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Bur n. 10 del 25 gennaio 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI DUEVILLE (VICENZA)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 29/11/2012

Statuto del Comune di Dueville, modifiche e integrazioni approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/11/2012

 PRINCIPI FONDAMENTALI

 ART. 1 (finalità)

1. Dueville, comune della repubblica italiana, persegue i propri fini istituzionali, rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività amministrativa.

2. Il comune di Dueville promuove e favorisce le iniziative rivolte ad affermare, conformemente ai principi espressi dalla costituzione e dalla carta europea delle autonomie locali, il potere di esercitare funzioni proprie o delegate, mediante l'uso di risorse adeguate, di cui dispone liberamente.

3. Il comune assume quali obiettivi primari nell’esercizio delle proprie funzioni:

a) la tutela dei diritti della persona, il sostegno alla famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando supporto alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli;

b) la promozione e la valorizzazione di politiche giovanili finalizzate alla formazione civile, culturale, sociale e morale dei giovani;

c) la promozione dei servizi sociali, con particolare attenzione agli anziani, alle persone in condizione di disagio e di emarginazione;

d) la conservazione ed il potenziamento delle connotazioni dell’identità comunale sul piano storico culturale;

e) la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico, paesaggistico e architettonico presenti sul proprio territorio promuovendone l’uso a favore della comunità;

f) l’ancoraggio etico alla responsabilità sociale delle imprese allo sviluppo economico e sociale della comunità;

g) la valorizzazione del principio di pari opportunità e uguaglianza di trattamento tra donne e uomini, nel rispetto delle peculiarità di entrambi.

 ART. 2 (territorio del comune)

1. Ai fini dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio della partecipazione, il territorio del comune è suddiviso in zone, tenendo conto dei confini storici delle frazioni e delle parrocchie.

 ART. 3 (governo dell'ente ed erogazione dei servizi)

1. Il comune persegue la massima efficienza ed efficacia nel governo dell'ente, ricercando gli strumenti che assicurano la tempestività delle decisioni, nel rispetto dei principi di partecipazione e di controllo.

2. Eroga i servizi ricercando le forme che conseguono il risultato qualitativamente più soddisfacente per la collettività, favorendo l'accesso dei cittadini e delle associazioni e assicurando la trasparenza delle procedure e dei regolamenti.

 ART. 4 (partecipazione, informazione e accesso alle strutture)

1. Il comune garantisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il comune favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale; assicura a tutti l'informazione sulla propria attività.

 ART. 5 (programmazione e forme collaborative)

1. Il comune, per il conseguimento delle proprie finalità, assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della regione e della provincia.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze il comune promuove e sostiene, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, iniziative pubbliche e private idonee ad armonizzare valori di continuità ed esigenze di rinnovamento nel rispetto delle finalità espresse nell’art. 1.

 ART. 6 (pianificazione territoriale e politica ecologica)

1. Il comune,:in conformità con la Dichiarazione del Millennio (documento delle Nazioni Unite del 2000), decide di adottare in tutte le iniziative ambientali una nuova etica di conservazione e gestione delle risorse; pertanto nell’esercizio delle proprie funzioni:

a)promuove e attua un organico assetto del territorio, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzandole risorse pubbliche e iniziative private;

b)promuove,realizza e tutela la salvaguardia dell'ambiente, la qualità della vita e della salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento;

c) supporta e promuove le strategie e le tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dallo sfruttamento  delle risorse naturali;

d) tutela i valori del paesaggio, del patrimonio naturale e del verde pubblico.

2. Il comune di Dueville riconosce l’accesso all’acqua come Diritto universale e inalienabile dell’uomo., e riconosce a questa risorsa lo status di bene pubblico.

3. Il comune sostiene e difende il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri della solidarietà.

4. Il comune riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

 ART. 7 (attività produttive)

1. Il comune favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del commercio; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.

 ART. 8 (servizi sociali)

 1. Il comune è al servizio della persona , del cittadino e della famiglia; a tal fine, promuove, incoraggia e sostiene sul piano sociale, le iniziative rivolte a consentire il godimento dei servizi sociali e a sviluppare l'integrazione di fasce di popolazione a disagio adottando azioni di sensibilizzazione dei cittadini su tali problematiche.

3. A tal fine il comune di Dueville si dota di adeguate strutture socio-assistenziali promuovendo la collaborazione con le associazioni competenti..

ART. 9 (persona e famiglia)

1. Il comune promuove e favorisce iniziative pubbliche e private volte a valorizzare la famiglia come nucleo fondamentale per la convivenza e la solidarietà sociale e la centralità della persona.

2. Il comune, in coerenza con la convenzione internazionale delle Nazioni Unite, ispira la propria azione alla promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza.

ART. 10 (patrimonio culturale)

Il comune favorisce il progresso della cultura; tutela il patrimonio storico, artistico e culturale; promuove e attua iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali della comunità locale, cercando il coinvolgimento ed il contributo delle associazioni locali; contribuisce alla formazione e alla crescita culturale del cittadino.

ART. 11 (stemma, gonfalone)

1. Il comune di Dueville, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Comune di Dueville ed ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con D.M. 23/04/1931.

2. Lo stemma raffigura due cavalieri romani: uno vestito di rosso che cavalca un cavallo bianco e uno vestito di bianco che cavalca un cavallo rosso, in segno di cortesia. I Cavalieri cavalcano su un prato verde con delle polle d'acqua, caratteristica del territorio di Dueville.

