Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 17 del 15 febbraio 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI ROVIGO (ROVIGO)

Deliberazione Consiglio comunale n. 59 del 15 novembre 2012

Modifiche Statuto Comunale approvate con deliberazione Consiglio comunale n. 59 del 15 novembre 2012

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4
Principi

È aggiunto il seguente comma 2 bis

"Il Comune assicura la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, quale bene culturale avente funzione di fonte storica autentica, da rendere fruibile a vantaggio dell'intera comunità."

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Indirizzi per le nomine, designazioni e revoche

È eliminata la parola "non" dal comma 3 che pertanto assume la seguente formulazione "Gli indirizzi sono modificabili in corso di legislatura".

Art. 15
Consiglieri

È abrogato il comma 7 che prevedeva " È consentito richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione".

CAPO II
IL SINDACO

Art. 21
Delegazioni del Sindaco

Al comma 6 vanno eliminate le parole "al Direttore generale", che pertanto assume la seguente formulazione:

"6. Il Sindaco può delegare al Segretario generale ed ai Dirigenti funzioni che non rientrino tra quelle di indirizzo e controllo politico."

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23
Composizione

Il comma 1 "1. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori determinato in ragione massima pari ad 1/3 dei componenti il Consiglio comunale, con arrotondamento alla cifra intera pari più vicina o inferiore"

è sostituito dal seguente:

"1. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori determinato in ragione massima pari ad ¼ dei componenti il Consiglio comunale, con arrotondamento all’unità superiore, computando a tal fine anche il Sindaco".

Al comma 3 è eliminata la parola "presente" dopo "Vice Sindaco" che pertanto assume la seguente formulazione. "3. In caso di assenza del Sindaco la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o dall’Assessore anziano, intendendosi per tale il primo degli Assessori nel rispetto sequenziale dei provvedimenti di nomina."

Art. 26
Competenze

Va abrogata la lettera q) comma 1 recante "approva gli schemi di convenzione per la gestione di servizi pubblici".

TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32
Consultazione della popolazione del Comune

Il comma 2 "2. La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta dai singoli organismi di partecipazione o da almeno il 20 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento"

viene sostituito dal seguente:

"2. La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta dai singoli organismi di partecipazione o da almeno il 2 per cento della popolazione interessata, come definita dal successivo comma 6".

Art. 33
Referendum consultivo comunale

Al comma 7 le parole "composta dal Difensore civico, che la coordina, dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario comunale" sono sostituite dalle seguenti "disciplinata dal regolamento di cui al comma 10"; mentre vanno eliminate le parole "nonché altri compiti assegnati dal presente articolo".

Pertanto il comma 7 acquisisce la seguente formulazione "L’accertamento dell’inesistenza di cause ostative e la conseguente ammissibilità sono svolti da una Commissione disciplinata dal regolamento di cui al comma 10; detta Commissione svolge anche funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio".

Gli Artt. da 35 a 39 sul Difensore Civico sono abrogati

(pertanto nella stesura dello Statuto coordinato con le modifiche gli articoli successivi vengono di conseguenza rinumerati)

Art. 41
Nomina
(nella stesura dello Statuto coordinato con le modifiche l’Art. 41 diventa Art. 36)

Al comma 1 va sostituita la parola "tendendo" con la parola "tenendo"

Art. 43
Compiti del Garante
(nella stesura dello Statuto coordinato con le modifiche l’Art. 43 diventa Art. 38)

Al comma 1 lett. c) sono soppresse le parole "e in particolare con il Difensore Civico comunale".

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 47
Svolgimento dell’azione amministrativa
(nella stesura dello Statuto coordinato con le modifiche l’Art. 47 diventa Art. 42)

Al comma 1 va sostituita la parola "informa" con la parola "uniforma".

Il CAPO I
SERVIZI

è così riformulato (con numerazione degli articoli già aggiornata):

Art. 44
Principi generali

1.- Le modalità di gestione dei servizi pubblici erogati ai cittadini vengono individuate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle previsioni di legge, garantendo trasparenza, efficienza, economicità e qualità delle prestazioni. Il Comune esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, anche mediante strumenti regolamentari, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell’amministrazione e agli standards minimi essenziali individuati dalla normativa.

