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Bur n. 3 del 11 gennaio 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI CREAZZO (VICENZA)

Delibere Consiglio comunale n. 56/27.09.2012-62/25.10.2012-70/29.11.2012

Modifica statuto comunale.

STATUTO

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

"           n. 149 del 01 agosto 1991 

"           n. 200 del 14 novembre 1991

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

"           n. 643 del 20 febbraio 1995

"           n. 647 del 23 febbraio 1995

"           n. 7 del 15 giugno 1995

"           n. 424 del 23 dicembre 1999

"           n. 82 del 09 dicembre 2004

"           n. 50 del 30 giugno 2009

“          n. 56 del 27 settembre 2012

“          n. 62 del 25 ottobre 2012

“          n. 70 del 29 novembre 2012

Principi fondamentali

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Creazzo rappresenta la comunità locale e il suo territorio, ne garantisce la tutela e uno sviluppo sostenibile e ne promuove la crescita economica.

Art. 2- Tutela del territorio e politica ecologica

1. Ai fini indicati all' art. 1, il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, è garante della corretta amministrazione e gestione delle risorse ambientali; il territorio, l'acqua e le altre risorse naturali sono considerate " bene comune" e ne va garantita la tutela l'accesso e il mantenimento anche per le generazioni future, eliminando o limitando le fonti di inquinamento e assicurando, in questo ambito, una migliore qualità della vita.

2. All'interno di questi principi il Comune prevede un pianificato e sostenibile sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture, attraverso iniziative e risorse pubbliche e private.

3. Il Comune tutela inoltre i valori storici del paesaggio e del patrimonio naturale, con particolare riguardo per la salvaguardia e l' utilizzo del centro storico, la salvaguardia dell'area collinare e dei suoi percorsi, le aree verdi in pianura e il recupero degli edifici rurali.

Art. 3 - Attività produttive

1. Il Comune, nell'ambito di un progetto di sviluppo sostenibile delle attività produttive, siano esse agricole, artigianali, commerciali, industriali e dei servizi, sostiene e promuove la presenza di tali attività.

2. Organizza in modo razionale il sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore; agevola l'interazione tra imprese.

Art. 4 -Servizi sociali

1. Il Comune promuove per tutti i cittadini il godimento dei servizi sociali, con particolare riguardo alla salute, alla tutela della maternità, alla assistenza al mondo giovanile e degli anziani, ai portatori di handicap, nonché all'istruzione, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative; tutela e sostiene l' istituto familiare; può assumere iniziative idonee a tutelare particolari situazioni e fasce di cittadini particolarmente disagiati. Agevola il rientro e il reinserimento degli emigrati, favorisce l' integrazione degli immigrati nella comunità locale.

Art. 5 - Patrimonio storico, artistico, culturale

1. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico e culturale, favorisce il progresso della cultura e le iniziative idonee a valorizzare le specificità linguistiche e l'appartenenza culturale alla comunità locale e veneta.

Art. 6 – Programmazione

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

Art. 7 - Partecipazione, informazione e accesso alle strutture

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, considerando questo un valore, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa.

2. Il Comune assicura a tutti i cittadini la più ampia informazione sulla propria attività, con le modalità di cui alla vigente normativa e fatte salve esclusivamente specifiche limitazioni imposte dalla legge.

3. Il Comune rende pubblici gli atti attraverso gli strumenti che garantiscono maggiore diffusione e facilità di consultazione.

4. Il Comune favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle proprie strutture, anche mediante la modulazione dell' orario di apertura degli uffici e l'istituzione di uno sportello informatico per l'orientamento e la guida dei cittadini nell'accesso ai servizi.

Art. 8 - Collaborazione con gli altri enti

1. Il Comune promuove e favorisce la collaborazione in tutte le forme previste per legge con altri Comuni, la Regione e la Provincia, con l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare costi e servizi.

Art. 9 - Stemma e gonfalone

1. L' uso dello stemma e del gonfalone del Comune sono disciplinati dalle normative vigenti in materia.

Titolo I - Istituti di partecipazione

Capo I - Rapporti con la comunità locale

Art. 10 - Rapporti tra Comune e associazioni

1. Il Comune riconosce nella dimensione associativa dei cittadini, in qualunque forma essa si svolga, un elemento di qualità per la vita della comunità locale; in questo contesto, favorisce con appositi interventi e contributi, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, gli enti morali, nonché le società cooperative iscritte alle associazioni cooperative nazionali riconosciute dalla Legge, che operano, nell' ambito territoriale del Comune, nei settori dell' assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell' istruzione pubblica e privata, della tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può stipulare, con gli organismi di cui al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi Comunali.

3. Il Comune consulta gli organismi di cui al comma 1, come pure altre associazioni operanti nell'ambito territoriale del Comune, attraverso audizioni dei loro rappresentanti o per il tramite di apposite consulte, la cui composizione è disciplinata dal regolamento di ogni singola consulta.

4. Un apposito albo, distinto per categorie, individua le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative che il Comune tiene presenti al fine di erogare contributi, a fini di consultazione e a fini di convenzionamento con il Comune stesso.

Art. 11 - Consulta giovanile

1. Il Comune riconosce nella Consulta giovanile un istituto di partecipazione democratica ed un suo organo consultivo permanente; essa collabora nella programmazione delle iniziative riguardanti le politiche giovanili, presentando proposte e fornendo, se richiesta, parere non vincolante.