3. L'uso dello stemma e del gonfalone del comune sono disciplinati dal regolamento.

 ART. 12 (collaborazione con collettività di stati esteri)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni, il comune:

a) favorisce e promuove forme di cooperazione con altri Stati e/o collettività locali degli stessi, utili ai fini dello sviluppo della propria comunità;

b) contribuisce all’approfondimento dei temi europei ed internazionali, con adeguate iniziative dirette a diffonderne la conoscenza nell’opinione pubblica e - in particolare - tra le nuove generazioni;

c) promuove e consolida forme di cooperazione culturale rivolte a radicare nella coscienza dei popoli i valori della persona e della democrazia politica, i principi di un equilibrato sviluppo economico e sociale ed a favorire le condizioni per la loro concreta attuazione;

2. Promuovere ogni iniziativa culturale e di ricerca, di educazione e di informazione, sul piano culturale e politico, destinata a rafforzare la democrazia, la pace e la convivenza tra i popoli.

 TITOLO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 CAPO I (rapporti con la comunità locale)

 ART. 13 (rapporti tra comune e associazioni)

1. Il comune di Dueville riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento dell’interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico..

2. Il comune di Dueville favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla Legge generale, dalla Legge regionale e dallo Statuto comunale. .

3. Il comune di Dueville predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo. .

4. Il comune di Dueville promuove il coordinamento tra le forme associative mediante la costituzione di consulte e riconoscendone una per ogni area di attività..

5. Il comune di Dueville istituisce un apposito albo delle associazioni e del volontariato regolarmente costituite, operanti nell’ambito comunale e con sede nel territorio comunale,  e che perseguono una o più finalità, di cui all’art. 1, e che non hanno scopo di lucro.

6. Le associazioni e volontariato iscritte all’albo comunale rappresentano la sede in cui l’Amministrazione comunale valorizza ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica..

 ART. 14 (albo delle associazioni) ABROGATO

 ART. 15 (partecipazione alla formazione di atti)

1. Il comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini o singoli cittadini, procede alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze del sindaco, della giunta comunale, delle competenti commissioni consiliari, di consulte, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.

2. In rapporto ai processi di profonda trasformazione socio-economica in atto, il comune costituisce presso l'ufficio programmazione un osservatorio dei principali affari sociali, economici e culturali, consultando i principali soggetti agenti sui relativi mercati/settori, al fine di orientare la propria attività di programmazione.

Allo scopo può costituire un comitato di partecipazione (nel quale siano rappresentate associazioni imprenditoriali e forze sociali) inteso come organismo deputato ad individuare soluzioni più idonee relativamente alle questioni emergenti: ristrutturazioni industriali, impatto ambientale per i nuovi insediamenti industriali, artigianali e commerciali, progetti di sviluppo dei servizi.

 ART. 16 (partecipazione al procedimento amministrativo)

l. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, le forme di pubblicità del procedimento, i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati, i termini per l'acquisizione di pareri previsti da regolamenti comunali.

3. Abrogato

 ART. 17 (consultazione dei cittadini)

1. Il comune assume come principio fondamentale della sua azione la consultazione mirata dei cittadini, particolarmente nei riguardi dell'organizzazione dei servizi, predisponendo a tale scopo campagne sociali generali o particolari per singoli gruppi sociali organizzati o non.

2. Nell'impegno del principio della consultazione, di propria iniziativa e ogni qualvolta lo richieda un adeguato numero di cittadini, fissato nella quantità e modalità dal regolamento, il comune può attivare nel procedimento di adozione degli atti di competenza, forme di consultazione dei cittadini, consistenti in sondaggi, assemblee ed audizioni promosse dal sindaco, dalla giunta comunale e dalle competenti commissioni consiliari.

3. Il comune organizza un'assemblea pubblica almeno una volta all'anno, di norma precedentemente all'approvazione del bilancio annuale di previsione.

4. Il comma 1 non si applica nell'adozione di atti relativi a tributi e ad atti per i quali la legge preveda apposite forme di consultazione.

 ART. 18 (assemblee di zona della popolazione)

1. Pubbliche assemblee possono essere indette dal sindaco, anche su richiesta del 5 per cento degli elettori di ciascuna zona, per dibattere problemi riguardanti ciascuna zona.

2. Qualora le assemblee siano indette su richiesta dei cittadini, esse sono tenute entro trenta giorni dal deposito della richiesta, alla presenza del sindaco o di almeno un rappresentante della giunta comunale.

 ART. 19 (ammissione di istanze)

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare al sindaco istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa, oppure petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del comune su questioni di interesse collettivo.

2. Il sindaco o il segretario generale sono tenuti a rispondere, con atto motivato, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione, a seconda delle rispettive competenze.

3. Il consiglio comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di cui al comma 1, che siano di sua competenza, nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.

4. I cittadini presentatori di istanze, petizioni e proposte possono, con le modalità stabilite dal regolamento, chiedere al sindaco di essere assistiti dagli uffici comunali nella redazione degli stessi.

 ART. 20 (informazione e accesso agli atti)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il comune garantisce la fruibilità dell’informazione e dell’accesso agli atti, anche in modalità digitale, nelle forme stabilite dal regolamento.

 3. Il comune pubblicizza la propria attività, anche dotandosi di un notiziario e stipulando apposite convenzioni con organi di stampa ed emittenti radiotelevisive.

4. Il comune si dota di uno sportello per le informazioni, presso il quale i cittadini possono consultare gli atti del comune, presentare reclami, istanze, petizioni, ottenere informazioni utili inerenti all'attività e ai servizi del comune.

3. Abrogato

 CAPO II (referendum consultivo)

 ART. 21 (titolarità e ambito di esercizio)

1. Il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune o il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei propri membri o il sindaco possono richiedere l'indizione di referendum consultivi su materie nelle quali il consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti gli interessi dell'intera comunità in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in

generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;

b) personale del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;

c) istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe;

d) linee programmatiche di mandato, bilanci annuali, pluriennali e rendiconti della gestione.