2.- L’individuazione della modalità di gestione per ciascun servizio avviene sulla base di documentazione tecnico-economica atto a dimostrare i motivi di opportunità economica e sociale della scelta operata.

3.- Il Comune gestisce servizi anche in forma associata, aderendo a consorzi ovvero promuovendone la formazione quando sussistono evidenti motivi di efficienza e convenienza economica e nel rispetto delle previsioni di legge.

4.- Il Comune valorizza la gestione dei servizi pubblici erogati ai cittadini tramite la formula dell’in house providing nel rispetto dei principi della normativa comunitaria in materia.

Art. 45
Gestione in economia

1.- È limitata ai servizi pubblici di modeste dimensioni ed entità ove sia dimostrata la maggior economicità rispetto ad altre forme.

2.- La modalità di gestione in economica dei servizi sarà disciplinata dal regolamento applicabile al servizio.

Art. 46
Servizi in concessione

1.- Laddove ammesso dalla normativa, il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche ed economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2.- La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e gli standards minimi essenziali individuati dalla normativa.

3.- La scelta del concessionario è effettuata con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

Art. 47
Aziende speciali

1.- Il Comune, nei casi previsti dalla legge, può gestire servizi pubblici tramite aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale; in tal caso il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali approvandone lo Statuto.

2.- Organi dell’azienda sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall’ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;

b) il Presidente;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;

3.- L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

4.- Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 48
Istituzioni - Associazioni-Fondazioni

1.- Il Consiglio comunale, nei casi consentiti dalla normativa vigente, può costituire per la gestione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, del tempo libero, socio-assistenziali ed altre attività socialmente rilevanti, istituzioni dotate di autonomia gestionale.

2.-. Organi della istituzione sono: Il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

3.- Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall’ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali.

4.- Ogni istituzione sarà dotata di proprio regolamento.

5.- La gestione dei servizi culturali e del tempo libero è consentita anche mediante affidamento diretto ad associazioni e fondazioni anche appositamente costitute o partecipate, nei casi consentiti dalla normativa.

Art. 49
Società di capitali

1.- Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, nella forma delle società per azioni o a responsabilità limitata, con causa lucrativa o consortile, per la gestione di servizi e beni strettamente necessari alle proprie finalità istituzionali o per la produzione di beni e servizi di interesse generale, nel limite e nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie.

2.- Il Consiglio Comunale delibera in ordine alla costituzione o all’ acquisizione di quote o azioni di società, sulla base di un piano strategico industriale ovvero di un progetto di sviluppo, con correlata analisi economico-finanziaria, atti a dimostrare le condizioni di economicità gestionale a valere nel tempo e la capacità tecnica-economica dell’azienda a realizzare gli investimenti occorrenti per lo svolgimento della propria finalità sociale.

3.- I rappresentanti del Comune sono scelti in base alla normativa vigente.

4.- Nell’assemblea dei soci il Comune è rappresentato dal Sindaco o da un Assessore delegato.

5.- Il Comune verifica l’andamento delle società partecipate e controlla che l’interesse della comunità locale sia adeguatamente tutelato. "

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 58
Il modello organizzativo
(nella stesura dello Statuto coordinato con le modifiche l’Art. 58 diventa Art. 53)

Al comma 1 la parola "informata" è sostituita dalla parola "uniformata" e la preposizione "all" davanti a "interesse pubblico" va sostituita da "nell".

Art. 59
Il Segretario
(nella stesura dello Statuto coordinato con le modifiche l’Art. 59 diventa Art. 54)

Il comma 1 "1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi e i programmi dell’Amministrazione e, pertanto, svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa, anche propositiva, nonché di coordinamento e di direzione complessiva degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dalla legge in caso di nomina del Direttore generale." è sostituito dal seguente:

"1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi e i programmi dell’Amministrazione e, pertanto, svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa, anche propositiva, nonché di coordinamento e di sovrintendenza complessiva degli uffici e dei servizi."