Art. 12 - Partecipazione alla formazione di atti

1. Le modalità di partecipazione degli interessati al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono le seguenti: questionari, audizioni, assemblee, consulte ed ogni altra modalità prevista dalla Legge.

Art. 13 - Disciplina dei procedimenti

1. Con modalità da rendere note al pubblico nella forma più ampia e diretta possibile, il regolamento del procedimento amministrativo determina, per ciascun tipo di procedimento: i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale; le forme di pubblicità del procedimento; i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla Legge; le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati; i termini per l'acquisizione dei previsti pareri; i termini e le modalità per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 14 - Consultazione dei cittadini

1. Il Comune può procedere alla consultazione della popolazione anche attraverso questionari o indagini, che coinvolgono, secondo la natura della richiesta, l'intera cittadinanza o parte di essa.

2. La consultazione di cui al comma 1 non si attua nell' adozione di atti relativi a tributi e ad atti per i quali la Legge preveda specifiche forme di consultazione.

Art. 15 - Assemblee generali della popolazione

1. Il Comune può indire, per dibattere problemi di propria competenza, pubbliche assemblee di cittadini. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di un adeguato numero di elettori, stabilito dal regolamento degli istituti di partecipazione popolare, nel qual caso sono tenute alla presenza del Sindaco o di un rappresentante della Giunta Comunale.

2. Il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'oggetto del dibattito sono comunicati ai capigruppo consiliari e alla cittadinanza con le modalità previste dallo stesso regolamento.

Art. 16 - Assemblee di zona della popolazione

1. Pubbliche assemblee possono essere indette dal Sindaco, anche su richiesta di un adeguato numero di elettori di ciascuna zona, stabilito dal regolamento degli istituti di partecipazione popolare, per dibattere problemi riguardanti ciascuna zona.

2. Si applicano le disposizioni di cui all' art. 14.

Art. 17 - Istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco, che ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti organi e uffici.

2. Entro novanta giorni il Sindaco, comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

Nel caso di più firmatari, la comunicazione è fatta al primo di loro.

3. Nel caso in cui le istanze, petizioni e proposte provengano da un numero di firmatari pari ad almeno il 15% dei cittadini aventi diritto di voto, le stesse otterranno risposta al primo Consiglio Comunale utile, rispettati i termini di istruttoria di cui al comma 2.

Art. 18 - Difensore civico

1. Il Comune, fatta salva la possibilità di nominare un difensore civico comunale o nell'ambito di convenzioni, associazioni, unioni di comuni o consorzi, fino a quando non si verificherà l'ipotesi di cui sopra, si avvale del difensore civico regionale previsto dalla Legge della Regione Veneto con la quale stipula la convenzione prevista dalla Legge stessa.

2. La competenza ed i poteri esercitati dal difensore civico regionale nei confronti dell'ordinamento regionale sono esercitati nei confronti dell'ordinamento comunale con le modalità stabilite dalla convenzione.

Capo II - Referendum consultivo e propositivo

Art. 19 - Titolarità e ambito di esercizio

1. L' indizione di referendum consultivi e propositivi, su materie nelle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti gli interessi dell' intero Comune, può essere richiesta dal quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. E' inammissibile il referendum nelle seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;

b) personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;

c) regolamento del Consiglio Comunale;

d) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

e) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;

f) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla normativa in vigore;

g) pareri richiesti da disposizioni di Legge;

h) oggetti sui quali sono stati assunti provvedimenti deliberativi di impegno di spesa che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi;

i) localizzazione di opere, servizi, infrastrutture, quando la scelta possa comportare conflitti di interessi fra cittadini residenti in diverse zone del Comune.

3. Nel caso in cui debba essere programmata un'opera pubblica d'importo superiore al diecipercento del totale generale del bilancio, la procedura deve iniziare con proposta approvata con deliberazione di Giunta comunale che rimane ferma venti giorni al fine di dare la possibilità di presentare eventuali quesiti referendari. Nel caso in cui, però, detta procedura non dovesse in sintonia con termini e tempi per l'ottenimento del finanziamento dell'opera, sarà il Consiglio comunale a decidere definitivamente se perseguire l'iniziativa referendaria oppure farne a meno ed approvare, comunque, la proposta di deliberazione avanzata dalla Giunta comunale.

4. Non possono essere svolti referendum su materie o oggetti sui quali si sia tenuto in precedenza altro referendum, se non siano trascorsi almeno cinque anni.

5. La deliberazione o la richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intelligibili e in modo tale da consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.

Art. 20 - Comitato promotore

1. Al fine di raccogliere le sottoscrizioni necessarie, i promotori del referendum, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, al segretario Comunale, per depositare la richiesta di promozione del referendum, che ne dà atto a verbale, che viene rilasciato in copia ai promotori.

Art. 21 - Giudizio preventivo di ammissibilità

1. Una commissione, nominata dal Consiglio Comunale e composta dal Segretario Generale e da due esperti scelti con le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione popolare, giudica la ammissibilità del referendum ai sensi dell'articolo 19, entro venti giorni dal deposito della richiesta di cui all'art. 20.

2. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall'art. 19, comma 5, la commissione invita il comitato promotore a riformularli entro sessanta giorni.

3. La commissione comunica la propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum al Sindaco ed al comitato promotore.

Art. 22 - Raccolta delle sottoscrizioni

1. Qualora la decisione della commissione di cui all'art. 21 sia di ammissibilità, il comitato promotore deve provvedere alla raccolta delle sottoscrizioni, con le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione popolare, entro il termine di tre mesi.

