Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 17 del 15 febbraio 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

AZIENDA ULSS N. 20, VERONA

Deliberazione Direttore generale n. 14 del 17 gennaio 2013

Graduatoria unica regionale definitiva Medici di Medicina Generale - art. 15 A.C.N. - intesa del 23.3.2005 e s.m.i. - Periodo di validità 1.1.2013 - 31.12.2013. Approvazione.

Il Direttore dell’U.O.C. Servizio Convenzioni - Dott.ssa Mori Rossana:

Premesso che l’art. 15 co.1 dell’A.C.N. - intesa del 23.03.2005 e s.m.i. - stabilisce che i medici di medicina generale da incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo stesso, siano tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale;

Considerato che con D.G.R. n. 3639/2004:

- è stato approvato il progetto, avviato con D.G.R. 1360 del 7.05.2004, di trasferimento all’Azienda ULSS n. 20 di Verona delle attività amministrative regionali relative all’accesso alle convenzioni dell’area della medicina generale e della pediatria di libera scelta di cui ai DD.PP.RR. n. 270/00 e n. 272/00 e successivi A.C.N.;

- è stato stabilito che, a partire dal procedimento di formazione della graduatoria di medicina generale relativa all’anno 2006 e di pediatria di libera scelta relativa al 2005/2006, tutti gli adempimenti siano di competenza dell’Azienda ULSS n. 20;

Visto che con deliberazione n. 529 del 6.9.2012 del Direttore Generale dell’Azienda Ulss 20 di Verona è stata approvata la graduatoria unica regionale provvisoria dei medici di medicina generale per l’anno 2013 e che la stessa è stata pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 79 del 28.9.2012;

Considerato che nel termine dei 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, previsto dall’art. 15 co. 8 dell’A.C.N. sopra indicato, sono pervenute n. 12 istanze di riesame della posizione nella graduatoria stessa;

Preso atto che, dopo attenta valutazione da parte di questo Servizio, l’esito del riesame ha prodotto quanto segue:

- n. 5 istanze sono state respinte;

- n. 6 istanze sono state accolte;

- n. 1 istanza è stata parzialmente accolta.

Dato atto che dell’esito dell’esame delle predette istanze sarà data comunicazione ai medici interessati come di seguito precisato:

- per n. 1 istanza, la non accoglibilità è dovuta al fatto che il diploma di specializzazione conseguito dall’istante non può, conformemente a quanto disposto dall’art. 16 dell’A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i., essere considerato e valutato, ai fini della graduatoria di cui all’oggetto;

- per n. 1 istanza, la non accoglibilità è dovuta al fatto che l’attività dichiarata non può, a norma di quanto disposto dall’art. 16 dell’A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i., essere inserita e valutata, poiché oggetto di un contratto libero professionale e non di un contratto stipulato ai sensi del citato A.C.N.;

- per n. 1 istanza, la non accoglibilità è dovuta al fatto che l’attività di volontariato dichiarata non può essere, a norma di quanto disposto dall’art. 16 dell’A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i., oggetto di inserimento e valutazione;

- per n. 1 istanza, la non accoglibilità è dovuta al fatto che la mancata trasmissione della domanda di inserimento nella graduatoria unica regionale valida per l’anno 2013 entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012 è motivo di esclusione dalla graduatoria stessa, come indicato nelle "Avvertenze generali" accluse al modello per la domanda di inserimento nella graduatoria unica regionale per l’anno 2013, ancorché il medico sia presente in quella relativa all’anno precedente; tale modalità di presentazione della domanda annuale di inserimento nella graduatoria unica regionale è stata assunta dalla Regione Veneto esercitando la facoltà prevista dall’ACN, formalizzata nell’Accordo integrativo regionale, di costituire, in luogo delle graduatorie di settore, la graduatoria unica regionale, la quale può essere mantenuta aggiornata, ai fini dell’applicazione di quanto disposto dal co. 11 dell’art. 15, solo mediante la presentazione della domanda annuale;

- per n. 1 istanza, la non accoglibilità è dovuta al fatto che le attività svolte nell’anno 2011 nel Servizio di Continuità Assistenziale non sono state esposte in modo corretto (perchè non sono state dettagliate mese per mese, ma sono state riassunte con il solo totale delle ore prestate nell’intero periodo) né in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla graduatoria unica regionale, e cioè entro il 31 gennaio 2012, né in sede di istanza di riesame. Conseguentemente, non è stato possibile procedere al loro inserimento e valutazione;

- per n. 1 istanza, l’accoglibilità non può essere che parziale: infatti, le attività svolte sono state correttamente inserite e valutate, a norma di quanto disposto dall’art. 16 dell’A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i., eccetto per il fatto che non era stata rilevata l’attività effettuata nella Medicina dei Servizi (espressa in maniera non corretta), inserita solo dopo opportuno controllo ex artt. 71 - 72 del DPR 445/2000;

- per n. 5 istanze, l’accoglibilità è dovuta al fatto che solo in sede di istanza di riesame si è provveduto a dettagliare analiticamente l’attività svolta, prima descritta in maniera sintetica tale da non consentirne l’inserimento e la valutazione;

- per n. 1 istanza, l’accoglibilità è dovuta al fatto che l’istante ha ottenuto, previa esibizione di idonea documentazione, l’inserimento in graduatoria della domanda presentata nei termini prescritti e che era stata smarrita;

Considerato che complessivamente le domande presentate sono state n. 914, di cui n. 12 escluse per le motivazioni di cui all’allegato A;

Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:

Il Direttore Generale

Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché del Direttore dei Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza;

delibera

1. di approvare, in via definitiva, per i motivi esposti in premessa ed in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali, la graduatoria unica regionale dei medici di Medicina generale valida dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, prevista dall’art. 15 dell’A.C.N. - intesa del 23.03.2005 e s.m.i. - di cui all’allegato elenco che costituisce, con l’allegato A concernente i candidati esclusi, parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

3. di trasmettere al competente Ufficio della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto copia del presente provvedimento e contestualmente di trasmettere a tutte le Aziende UU.LL.SS.SS. e agli Ordini dei Medici copia del presente provvedimento nonché del relativo B.U.R. di pubblicazione e dell’indirizzo Internet di diffusione, così come previsto dalla D.G.R. n. 3639 del 19.11.04;

4. di prendere atto che il costo presunto per l’esecuzione del presente provvedimento, ammontante complessivamente a Euro 1.086,00, è stato inserito nel bilancio di previsione anno 2012, approvato con deliberazione n. 132/2012, al conto n. 40.02.210942, e che tale somma rientra nei limiti di spesa indicati con nota del Direttore Generale n. 32448 del 18.10.2011.

Il Direttore Generale Dott.ssa M. Giuseppina Bonavina

(seguono allegati)

2-MMG_GRADUATORIA_REGIONALE_DEFINITIVA_ANNO_2013_ALLEGATO-A_245306.pdf
3-MMG_GRADUATORIA_REGIONALE_DEFINITIVA_ANNO_2013_GRADUATORIA_245306.pdf

Torna indietro