Va eliminata la lett. a) del comma 2 sulle competenze del Segretario Generale "a) la sostituzione del Direttore generale (ove nominato) in caso di assenza o impedimento di ques'ultimo, limitatamente ai compiti di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti;".

Dalla lettera g) del comma 2 vanno eliminate le parole "del Nucleo di Valutazione - o", pertanto la lett. g) acquisisce la seguente formulazione:

"g) la presidenza del Comitato di Direzione e di organismi analoghi previsti dai regolamenti;".

Va abrogato il comma 3 "3.- Le funzioni di cui alle lettere b),d),e),f),g), h) e l) sono svolte ove non sia nominato il Direttore generale."

Va abrogato l’"Art. 61 Il Direttore Generale

1.- Il Sindaco, sentita la Giunta, può procedere, con proprio decreto, alla nomina di un Direttore generale, previo esame del suo curriculum e colloquio intesi a verificare il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni attribuitegli in relazione agli specifici indirizzi e programmi dell’Amministrazione.

2.- Il regolamento disciplina ulteriormente le modalità di assunzione del Direttore generale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato amministrativo in corso all’atto del conferimento e rinnovabile; provvede altresì a disciplinare le funzioni di Direzione generale, nel rispetto, comunque, delle attribuzioni normativamente conferite ad altri organi, con particolare riguardo alle funzioni rimesse dalla legge al Segretario comunale."

Art. 63
Comitato di Direzione
(nella stesura dello Statuto coordinato con le modifiche l’Art. 63 diventa Art. 57)

Dal comma 1 vanno eliminate le parole "dal Direttore Generale o, in mancanza", pertanto il comma 1 acquisisce la seguente formulazione:

"1.- I Dirigenti si riuniscono in un Comitato presieduto dal Segretario generale."

TITOLO VI
SISTEMI INTERNI DI CONTROLLO

Art. 66
Il Collegio dei Revisori dei Conti
(nella stesura dello Statuto coordinato con le modifiche l’Art. 66 diventa Art. 60)

Al comma 3 la parola "più" prima di invitare va sostituita dalla parola "può"

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Va abrogato l’"Art. 67 - Bilancio di previsione - Commissario ad acta

1.- La mancata predisposizione nei termini di legge dello schema di bilancio preventivo e comunque la sua non approvazione nei termini da parte del Consiglio comunale comporta il commissariamento nella figura del Difensore civico.

2.- A tal fine il Dirigente del Servizio interessato, trascorso inutilmente il termine, ne dà immediata comunicazione al Segretario comunale, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

3.- Il Segretario provvede, previ gli accertamenti del caso ed entro la giornata successiva al suo ricevimento, ad assumere le conseguenti iniziative con l’eventuale formale comunicazione al Difensore civico dell’avvenuta attivazione del procedimento comportante la sua contestuale assunzione a Commissario.

4.- Il Difensore civico, nella veste di Commissario, provvede a predisporre, entro i successivi dieci giorni, lo schema di bilancio, qualora non vi abbia già ottemperato la Giunta comunale, e ad adottarlo.

5.- Nei successivi cinque giorni farà notificare a tutti i componenti del Consiglio comunale apposito avviso di avvenuto deposito presso la segreteria dello schema di bilancio che dovrà essere approvato entro venti giorni.

6.- Nel caso in cui il Consiglio comunale non approvi il bilancio, il Commissario provvede con propria deliberazione nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

7.- Il Segretario comunale dà contestuale comunicazione al Prefetto di quanto sopra ai fini della attivazione della conseguente procedura per lo scioglimento del Consiglio."

Va abrogato l’"Art. 68 Coperture assicurative

Ai componenti la Giunta ed il Consiglio Comunale vengono garantite a carico dell’Ente adeguate forme assicurative per i rischi connessi all’espletamento del mandato.

Al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti nonché ai titolari di posizioni organizzative, a seconda dell’entità dei possibili rischi di qualsiasi natura, vengono garantite, a carico del Comune, idonee forme assicurative."

Il Segretario Generale Targa Michela

Torna indietro