2. La commissione di cui all'art. 21 verifica se il numero delle sottoscrizioni sia superiore o eguale a quello stabilito all'art. 19, comma 1, e lo comunica al Sindaco nei termini stabiliti dal regolamento sopra citato.

Art. 23 - Svolgimento del referendum

1. Qualora il numero delle sottoscrizioni sia eguale o superiore a quello stabilito all'art. 19, comma 1, il Sindaco indice il referendum, fissando la data della sua effettuazione.

2. Il referendum si tiene nel mese di maggio o nel mese di ottobre immediatamente successivo alla raccolta, sempre che siano trascorsi almeno due mesi dal ricevimento degli atti della commissione, di cui al comma 2 dell'art. 22.

Art. 24 - Modalità per lo svolgimento del referendum

1. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare disciplina, facendo riferimento alle disposizioni stabilite per lo svolgimento dei referendum nazionali o regionali, in quanto compatibili, e attenendosi a criteri di semplificazione ed economicità del procedimento:

a) l' ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all'art. 23, comma 2;

b) la pubblicità e la propaganda;

c) le modalità di accertamento dell'identità dei votanti, restando esclusa la consegna dei certificati elettorali;

d) le caratteristiche della scheda elettorale;

e) la composizione e i compiti della commissione chiamata a verificare l'esito del referendum, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore;

f) il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali e la composizione dei seggi;

g) le modalità della consultazione, da tenersi nell'arco di una sola giornata, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

Art. 25 - Effetti del referendum

1. Qualora al referendum abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto e se propositivo, la proposta abbia ottenuto la metà più uno dei voti espressi, il Sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo.

Titolo II - Organi del Comune

Capo I - Consiglio Comunale

Sezione 1 - Organi del Consiglio

Art. 26 - Organi del Consiglio Comunale

1. Sono organi del Consiglio Comunale: il Presidente e i gruppi consiliari.

Art. 27 - Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dallo Statuto, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco; in caso di parità di voti, l' anzianità è determinata dalla maggiore età anagrafica.

2. In ogni caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 28 - Presidenza delle sedute

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dagli altri assessori, secondo l'ordine di priorità stabilito dal Sindaco nell'atto di nomina purchè eletti.

2. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e gli altri assessori che abbiano titolo per presiedere il Consiglio Comunale, quest'ultimo è presieduto dal Consigliere anziano.

3. Gli assessori non consiglieri non possono presiedere il Consiglio Comunale.

Art. 29 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento interno, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che, richiamati tre volte, reiteratamente violino il regolamento del consiglio comunale impedendo lo svolgimento dei lavori, e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 30 - Composizione dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.

2. Il Sindaco non può appartenere ad alcun gruppo consiliare.

3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

4. Ciascun gruppo designa un capogruppo e ne da comunicazione alla prima riunione utile del Consiglio comunale, successiva a quella di insediamento.

5. Eventuali variazioni intervenute nelle dette designazioni devono essere comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva.

Art. 31 - Conferenza dei capigruppo

1. Il regolamento del consiglio comunale può prevedere che il Sindaco convochi in apposita conferenza i capigruppo consiliari, per sentirne il parere sui tempi e sull'ordine di esame di proposte di iniziativa consiliare, di interrogazioni, di interpellanze, di mozioni, di petizioni popolari di cui all'art. 17.

Art. 32 - Commissioni consiliari , permanenti e speciali

1. Il regolamento del Consiglio Comunale può prevedere commissioni consiliari permanenti e speciali, per l' esame di particolari proposte o problemi di interesse dell'amministrazione.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la composizione e i poteri delle commissioni.

Sezione 2 - Funzionamento del Consiglio comunale

Art. 33 - Adempimenti preliminari dopo le elezioni

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge.

Art. 34 - Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge.

2. Il Consigliere comunale deve comunicare e giustificare adeguatamente la sua assenza alla seduta del Consiglio Comunale al Sindaco o al Segretario Comunale.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere.

Art. 35 - Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 36 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, fissando il giorno e l' ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio Comunale siano programmati per più giorni.

2. L' avviso di convocazione con l'ordine del giorno è portato a conoscenza dei singoli consiglieri e degli assessori non consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa decisione del Sindaco per altra sede nell' ambito del territorio comunale, debitamente pubblicizzata.

Art. 37 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco, che prima di stilarlo può consultare i capigruppo, quando lo reputi opportuno, per stabilire l'ordine di trattazione di proposte di iniziativa consiliare, di mozioni, di interrogazioni, di petizioni popolari.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su proposte di iniziativa consiliare. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dal Sindaco, in attuazione di obblighi di legge o inerenti alla programmazione comunale.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alle interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni.

Art. 38 -Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo comunale rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni lavorativi precedenti la riunione. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicate all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

2. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all' ordine del giorno sono depositate presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione con la relativa documentazione, nei tempi stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale e comunque almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all' obbligo di deposito.

4. Gli emendamenti che comportano un aumento delle spese, o una diminuzione delle entrate, sono sempre depositati entro termini tali da consentire l'apposizione dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge.

5. Il presidente può porre in votazione emendamenti depositati dopo la scadenza dei termini di cui ai commi 3 o 4, se il Segretario esprime parere favorevole; può comunque rinviare ad altra data la discussione o la votazione dell' oggetto.

Art. 39 - Sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza

1. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione i bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali programmatiche, rendiconti della gestione, linee programmatiche di mandato.