3. Non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo oggetto per tutta la durata del mandato elettorale nel corso del quale il referendum si è svolto.

4. Non è ammesso lo svolgimento di un referendum nei sei mesi precedenti la naturale scadenza del mandato elettorale. Le dimissioni del sindaco e le altre cause che comportino lo scioglimento del consiglio comunale e l'indizione di nuove elezioni determinano la sospensione del referendum.

5. I referendum di cui al presente capo non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

 ART. 22 (comitato promotore)

1. Al fine di raccogliere le sottoscrizioni necessarie ai sensi dell'art. 21, i promotori del referendum, in numero non inferiore a venti, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del comune, al segretario generale, che ne dà atto a verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.

2. La richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intelleggibili e in modo tale da consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.

 ART. 23 (giudizio preventivo di ammissibilità e raccolta delle sottoscrizioni)

1. Una commissione, composta da esperti, indipendente dall'amministrazione comunale, e nominata con le modalità stabilite dal regolamento, giudica entro venti giorni dal deposito della richiesta la ammissibilità del referendum ai sensi degli articoli 21 e 22, comma 2.

2. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, la commissione invita il comitato promotore a riformularli.

3. La commissione comunica al comitato promotore e al sindaco la propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum.

4. Il sindaco, nel caso la commissione dichiari il referendum ammissibile, convoca il consiglio comunale, che si riunisce entro i quindici giorni successivi per valutare le ragioni di opportunità del referendum e, se del caso, dichiarare che esso non ha luogo, a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio assegnati.

5. Nella stessa occasione, il consiglio si esprime sull'opportunità di sospendere eventuali decisioni sulla materia oggetto del referendum, in attesa di valutare l'esito dello stesso ai sensi dell'art. 25.

6. Qualora la decisione sia nel senso che il referendum può avere luogo, il comitato promotore provvede alla raccolta delle sottoscrizioni, con le modalità stabilite dal regolamento, entro il termine di quarantacinque giorni.

7. La commissione di cui al comma 1 verifica se il numero delle sottoscrizioni sia superiore od uguale a quello stabilito all'art. 2 1, comma 1, e lo comunica al sindaco nei termini stabiliti dal regolamento.

8. Qualora il numero delle sottoscrizioni sia eguale o superiore a quello stabilito all'art. 21, comma 1, il sindaco indice il referendum in una data che non può essere né inferiore a due mesi, né superiore a tre mesi successivi al ricevimento degli atti della commissione.

 ART. 24 (modalità per lo svolgimento del referendum)

1. Il regolamento disciplina, facendo riferimento alle disposizioni stabilite per lo svolgimento dei referendum nazionali o regionali, in quanto compatibili, e attenendosi a criteri di semplificazione ed economicità del procedimento:

a) l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all'art. 23, comma 8;

b) la pubblicità e la propaganda;

c) le modalità di accertamento dell'identità dei votanti, restando esclusa la consegna dei certificati elettorali;

d) le caratteristiche della scheda elettorale;

e) la composizione e i compiti della commissione elettorale, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore;

f) il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, che possono coincidere con le circoscrizioni comunali, e la composizione dei seggi;

g) le modalità della consultazione, da tenersi nell'arco di una sola giornata, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

2. L'amministrazione comunale, attraverso il proprio notiziario o con altro mezzo informativo, darà ampia pubblicità ai quesiti referendari e alle modalità di svolgimento del referendum.

 ART. 25 (effetti del referendum)

1. Il sindaco, entro due mesi dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il dibattito relativo.

 ART. 26 (referendum di zona)

1. Il regolamento disciplina lo svolgimento di referendum su materie che interessano singole zone del comune.

2. Il regolamento stabilisce le materie escluse, il numero dei sottoscrittori, i controlli e quant'altro necessario, ispirandosi ai criteri dettati nel presente capo per il referendum comunale.

 CAPO III (difensore civico)

 ART. 27 (difensore civico)

1. Il comune di Dueville può istituire la figura del difensore civico nei modi e nelle forme consentiti dalla legge.

2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità, dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione comunale e del corretto rapporto con i cittadini nonchè per la tutela degli interessi protetti; segnala gli abusi, le disfunzioni, i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune.

 ART. 28 (requisiti per la elezione)

1. Il difensore civico è eletto fra i cittadini che, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale e di comprovata competenza giuridico - amministrativa, diano garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza ed obiettività di giudizio.

2. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi altro ufficio pubblico.

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione, si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

 ART. 29 (elezione e durata in carica)

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Il regolamento disciplina le modalità di elezione e di durata in carica del difensore civico.

 ART. 30 (ambito di intervento)

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi di provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi, di organi, uffici o servizi del comune.

2. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto dell'intervento del difensore civico.

3. Il difensore civico esercita le sue funzioni d'ufficio o su istanza di cittadini singoli o associati. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

 ART. 31 (poteri)

1. Il difensore civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente, che ha l'obbligo di presentarsi e di rispondere, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalate; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti.

2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi della legge.

 ART. 32 (rapporti con il consiglio comunale)

1. Il difensore civico ha il diritto di essere ascoltato dal consiglio comunale per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al consiglio comunale.

 ART. 33 (relazione annuale)

1. Il difensore civico, in occasione della sessione dedicata all'esame del rendiconto della gestione, sottopone all'esame del consiglio comunale una relazione sulla attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. Il consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

 ART. 34 (indennità)

1. Al difensore civico spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di funzione mensile pari all'indennità di carica del vice - sindaco.

