adottate con le medesime procedure relative alla sua approvazione e possono essere eventualmente precedute da pubbliche assemblee.

La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere assunta congiuntamente alla proposta di approvazione di un nuovo Statuto. 

Art. 47

Pubblicità dello Statuto 

Le modifiche dello Statuto sono sottoposte, prima dell’entrata in vigore, a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscenza da parte dei cittadini. 

Art. 48

Regolamenti 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, adotta i Regolamenti nelle materie di propria competenza sulla base della proposta esaminata dall’apposita Commissione. La Commissione è composta dai Capigruppo, dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, e dal Segretario Comunale o suo delegato. Alle sedute intervengono, su richiesta del Sindaco, persone esperte nelle specifiche materie da deliberare, interne o esterne all’Amministrazione. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dal Segretario o da un dipendente del settore competente per materia.

I Regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all’Albo Comunale, esclusivamente a fini conoscitivi, ed entrano in vigore il giorno successivo a quello di ripubblicazione. 

 

TITOLO X

NORME TRANSITORIE 

Art. 49

Le norme del precedente ordinamento che disciplinano materie per le quali le modalità di attuazione sono rinviate dallo Statuto ai Regolamenti, continuano ad essere applicate fino all’entrata in vigore delle relative disposizioni regolamentari.

Ugualmente continuano ad essere applicati fino alla sostituzione i Regolamenti vigenti in quanto compatibili con le norme di Legge e con lo Statuto. 

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