2. Sono , invece, sessioni straordinarie tutte la altre, ad eccezione di quelle convocate in via d'urgenza.

Art. 40 - Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, nel verbale devono risultare i nomi dei presenti e degli assenti, giustificati e non giustificati.

3. Ai fini della validità delle sedute, nella determinazione del numero legale, ai sensi di legge, è computato anche il Sindaco.

4. Gli assessori non consiglieri non concorrono a rendere valida la seduta.

Art. 41 - Diritti dei consiglieri

1. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun consigliere ha diritto di prendere visione degli atti del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, con i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

3. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.

4. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei consiglieri.

Art. 42 – Votazioni

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento del consiglio comunale prevedano la votazione per appello nominale.

3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del Consiglio comunale, le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

4. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 43 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 44 - Obbligo di astensione

1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.

2. Il comma 1 si applica anche agli Assessori non Consiglieri, al Segretario Comunale ed al Vice Segretario Comunale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzanti da un consigliere scelto dal presidente.

Art. 45 - Elezioni di persone

1. Qualora la legge o lo statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

2. Qualora la legge, lo statuto o il regolamento del Consiglio comunale prevedano la rappresentanza di minoranze, le candidature sono proposte da ogni capogruppo consiliare per il proprio gruppo e se nella votazione non siano eletti i previsti rappresentanti della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

Art. 46 - Partecipazione alle sedute

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale con il compito di garantire il processo verbale della seduta e di stendere il processo verbale di ogni deliberazione, intervenendo su richiesta del Presidente o di un consigliere per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, oppure per esprimere, sempre su richiesta, il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, lo sostituisce il Vice Segretario.

3. Nel caso in cui il Segretario debba astenersi, in relazione a singoli oggetti, e non sia presente o a sua volta impedito il Vice Segretario, lo sostituisce un consigliere scelto dal presidente.

Art. 47 - Verbalizzazione delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio Comunale è redatto processo verbale integrale, consistente nella registrazione integrale della seduta, che viene conservata agli atti della Segreteria comunale a disposizione di chi ne faccia legittima richiesta.

Sezione 3 - Attività deliberativa del Consiglio Comunale

Art. 48 - Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta Comunale, a ciascun consigliere, ai cittadini, nel numero e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. L'iniziativa del bilancio annuale, del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, dei piani e dei programmi, spetta alla Giunta Comunale.

3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento del Consiglio comunale.

4. I consiglieri o il comitato di cittadini, promotore della proposta, hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo, per quanto riguarda gli aspetti di legittimità e contabili delle proposte.

Art. 49 - Esame di fattibilità

1. Ai piani e ai programmi presentati al Consiglio Comunale possono essere allegate una o più relazioni tecniche, predisposte dal personale comunale o da esperti, che illustrano la fattibilità dei piani o dei programmi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la loro realizzazione.

Art. 50 - Votazione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Quando lo richieda la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale si pronuncia con un unico voto sull'intero testo o su parte di esso, compresi gli emendamenti che la Giunta stessa abbia dichiarato di accogliere.

Art. 51 - Verbale di deliberazione

1. Di ciascuna deliberazione del Consiglio Comunale è redatto verbale, contenente: la relazione introduttiva e la proposta del titolare dell'iniziativa; gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, con l'esito delle votazioni; i nomi degli intervenuti nella discussione; il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli di astensione; le dichiarazioni di voto, ove rese.

2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta, e dal Segretario Comunale o da colui che lo ha sostituito.

3. Il Consiglio comunale approva i processi verbali delle deliberazioni nei tempi e con le modalità stabiliti dal proprio regolamento.

Sezione 4 - Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale

Art. 52 - Discussioni varie

1. Fatta salva la priorità degli oggetti proposti dal Sindaco o dalla Giunta Comunale, il Consiglio Comunale può discutere su temi che interessano l'amministrazione comunale nei limiti di tempo e con le modalità stabiliti dal proprio regolamento.

Art. 53 - Interrogazioni, interpellanze

1. Ciascun consigliere può presentare interrogazioni a risposta immediata o a risposta scritta, e interpellanze, la cui disciplina è dettata dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 54 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta al Consiglio Comunale riferita alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune.

2. La mozione si conclude con una risoluzione approvata dal Consiglio Comunale nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 55 - Elezioni o nomine

1. Le nomine o le designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti o organi interni o esterni al Comune sono di competenza del Consiglio comunale ogni qualvolta la legge preveda la rappresentanza anche delle minoranze, o disponga espressamente che si proceda alla nomina o alla designazione di rappresentanti del Consiglio Comunale.

2. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge, dallo statuto o dalla deliberazione del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine. Il Consiglio dà atto dell'avvenuta verifica.

3. La presentazione di candidature da sottoporre al Consiglio deve essere accompagnata da un curriculum dei candidati, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale, il quale disciplina altresì le modalità del dibattito relativo.

4. Le dimissioni dei rappresentanti di cui al comma 1 sono irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa sostituzione.

5. La revoca dei rappresentanti di cui al comma 1 è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espresso in forma palese. 

6. Quando il Consiglio Comunale deve procedere all'elezione di persone deve rispettare il principio di pari opportunità tra i sessi, salvo che la candidatura provenga da soggetti esterni al Comune, ovvero si debba procedere nel rispetto del principio di proporzionalità tra i gruppi consiliari oppure infine nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.