 ART. 35 (collaborazione con altri comuni)

1. Il comune di Dueville può altresì cercare accordi con i comuni limitrofi per la nomina di un'unica persona che svolga le funzioni di difensore civico per i comuni interessati.

2. In questo caso il candidato sarà designato con voto unanime nell'assemblea dei sindaci interessati e sarà eletto se otterrà, in ciascun comune, il voto favorevole dei due terzi del consiglio comunale.

3. I rapporti tra i comuni interessati saranno definiti con apposita convenzione.

 TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

 CAPO I (consiglio comunale)

 SEZIONE I (organi del consiglio comunale)

 ART. 36 (organi del consiglio comunale)

1. Sono organi del consiglio comunale il presidente, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.

 ART. 37 (consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dallo statuto, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri; in caso di parità di voti, il più anziano di età.

2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo.

 ART. 38 (presidenza delle sedute)

1. Il sindaco presiede il consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il consiglio comunale è presieduto dal vice - sindaco e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dagli altri assessori in ordine di anzianità.

2. Qualora non siano presenti in aula il sindaco e gli altri assessori, che siano anche consiglieri, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano o dal consigliere che segue in ordine di anzianità.

 ART. 39 (compiti del presidente)

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che, richiamati per due volte, reiteratamente violino il regolamento impedendo il normale svolgimento della seduta, e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

 ART. 40 (composizione dei gruppi consiliari)

1. Tutti i consiglieri comunali debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.

3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

4. Ciascun gruppo elegge un capogruppo, dando immediata comunicazione al sindaco e al segretario comunale dell'elezione e di eventuali variazioni intervenute.

5. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano il gruppo misto eleggendone il capogruppo e dandone comunicazione al sindaco e al segretario comunale.

6. E' in facoltà del sindaco di dichiarare di non appartenere ad alcun gruppo consiliare.

7. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

8. In mancanza o nelle more della loro costituzione, i gruppi consiliari sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

 ART. 41 (conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo consiliare ed è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-sindaco.

2. Spetta alla conferenza dei capigruppo:

a) collaborare con il sindaco nella predisposizione dell'ordine del giorno delle

sedute del consiglio comunale;

b) garantire l'informazione ai cittadini sull'attività del comune;

c) svolgere ogni altro compito assegnato dal regolamento del consiglio comunale e dai regolamenti attuativi dello statuto.

 ART. 42 (commissioni consiliari permanenti, speciali e di indagine)

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.

2. Il consiglio comunale può istituire, altresì, commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio. Scaduto il predetto termine, la commissione è automaticamente sciolta, salvo che il consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è scaduto, di rinnovare l’incarico.

3. Il consiglio comunale può istituire, infine, commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione.

4. Le deliberazioni con le quali vengono istituite le commissioni previste dai commi precedenti devono essere approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

5. Le commissioni previste dai commi precedenti sono costituite da soli consiglieri comunali, nel rispetto del criterio proporzionale.

6. Le commissioni di indagine, previste dal comma 3, e le altre commissioni di garanzia e controllo sono presiedute da un consigliere di minoranza.

7. L’organizzazione, il funzionamento e i poteri di accesso agli atti e alle informazioni da riconoscere alle commissioni per il corretto svolgimento delle proprie funzioni sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

 SEZIONE II (funzionamento del consiglio comunale)

 ART. 43 (adempimenti preliminari dopo le elezioni)

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. E' convocata e presieduta dal sindaco con il seguente ordine del giorno:

- esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti;

- comunicazioni del sindaco in ordine alla nomina della giunta;

- elezione della commissione elettorale comunale.

3. All’ordine del giorno della prima seduta possono essere iscritti anche altri argomenti, ma la loro trattazione può avvenire solo dopo l’esame degli argomenti indicati al comma 2.

4. Il sindaco subito dopo la convalida degli eletti presta giuramento davanti al consiglio, indossando la fascia tricolore, con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.

 ART. 44 (dimissioni dei consiglieri) Abrogato

 ART. 45 (regolamento del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei membri del consiglio assegnati.

 ART. 46 (convocazione del consiglio comunale)

1. Il sindaco convoca il consiglio comunale, in seduta ordinaria o d’urgenza, con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

1-bis. Nel caso di convocazione in seduta ordinaria l’avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

1-ter. Nel caso di convocazione d’urgenza il termine previsto dal comma precedente è ridotto a 24 ore.

1-quater. E’ sempre ammessa l’integrazione della documentazione e degli argomenti all’ordine del giorno, purché gli argomenti aggiunti vengano comunicati ai consiglieri con un preavviso di almeno 24 ore.

1-quinquies. L’avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 ore di distanza dalla prima risultata deserta, per tutti o solo per alcuni degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

2. Il sindaco convoca il consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri.

3. Il consiglio così convocato discuterà come primo punto dell' ordine del giorno quello indicato nella richiesta di convocazione formulata ai sensi del comma 2.

4. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del sindaco.

 ART. 47 (assessori non consiglieri)

l. Alle riunioni del consiglio comunale partecipano anche gli eventuali assessori esterni componenti della giunta comunale.

2. Essi non concorrono a determinare la validità delle sedute consiliari.

3. I medesimi intervengono nelle sedute consiliari, svolgono le relazioni introduttive sulle proposte di deliberazione di propria competenza, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. Gli assessori, anche se non consiglieri, sono tenuti a dare risposta alle interrogazioni ed agli altri strumenti ispettivi.

 ART. 48 (ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è predisposto dal sindaco, che prima di stilarlo definitivamente consulta i capigruppo consiliari.

2. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su proposte di iniziativa consiliare. E' data comunque priorità agli oggetti proposti, dal sindaco, dalla giunta comunale, in attuazione degli obblighi di legge o della programmazione comunale.

3. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni, fermo restando i termini previsti dalla legge.

4. Il consiglio comunale non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

 ART. 49 (pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte)

1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune almeno il giorno precedente quello fissato per la seduta.

2. La seduta del consiglio è adeguatamente pubblicizzata con manifesti pubblici, salvo che la convocazione sia disposta in via d'urgenza.

3. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso gli uffici della segreteria generale, con la relativa documentazione, il giorno della convocazione della seduta.

4. Il regolamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.

5. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese, o una diminuzione delle entrate, sono sempre depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge, e comunque almeno ventiquattro ore prima della seduta.

6. Il presidente può porre in votazione emendamenti depositati dopo la scadenza dei termini di cui ai commi 4 o 5, se il segretario esprime parere favorevole; può altresì rinviare ad altra data la discussione o la votazione dell'oggetto.

 ART. 50 (sessioni ordinarie) Abrogato

 ART. 51 (pubblicità e validità delle sedute)

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.

2. Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute è previsto dal regolamento del consiglio comunale in misura non inferiore alla metà dei componenti, per le sedute di prima convocazione, e di un terzo dei componenti, per le sedute di seconda convocazione, senza computare ai suindicati fini il sindaco.

3. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri e degli assessori, anche non consiglieri, assenti giustificati e ingiustificati.

4. Abrogato

ART. 52 (diritti e doveri dei consiglieri)

l. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.

2. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.

Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, domande di attualità e interpellanze, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale.

4. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

5. Il regolamento del consiglio comunale prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei consiglieri.

6. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

7. In caso di impedimento, i consiglieri comunali devono far pervenire le proprie giustificazioni scritte, anche per via telematica, al sindaco prima della seduta consiliare o, successivamente, purché prima della nuova seduta consiliare.

8. La mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive per le quali non siano pervenute giustificazioni scritte entro i termini indicati al comma precedente, comporta l’avvio della procedura di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

9. Il sindaco a tal fine contesta per iscritto al consigliere comunale le assenze che in base al comma precedente comportano l’avvio della procedura di decadenza dalla carica, assegnandogli un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di giustificazioni o memorie.

10. Scaduto il termine previsto dal precedente comma 9, il consiglio comunale esamina le eventuali giustificazioni addotte dal consigliere sottoposto a procedimento di decadenza e, ove le ritenga inadeguate, delibera la decadenza del consigliere dalla carica.

11. Sono in ogni caso ritenute adeguate e non possono costituire causa di decadenza le giustificazioni delle assenze motivate da dissenso politico del singolo consigliere o del gruppo consiliare di cui fa parte, purché l’intenzione di non intervenire alla seduta consiliare venga comunicata, anche per via telematica, entro i termini indicati al precedente comma 7.

12. Il consigliere sottoposto a procedimento di decadenza conserva tutte le prerogative e i diritti inerenti alla carica fino alla deliberazione con la quale il consiglio comunale lo dichiari decaduto. Conseguentemente può partecipare sia alla discussione che alla votazione relativa alla proposta di decadenza sottoposta all’esame del consiglio.

 ART. 53 (votazioni)

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto o il regolamento prevedano la votazione per appello nominale.

3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

 ART. 54 (validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti favorevoli dei membri del consiglio votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

2. Nelle votazioni palesi, il sindaco ed i consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto o dal regolamento.

 ART. 55 (obbligo di astensione)

1. I consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori non consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il dovere di astensione comporta l’obbligo di e allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.

2. Il comma 1 si applica anche al segretario comunale e al vice segretario comunale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal presidente.

 ART. 56 (elezioni di persone)

1. Qualora la legge o lo statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al comune si adopererà il metodo del voto limitato ad uno per ciascun consigliere e risulteranno eletti colui o coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

2. Le candidature sono sempre proposte dal sindaco, sentita la giunta comunale, per le candidature di competenza della maggioranza, e dai gruppi consiliari di minoranza, per quelle di propria competenza, quando la legge o il regolamento le preveda.

3. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non siano riusciti eletti i previsti rappresentanti della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

4. Nella proclamazione degli eletti devono essere indicati a verbale i rappresentanti della maggioranza.

5. Le dimissioni delle persone di cui al presente articolo sono irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo del comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa sostituzione.

 ART. 57 (assistenza alle sedute)

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale con il compito di stendere il processo verbale della seduta nonché di svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. In caso di assenza, impedimento o vacanza del segretario, lo sostituisce il vice segretario.

 ART. 58 (verbalizzazione delle sedute) Abrogato

SEZIONE III (attività deliberativa del consiglio comunale)

 ART. 59 (iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, alla giunta comunale, a ciascun consigliere e alle commissioni consiliari.

2. L'iniziativa del bilancio annuale, del bilancio pluriennale, del rendiconto della gestione, dei piani e dei programmi spetta alla giunta comunale.

3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste, nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

4. I consiglieri hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del comune nella redazione del testo, per quanto riguarda gli aspetti di legittimità e contabili delle proposte.

 ART. 60 (esame delle commissioni) Abrogato

ART. 61 (esame di fattibilità)

l. Ai piani e ai programmi presentati al consiglio comunale sono allegate una o più relazioni tecniche, predisposte dal personale comunale o da esperti, che illustrano la fattibilità dei piani o dei programmi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la loro realizzazione.

 ART. 62 (votazione delle proposte)

1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale.

 ART. 63 (verbale) Abrogato

 SEZIONE IV (attività di indirizzo e di controllo del consiglio comunale)

 ART. 64 (discussioni varie)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, il consiglio comunale può discutere su temi che interessano l'amministrazione comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

 ART. 65 (domande d'attualità, interrogazioni interpellanze) Abrogato

 ART. 67 (ordini del giorno)

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, o nel caso previsto dall'art. 64, ciascun consigliere può presentare al voto del consiglio comunale ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione del sindaco, della giunta o del consiglio comunale.