Art. 56 - Controllo sull'attività svolta dai rappresentati del Comune in altri enti

1. I rappresentati del Comune presso enti, associazioni, organi, su richiesta del Consiglio comunale, presentano una relazione sull'attività svolta.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità del dibattito relativo e determina i casi in cui esso può concludersi con un voto.

Sezione 5 - Rapporti del Consiglio e della Giunta Comunali con il Sindaco

Art. 57 - Discussione programma di governo e verifica periodica sua attuazione

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dell'art. 193 del TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 58 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni divengono irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 59 - Cessazione di componenti della Giunta Comunale

1. La decadenza dei singoli assessori, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco.

2. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e producono ogni effetto di legge qualora, entro il termine di dieci giorni dalla loro acquisizione al protocollo del Comune, il Sindaco non le respinga; indi le comunica al consiglio comunale contestualmente alla comunicazione delle nuove nomine.

3. Qualora le dimissioni vengano respinte, la loro reiterazione entro cinque giorni produce effetti immediati dalla data della protocollazione.

4. La revoca di ciascun assessore, disposta dal Sindaco, è comunicata al Consiglio Comunale contestualmente alla comunicazione delle nuove nomine.

Capo II – Sindaco

Art. 60 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, esercita le seguenti:

a) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta comunale, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;

b) concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendano rendere, impegnando la politica generale del Comune;

c) distribuisce tra i membri della giunta gli affari sui quali la giunta comunale deve deliberare, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;

d) convoca periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori delegati ai vari settori, il segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario e gli impiegati interessati per la verifica dello stato di attuazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo e dei programmi approvati dal consiglio comunale;

e) rappresenta il Comune in giudizio e firma il mandato di lite;

f) adotta gli atti di richiesta di finanziamento, sovvenzioni, contributi rivolti allo Stato, alla Regione ed ad altri enti, che la legge, lo statuto ed i regolamenti non attribuiscono alla competenza del segretario comunale o dei responsabili di area;

g) opera le nomine e le designazioni, diverse da quelle attribuite alla competenza del consiglio comunale;

h) impegna e ordina spese su fondi appositamente indicati in bilancio, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità;

i) adotta gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali, che lo statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del segretario comunale o dei responsabili di area;

l) indirizza ai consiglieri delegati, di cui al successivo art. 62, comma 4, le direttive politiche ed amministrative in attuazione di atti e provvedimenti comunali, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di gestione della politica generale del Comune e li può convocare periodicamente, singolarmente o in apposite conferenze interne di servizio.

Art. 61 - Vice sindaco e Assessore Anziano

1. Il Sindaco nomina un assessore quale vice sindaco, che lo sostituisca in via generale nei casi previsti dalla legge.

2. Salve diverse disposizioni della legge o dello statuto, in caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso, assenza, del vice sindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore anziano.

Art. 62 - Deleghe del Sindaco quale capo dell'amministrazione ed autorità locale

1. Il sindaco può delegare ai singoli assessori funzioni di sovrintendenza sugli uffici e sui servizi individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

2. Il sindaco può delegare ai singoli assessori, al segretario generale, ai responsabili dei settori/incaricati di posizione organizzativa, la trattazione di affari e l'adozione degli atti nelle materie attribuite alla sua competenza, anche quale autorità locale, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dovere provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.

3. Il Sindaco, ferma restando la disciplina dei singoli enti, può delegare agli assessori, ai consiglieri comunali la propria partecipazione, in quanto rappresentante legale del Comune, in assemblee e organi di società e di altri enti partecipati.

4. Il sindaco può delegare uno o più consiglieri comunali all'assolvimento di compiti specifici, diversi da quelli indicati al comma 3, che non abbiano rilevanza esterna.

Art. 63 - Deleghe del sindaco quale ufficiale del governo

1. Il sindaco può delegare l'esercizio di funzioni di ufficiale del governo agli assessori, ai consiglieri comunali, al segretario generale, a impiegati del Comune, nei limiti consentiti dalla legge.

2. L'atto di delega è comunicato al Prefetto.

Art. 64 - Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe di cui al presente capo conservano efficacia sino alla vacanza della carica di Sindaco.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, le deleghe di cui al presente capo sono rilasciate dal vice sindaco.

Art. 65 - Nomine o designazioni da parte del Sindaco

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, non di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della legge e dello Statuto, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

2. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge, dallo statuto o dal provvedimento del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine. La Giunta Comunale dà atto dell'avvenuta verifica.

3. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualsiasi causa comporta l'automatica decadenza delle nomine o designazioni di cui al comma 1.

4. Le dimissioni delle persone di cui al comma 1 diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Sindaco. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le sostituzioni.

Capo III - Giunta comunale

Art. 66 – Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero variabile di assessori sino al massimo consentito dalla legge in base ad autonoma determinazione del sindaco.

2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio.

3. Nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento, la giunta comunale esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori, invitando il Sindaco, se del caso, a provvedere ad eventuali revoche e sostituzioni.

Art. 67 - Assessore anziano

1. E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto, l'assessore designato come tale, secondo l'ordine di priorità stabilito dal Sindaco nell'atto di nomina.

2. In caso di assenza o impedimento dell'assessore anziano, è considerato tale l'assessore presente che segue nell'ordine di priorità di cui al comma 1.

Art. 68 – Competenze

1. Spetta alla giunta comunale l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti attuativi dello statuto, attribuite al Sindaco o al segretario comunale o, ove la legge lo consenta, agli impiegati responsabili di uffici e servizi.