 ART. 68 (indirizzi per le elezioni o le nomine)

1. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomina e di designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio comunale.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno tre giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine. Sono di competenza del consiglio comunale le nomine o designazioni quando la legge prevede espressamente che i rappresentanti del comune sono eletti dal consiglio e quando la legge o i regolamenti prevedono la rappresentanza delle minoranze.

3. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o ineleggibilità prevista dalla legge, dallo statuto o dal provvedimento del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine.

4. La cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori di cui al comma 1 e di quelli di nomina consiliare. Gli stessi esercitano le funzioni fino alla nomina dei successori.

5. A decidere sulla incompatibilità e sulla ineleggibilità delle persone nominate è il consiglio comunale indipendentemente dalla competenza per la nomina.

6. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 1 e di quelli di nomina consiliare sono irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo del comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa sostituzione. Il sindaco comunica al consiglio la sostituzione di sua competenza.

 ART. 69 (revoca di rappresentanti)

1. Il consiglio comunale ha in ogni momento facoltà di revocare il mandato di persone in commissioni, organismi ed enti la cui elezione sia di propria competenza.

 ART. 70 (controllo sull'attività dei rappresentanti del comune in altri enti)

1. In occasione dell'esame del rendiconto della gestione i rappresentanti del comune presso enti, associazioni, organi, presentano una relazione sull'attività svolta.

2. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità del dibattito relativo e determina i casi in cui esso può concludersi con un voto.

 SEZIONE V (rapporti del consiglio comunale con il sindaco e la giunta comunale)

 ART. 71 (linee programmatiche di mandato)

1. Entro novanta giorni dalla seduta di insediamento, di cui al precedente articolo 43, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di partecipare alla definizione delle linee programmatiche di mandato, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante emendamenti presentati per iscritto al sindaco non oltre i cinque giorni precedenti la seduta consiliare in cui dovranno essere esaminate le linee programmatiche.

3. Per consentire la presentazione degli emendamenti previsti dal precedente comma 2, le linee programmatiche di mandato elaborate dal sindaco, sono messe a disposizione dei consiglieri almeno venti giorni prima della seduta del consiglio in cui dovranno essere esaminate.

4. Le linee programmatiche di mandato modificate o integrate a seguito dell’eventuale accoglimento degli emendamenti proposti dai consiglieri comunali, sono approvate con apposita deliberazione.

5. Il consiglio comunale approva, contestualmente al bilancio di previsione, i programmi annuali di settore e può, in quella sede, adeguare le linee programmatiche dell’amministrazione.

6. Il consiglio procede ad almeno una verifica, a metà del corso del mandato, dello stato di attuazione delle linee programmatiche, provvedendo alle eventuali integrazioni e adeguamenti.

7. Per la verifica di cui al comma precedente si applicano la procedura e i termini sopra indicati ai commi 1 e 2.

8. Al termine del mandato il sindaco presenta al consiglio il rendiconto generale sull’attuazione delle linee programmatiche inizialmente deliberate.

 ART. 72 (mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del consiglio comunale a una proposta del sindaco e della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il sindaco.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge. 

 CAPO II (sindaco)

 ART. 73 (sindaco)

1. Il Sindaco, eletto a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile del comune e rappresenta la comunità.

 ART. 74 (competenze del sindaco)

l. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge statale, regionale, dal presente statuto e dai regolamenti; detta gli indirizzi generali dell'azione politico-amministrativa del comune.

2. Il sindaco:

a) ha la rappresentanza generale del comune;

b) nomina la giunta e può revocarne i componenti dandone motivata comunicazione al consiglio;

c) convoca e presiede la giunta e il consiglio comunale;

d) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta comunale, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del comune;

e) concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendano rendere impegnando la politica generale del comune;

f) distribuisce gli affari sui quali la giunta comunale deve deliberare tra i membri della giunta stessa, in relazione alle funzioni assegnate;

g) convoca periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori incaricati a sovrintendere i vari settori, il segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario e gli impiegati interessati per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal consiglio comunale;

h) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al segretario comunale;

i) nomina i responsabili di uffici e servizi, nonché attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali. La nomina è subordinata al parere del segretario generale;

l) rappresenta il comune in giudizio e firma il mandato di lite, previa deliberazione della giunta che individua anche il soggetto al quale affidare il patrocinio;

m) adotta gli atti di richiesta di finanziamento, sovvenzioni, contributi rivolti allo stato, alla regione, ad altri enti;

n) esprime i pareri a enti o organi esterni al comune, che la legge non attribuisce alla competenza del consiglio comunale o che lo statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del segretario comunale o dei responsabili degli uffici e dei servizi;

o) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

p) promuove la conclusione di accordi di programma da sottoporre alla ratifica

del consiglio comunale;

q) coordina gli orari dei servizi comunali e dei servizi pubblici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;

r) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;

u) esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

 ART. 75 (vice-sindaco)

1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta designa fra gli assessori il vice-sindaco. Questi sarà sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, in ordine di anzianità da altro assessore.

 ART. 76 (incarichi del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione)

1. Il sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

 ART. 77 (deleghe del sindaco al segretario comunale o a impiegati, quale capo dell'amministrazione)

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al segretario comunale o, nei limiti previsti dalla legge o dallo statuto, ad altri impiegati del comune.