2. Nell'ambito degli atti di amministrazione riservati dalla legge alla competenza della giunta comunale, spetta a questa deliberare:

a) l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche;

b) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive nei limiti previsti dal codice dei contratti e relativo regolamento di attuazione;

c) le locazioni attive e passive;

d) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili;

e) le transazioni ed ogni altro contratto che la legge o lo statuto non riservi alla competenza del Consiglio Comunale;

f) i prelevamenti dal fondo di riserva, in base a quanto previsto dal regolamento comunale di contabilità;

g) la programmazione generale annuale delle contribuzioni ad associazioni o enti;

h) le indennità, i compensi ed i rimborsi, ad eccezione di quelli che la legge riserva alla competenza del Consiglio Comunale;

i) le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi;

l) gli atti deliberativi in materia di toponomastica.

3. Nei casi consentiti dalla legge, spetta alla Giunta adottare le deliberazioni in via d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro sessanta giorni.

Art. 69 - Convocazione e ordine del giorno

1. La Giunta Comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce.

2. Il Sindaco può ordinare che in caso di sua assenza o impedimento la convocazione possa essere disposta anche dal Segretario o dal Vice Segretario.

Art. 70 – Presidenza

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

2. Qualora non siano presenti il Sindaco o il Vice Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dall'assessore anziano.

Art. 71 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.

2. La Giunta Comunale, su invito del Sindaco, può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

Art. 72 - Validità delle sedute

1. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; la maggioranza non è richiesta quando non si tratti di assumere provvedimenti deliberativi.

Art. 73 - Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa il Segretario Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario.

2. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta Comunale, nonché di stendere il processo verbale delle deliberazioni.

Art. 74 - Verbalizzazione delle deliberazioni

1. Il processo verbale delle deliberazioni della Giunta comunale contiene: l'oggetto; la premessa introduttiva e normativa; la proposta ed il dispositivo delle deliberazioni; il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione.

2. Il processo verbale della deliberazione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 75 - Presentazione delle proposte di deliberazione

1. La Giunta Comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore.

2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.

Art. 76 - Votazioni e validità delle deliberazioni

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.

2. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei votanti.

Art. 77 - Obbligo di astensione

1. Il Sindaco e gli assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.

2. Il comma 1 si applica anche al Segretario e al Vice Segretario, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un assessore scelto dal presidente.

Titolo III - Organizzazione del Comune

Capo I - Erogazione dei servizi e forme associative

Sezione 1 - Principi generali

Art. 78 - Erogazione dei servizi

1. Il Comune promuove e favorisce, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, la collaborazione con soggetti pubblici o privati per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di iniziative in campo economico o sociale.

2. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può assumere l'esercizio diretto di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza.

3. Il Comune può gestire direttamente i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e dallo statuto che assicurano la migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio.

4. La deliberazione di concessione a terzi di servizi pubblici è corredata da un capitolato per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento in concessione e dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al Comune.

5. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi e alla partecipazione in società, a richiesta del Sindaco, sono corredate da una relazione del responsabile del settore economico-finanziario che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

Art. 79 - Forme associative

1. Per perseguire scopi di pubblica utilità, e per erogare i servizi in modo ottimale, il Comune può costituire società, partecipare a consorzi o unioni, stipulare convenzioni, approvare accordi di programma con i soggetti, le modalità ed i limiti previsti dalla legge.

2. Il Comune negli organismi di cui al comma 1 è rappresentato dal Sindaco o da suo delegato.

Art. 80 - Controllo sulla partecipazione a forme associative o societarie

1. Il Sindaco o chi è da esso delegato a rappresentarlo negli organismi di cui agli articoli 78 o 79 riferisce, a richiesta del Consiglio comunale, sull'andamento degli stessi organismi cui il Comune partecipa.

Art. 81 - Controllo di qualità

1.         Il Comune può svolgere indagini sulla qualità dei servizi erogati, anche stipulando a tal fine apposite convenzioni con esperti o società specializzate.

Sezione 2 – Aziende

Art. 82 - Costituzione di aziende

1.         Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può valersi di aziende speciali.

Art. 83 - Consiglio di amministrazione

1. Lo statuto dell'Azienda stabilisce il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione che non può essere superiore a cinque, compreso il Presidente e dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

2. Si applica l'art. 65.

3. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica competenza e la professionalità del candidato.

4. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi dell'azienda.

Art. 84 - Nomina del direttore

1. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del vice direttore.

Art. 85 - Revoca del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Sindaco può revocare il presidente e gli amministratori, o taluno di essi, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di contrasto con gli indirizzi degli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, o di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'azienda.

2. Del provvedimento di revoca viene data motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 86 - Rapporti con il Comune

1. Sono atti fondamentali dell'azienda il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio Comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sezioni rispettivamente dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.

3. Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili e programmatori dell'azienda con quelli del Comune.

Art. 87 - Approvazione dello statuto

1. Lo statuto dell'azienda deve uniformarsi ai principi di unitarietà con gli indirizzi generali del Comune, assicurata dal presidente dell'azienda, di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e i poteri di gestione attribuiti al direttore e ai dirigenti, di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione dell'azienda.

2. Lo statuto dell'azienda è approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Sezione 3 – Istituzioni

Art. 88 - Costituzione delle istituzioni

1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune si può valere di istituzioni.

2. Ciascuna istituzione è disciplinata da un regolamento, approvato unitamente all'atto costitutivo dell'istituzione stessa.

3. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

Art. 89 - Consiglio di Amministrazione

1. Il regolamento dell'istituzione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 65, 83, comma 3 e 85.

Art. 90 - Nomina del direttore

1. Il direttore è nominato con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione.

Art. 91 - Rapporti con il Comune

1. Sono atti fondamentali dell'istituzione il piano-programma, il bilancio annuale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio Comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.

Art. 92 - Regolamento dell'istituzione

1. Il regolamento disciplina le competenze degli organi, le caratteristiche del servizio sociale, e le prestazioni da rendere, i criteri relativi all'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e del personale e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.

2. Il regolamento disciplina altresì le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili dell'istituzione con quelli del Comune.

3. Il regolamento, garantendo l'autonomia gestionale dell'istituzione, disciplina l'esercizio sulla stessa della vigilanza del Comune e la verifica dei risultati della gestione.

Capo II - Organizzazione del personale

Art. 93 - Principi organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.

2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario comunale.

3. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

4. Il Comune promuove programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento del personale al fine di assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali alle esigenze di efficienza e di economicità dell'amministrazione.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi prevede strumenti per la verifica e valutazione della produttività degli uffici e dei dipendenti comunali.

Art. 94 – Organizzazione

1. La struttura organizzativa del comune è articolata in aree, servizi ed unità operative autonome individuate e normate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il sindaco nomina i responsabili delle aree; attribuisce e definisce gli incarichi di alta specializzazione, sentito il parere del segretario comunale, in base a criteri di professionalità e di esperienza acquisita.

3. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al 2 comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 95 – Responsabilità

1. Il Segretario e i responsabili delle aree funzionali rispondono dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi del Comune e dei programmi da questi approvati.

2. Il responsabile di ciascuna area funzionale può individuare un responsabile vicario.

Art. 96 - Responsabile del procedimento

1. Il regolamento dei procedimenti amministrativi individua per ciascun tipo di procedimento l'area funzionale, il responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché il responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 97 - Competenze del Segretario

1. Il segretario generale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ovvero conferitegli in via temporanea dal Sindaco.

2. Il segretario generale svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

a)         può partecipare, come componente esperto, alle commissioni di reclutamento del personale, alle commissioni giudicatrici di appalti di lavori, forniture e servizi;

b)         fornisce supporto giuridico - amministrativo alla dirigenza e alle strutture organizzative per l'emanazione degli atti di competenza, anche con pareri scritti e può formulare osservazioni in merito alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti delle proposte di provvedimenti di competenza degli organi di governo, su richiesta di questi ultimi o di sua iniziativa;

c)         sovrintende alla stesura dello statuto comunale e dei regolamenti e alle relative modificazioni;

d)         sovrintende allo svolgimento dei compiti dei responsabili di area e ne coordina la relativa attività;

e)         può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

f)          provvede all'emanazione di direttive ed ordini;

g)         partecipa e sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;

h)         svolge le funzioni di presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Art. 98 - Competenze dei responsabili di area

1. Ai responsabili di area spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con potere di delega di atti e/o attività nei confronti del personale della propria area.

2. Gli atti adottati dai responsabili di area, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, prendono il nome di determinazioni e devono essere corredate dal parere di regolarità tecnica da parte di colui che ne ha curato l'istruttoria, tranne il caso in cui questi coincida con il responsabile di area, e, dietro specifica richiesta, del parere di conformità da parte del segretario generale.

3. Le determinazioni comportanti spese devono altresì riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che le rende in tal modo esecutive.

4. Le determinazioni devono essere pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni e sono comunicate, ad ogni seduta, alla giunta comunale.

5. In particolare, i responsabili di area svolgono funzioni e compiti così come previsti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Capo III – Controlli

Art. 99 - Controllo Interno

1. Il controllo di gestione è esercitato dal responsabile dell'area economico finanziaria, con riferimento al raggiungimento degli obbiettivi programmati nei modi e con le forme di cui al regolamento di contabilità.

2. Lo stesso regolamento disciplina la rilevazione dei costi degli uffici e dei servizi e definisce modelli di scritture contabili che possono affiancare quelle previste dalla legge in materia di contabilità dei Comuni.

3. La rilevazione dei costi prevede la raccolta dei dati gestionali imputabili ad ogni centro di responsabilità, onde pervenire alla valutazione della efficienza, della efficacia ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obbiettivi programmati.

Art. 100 - Funzioni e poteri del revisore dei conti

1. Compete al revisore dei conti il controllo sulla gestione contabile, finanziaria ed economica dell'ente.

2. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge o dallo statuto, il revisore dei conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, disporre l'audizione di impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, sentire il Sindaco e gli assessori, sentire rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto o consorzio.

3. Può presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale, e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo e con la Giunta Comunale.

4. Il revisore ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Comunale e, in relazione a singoli oggetti per i quali faccia richiesta, della Giunta Comunale. Può, su richiesta indirizzata al presidente di ciascun collegio, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 101 - Trasmissione elenco delle deliberazioni della Giunta comunale ai capigruppo consiliari

1. Il Segretario è responsabile della trasmissione dell'elenco delle deliberazioni della Giunta comunale ai capigruppo consiliari.

 Titolo IV -Revisione dello statuto, disposizioni transitorie e finali

Art. 102 - Revisione dello statuto

1. Le proposte di revisione o modifica dello statuto sono di competenza del Consiglio Comunale che le approva con le maggioranze previste per legge.