 ART. 78 (deleghe del sindaco al segretario comunale o a impiegati, quale ufficiale di governo)

1. Il sindaco può delegare al segretario comunale o a impiegati funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

2. L'atto di delega è comunicato al prefetto.

 ART. 79 (efficacia delle deleghe)

Le deleghe di cui al presente capo conservano efficacia sino alla vacanza della carica di sindaco. Nel caso di proroga degli assessori i singoli referati decadono e possono essere confermati o modificati dal vice-sindaco.

 CAPO III (giunta comunale)

 ART. 80 (composizione)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge.

2. Il sindaco nomina gli assessori, fra cui un vice-sindaco, favorendo la rappresentanza di entrambi i sessi e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Il sindaco verifica personalmente il possesso delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli assessori e provvede a comunicarne l'esito agli organi collegiali.

4. Abrogato

5. La giunta può riunirsi e deliberare anche prima della convocazione del consiglio comunale per la convalida degli eletti.

 ART. 81 (limiti al mandato degli assessori)

1. Abrogato

2. Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutivi.

3. Abrogato

4. Abrogato

 ART. 82 (anzianità degli assessori)

1. L'anzianità degli assessori ad ogni fine previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti è data dall'ordine stabilito dal sindaco nell'atto di nomina.

 ART. 83 (dimissioni, decadenza) Abrogato

 ART. 84 (competenze della giunta)

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del consiglio e che la legge, lo statuto ed i regolamenti attuativi non attribuiscano al sindaco, al segretario o ai responsabili di settore.

3. Svolge un essenziale ruolo di proposta e di impulso in materia di atti fondamentali da sottoporre all'esame del consiglio comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

 ART. 85 (attribuzioni) Abrogato

ART. 86 (convocazione e ordine del giorno)

1. La giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce.

 ART. 87 (presidenza)

1. La giunta comunale è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicesindaco. Qualora non siano presenti il sindaco o il vicesindaco la giunta comunale è presieduta dall'assessore anziano.

 ART. 88 (pubblicità delle sedute)

1. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

2. La giunta comunale può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

 ART. 89 (validità delle sedute)

1. Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il sindaco.

 ART. 90 (assistenza alle sedute)

1. Alle sedute della giunta comunale partecipa il segretario comunale o, in caso di sua assenza, impedimento o vacanza il vice- segretario.

2. Il segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla giunta comunale, nonché di stendere il processo verbale della seduta.

 ART. 91 (verbalizzazione delle sedute) Abrogato

 ART. 92 (presentazione delle proposte di deliberazione)

1. La giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o di ciascun assessore.

2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.

 ART. 93 (votazioni e validità delle deliberazioni)

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.

2. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei votanti.

3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro invece che si astengono dal prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.

 ART. 94 (obbligo di astensione)

1. Il sindaco e gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il dovere di astensione comporta l’obbligo di e allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.

2. Il comma 1 si applica anche al segretario e al vice-segretario, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un assessore scelto dal presidente.

 TITOLO III

(ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE)

 CAPO I (I servizi)

 SEZIONE I (principi generali)

 ART. 95 (finalità e modalità di gestione dei servizi)

1. Il comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il comune, nella scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici, privilegia quelle che assicurano una migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche di ciascun servizio.

3. La deliberazione del consiglio comunale con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento e la gestione.

ART. 96 (convenzioni o consorzi) Abrogato

ART. 97 (controllo sulla partecipazione a forme associative o societarie)

1. Il sindaco, o chi è da esso delegato a rappresentarlo nelle società e nei consorzi, riferisce annualmente, in occasione dell'esame del rendiconto della gestione, sull'andamento dei consorzi o delle società cui il comune partecipa.

ART. 98 (controllo di qualità)

1. Il comune può svolgere indagini sulla qualità dei servizi erogati, anche stipulando a tal fine apposite convenzioni con esperti o società specializzate.

Sezione II (Aziende) Abrogata

ART. 99 (costituzione di aziende) Abrogato

ART. 100 (consiglio di amministrazione) Abrogato

ART. 101 (durata del consiglio di amministrazione) Abrogato

ART. 102 (nomina del direttore) Abrogato

ART. 103 (revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione) Abrogato

ART. 104 (rapporti con il comune) Abrogato

ART. 105 (approvazione dello statuto) Abrogato

SEZIONE III (istituzioni)

ART. 106 (per la gestione dei servizi pubblici locali)

1. L'istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. L'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. L’istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da due consiglieri, nominati dal sindaco.

4. Salvo revoca, restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

5. Agli amministratori dell’istituzione si applicano le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consigli comunali.

6. Al direttore dell’istituzione competono le responsabilità gestionali. E’ nominato dal sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

7. Il consiglio comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi. Approva inoltre gli atti fondamentali.

8. Sono atti fondamentali dell'istituzione il piano programma, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale, il rendiconto della gestione.

9. L’organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue finzioni anche nei confronti dell’istituzione.

ART. 107 (consiglio di amministrazione) Abrogato

ART. 108 (nomina del direttore) Abrogato

ART. 109 (rapporti con il comune) Abrogato

ART. 110 (regolamento dell'istituzione)

1. Il regolamento disciplina le competenze degli organi, le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, i criteri relativi all'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e del personale e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.

2. Il regolamento disciplina altre le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili dell'istituzione con quelli del comune.

3. Il regolamento, garantendo l'autonomia gestionale dell'istituzione, disciplina l'esercizio sulla stessa della vigilanza del comune e la verifica dei risultati della gestione.

CAPO II (organizzazione del personale)

ART. 111 (principi organizzativi)

1. L’amministrazione organizza gli uffici e i servizi comunali nel rispetto dei seguenti principi:

a) organizzazione dell’attività degli uffici e dei servizi in base alle esigenze dei cittadini, con adeguamento costante dell’azione amministrativa e dei servizi offerti in modo da conseguire il rapporto ottimale tra i bisogni degli utenti e l’economicità della gestione;

b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 112 (organizzazione)

1. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. L’organizzazione comunale, definita dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l’individuazione delle relative responsabilità.

ART. 113 (incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. Il sindaco, sentita la giunta, nel caso di vacanza del posto o per altre motivate necessità organizzative, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, incaricato con contratto di lavoro autonomo, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità, il sindaco, sentita la giunta, può altresì conferire, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Salvo diverse e apposite disposizioni di legge, i contratti a tempo determinato previsti dal presente articolo non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato.

ART. 113-BIS (collaborazioni esterne)

1. Per obiettivi o programmi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

ART. 113-TER (uffici di indirizzo e controllo)

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori incaricati a tempo determinato, purché l’ente non sia dissestato e non versi in situazione strutturalmente deficitaria.

ART. 114 (responsabilità) Abrogato

ART. 115 (responsabile del procedimento) Abrogato

ART. 116 (pareri previsti dalla legge) Abrogato

ART. 117 (organi individuali non elettivi) Abrogato

 ART. 118 (Provvedimenti degli organi individuali) Abrogato

 ART. 119 (potere di direttiva e delega)

1. Agli organi collegiali ed individuali (elettivi o meno) spetta il potere di direttiva.

2. Attraverso tale potere l'organo detta, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi e degli strumenti, le procedure organizzative, le modalità di trattazione delle pratiche e degli affari, le attività da svolgere.

3. I destinatari delle direttiva sono tenuti ad ottemperarvi nell'ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.

4. Con le modalità e nei limiti previsti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni di loro competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti così delegati.

 ART. 120 (assicurazione) –Annullato Abrogato

 ART. 121 (segretario comunale)

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5. Il segretario comunale svolge le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 ART. 122 (responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare e gestire gli uffici e i servizi a essi assegnati nel rispetto delle direttive del sindaco e degli assessori di riferimento e sulla base delle indicazioni ricevute dal segretario comunale, al fine di conseguire gli obiettivi programmati.

3. Spettano ai responsabili tutte le funzioni ad essi assegnate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, salva la facoltà del sindaco di assegnare talune di dette funzioni al segretario comunale.

 ART. 123 (vice segretario comunale)

1. Il vice-segretario comunale coadiuva il segretario comunale nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

2. Il vicesegretario può essere scelto per pubblico concorso o è nominato dal sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

 ART. 124 (presidenza delle gare) Abrogato

ART. 125 (commissioni di concorso) Abrogato

 ART. 126 (responsabile delle procedure) Abrogato

 ART. 127 (potere disciplinare del segretario e dei responsabili di unità organizzative) Abrogato

 CAPO III (finanze e contabilità)

 ART. 127 BIS (statuto dei diritti del contribuente)

1. I regolamenti del comune in materia tributaria, a garanzia dei soggetti obbligati, recepiscono i principi fissati dalla legge in tema di statuto dei diritti del contribuente.

 ART. 127 TER (processo di programmazione)

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali, nonché progetti.

3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale.

 ART. 127 QUATER (collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci)

1. Per garantire che l’effettivo impiego delle risorse del comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l’attuazione delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.

2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.

3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

 ART. 127 QUINQUES (mancata approvazione del bilancio nei termini. Nomina del commissario ad acta)

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini prescritti lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede alla nomina di un commissario, come segue.

2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario.

3. Il sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario, per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, del d.lgs. 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali generali o dirigenti amministrativi, anche in quiescenza da non oltre tre anni, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali.

4. Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell’accaduto il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere una lettera notificata in forma amministrativa, recante l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a venti giorni per l’approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato, il commissario provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il prefetto, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

 CAPO IV (controlli)

 ART. 128 (controllo della gestione)

1. Per garantire che le risorse del comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, il comune adotta un sistema di controllo di gestione, disciplinato dal regolamento.

 ART. 129 (organo di revisione economico-finanziaria)

1. Il consiglio comunale elegge l’organo di revisione economico-finanziaria.

2. La composizione, la retribuzione e i compiti dell’organo di revisione economico-finanziaria sono stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

 ART. 130 (indennità dei revisori dei conti) Abrogato

 ART. 131 (trasmissione delle deliberazioni al comitato regionale di controllo o ai capi gruppo consiliari) Abrogato

 TITOLO IV (disposizioni transitorie e finali)

 ART. 132 (revisione dello statuto)

1. Le proposte di revisione dello statuto sono esaminate nella prima seduta di ciascun anno solare con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

2. In deroga al comma 1, il consiglio comunale può esaminare proposte di revisione dello statuto, quando ciò si renda necessario a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi o quando lo richieda un terzo dei consiglieri in carica e all'inizio di una nuova amministrazione a seguito di elezioni amministrative.

3. Abrogato

4. Abrogato

 ART. 133 (vigore dei regolamenti vigenti) Abrogato

 ART. 134 (revisione dei regolamenti vigenti) Abrogato

 ART. 134-BIS (norma transitoria)

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti che non siano incompatibili con esso, fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

 TITOLO V (spese elettorali)

 ART. 135 (pubblicità delle spese elettorali)

1. I candidati alla carica di sindaco e del consiglio comunale devono all'atto della presentazione della candidatura depositare presso la segreteria del comune una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che intendono sostenere per la propria campagna elettorale.

2. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati gli stessi devono presentare un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche o da soggetti diversi.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso l'ufficio elettorale comunale.

4. L'amministrazione comunale attraverso il proprio organo di informazione pubblicherà le dichiarazioni e i rendiconti delle spese elettorali dei candidati eletti.

 

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