2. L'iniziativa della revisione dello statuto appartiene a ciascun consigliere comunale ed alla Giunta comunale.

3. Almeno una volta nel corso del mandato amministrativo il consiglio comunale verifica l'attuazione dello statuto, nonché i problemi posti dall'applicazione dello stesso, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 103 - Vigore dei regolamenti vigenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

Art. 104 - Revisione dei regolamenti vigenti

1. Una commissione tecnica, presieduta dal Segretario comunale, è nominata dal Sindaco, all'inizio di ogni mandato amministrativo, col compito di formulare proposte di modifica dei regolamenti vigenti, alla luce di mutamenti legislativi o giurisprudenziali, o ai fini di coordinamento con altri regolamenti, o per ragioni di opportunità.

 

INDICE

Principi Fondamentali

1. Finalità.

2. Tutela del territorio e politica ecologica.

3. Attività produttive.

4. Servizi Sociali.

5. Patrimonio storico, artistico, culturale.

6. Programmazione.

7. Partecipazione, informazione e accesso alle strutture.

8. Collaborazione con altri enti.

9. Stemma e gonfalone.

Titolo I - Istituti di partecipazione

Capo I - Rapporti con la comunità locale

10. Rapporti tra Comune e associazioni.

11. Consulta giovanile

12. Partecipazione alla formazione di atti.

13. Disciplina dei procedimenti.

14. Consultazione dei cittadini.

15. Assemblee generali della popolazione.

16. Assemblea di zona della popolazione.

17. Istanze, petizioni e proposte.

18. Difensore civico.

CAPO II - Referendum consultivo e propositivo

19. Titolarità e ambito di esercizio.

20. Comitato promotore.

21. Giudizio preventivo di ammissibilità.

22. Raccolta delle sottoscrizioni.

23. Svolgimento dei referendum.

24. Modalità per lo svolgimento dei referendum.

25. Effetti dei referendum.

Titolo II - Organi del comune

Capo I - Consiglio comunale

Sezione 1 - Organi del Consiglio

26. Organi del Consiglio Comunale.

27. Consigliere anziano.

28. Presidenza delle sedute.

29. Compiti del Presidente.

30. Composizione dei gruppi consiliari.

31. Conferenza dei capigruppo.

32. Commissioni consiliari permanenti e speciali.

Sezione 2 - Funzionamento del Consiglio comunale

33. Adempimenti preliminari dopo le elezioni.

34. Dimissioni e decadenza dei consiglieri.

35. Regolamento del Consiglio Comunale.

36. Convocazione del Consiglio Comunale.

37. Ordine del giorno.

38. Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte.

39. Sessioni ordinarie, straordinarie ed in via di urgenza.

40. Pubblicità e validità delle sedute.

41. Diritti dei consiglieri.

42. Votazioni.

43. Validità delle deliberazioni.

44. Obbligo di astensione.

45. Elezioni di persone.

46. Partecipazione alle sedute.

47. Verbalizzazione delle sedute.

Sezione 3 - Attività deliberativa del Consiglio comunale

48. Iniziativa delle proposte di deliberazione.

49. Esame di fattibilità.

50. Votazione delle proposte.

51. Verbale di deliberazione.

Sezione 4 - Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale

52. Discussioni varie.

53. Interrogazioni, interpellanze.

54. Mozioni.

55. Elezioni o nomine.

56. Controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri enti.

Sezione 5 - Rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta comunale.

57. Discussione del programma di governo e verifica periodica della sua attuazione.

58. Dimissioni del Sindaco.

59. Cessazione dei componenti della Giunta Comunale.

Capo II - Sindaco

60. Competenze del Sindaco.

61. Vice Sindaco e Assessore Anziano.

62. Deleghe del Sindaco quale capo dell'Amministrazione ed autorità locale.

63. Deleghe del Sindaco quale ufficiale di governo.

64. Efficacia delle deleghe.

65. Nomina o designazione da parte del Sindaco.

Capo III - Giunta comunale

66. Composizione.

67. Assessore anziano.

68. Competenze.

69. Convocazione e ordine del giorno.

70. Presidenza.

71. Pubblicità delle sedute.

72. Validità delle sedute.

73. Partecipazione alle sedute.

74. Verbalizzazione delle deliberazioni.

75. Presentazione delle proposte di deliberazione.

76. Votazione e validità delle deliberazioni.

77. Obbligo di astensione.

Titolo III - Organizzazione del Comune

Capo I - Erogazione dei servizi e forme associative

Sezione 1 - Principi generali

78. Erogazione dei servizi.

79. Forme associative.

80. Controllo sulla partecipazione a forme associative o societarie.

81. Controllo di qualità.

Sezione 2 – Aziende

82. Costituzione di aziende.

83. Consiglio di amministrazione.

84. Nomina del direttore.

85. Revoca del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.

86. Rapporti con il Comune.

87. Approvazione dello statuto.

Sezione 3 - Istituzioni

88. Costituzione delle istituzioni.

89. Consiglio di Amministrazione.

90. Nomina del direttore.

91. Rapporti con il Comune.

92. Regolamento dell'istituzione.

Capo II - Organizzazione del personale

93. Principi organizzativi.

94. Organizzazione.

95. Responsabilità.

96. Responsabile del procedimento.

97. Competenze del Segretario.

98. Competenze dei responsabili di area.

CAPO III

CONTROLLI

99 Controllo Interno.

100 Funzioni e poteri del revisore di conti.

101 Trasmissione elenco delle deliberazioni della giunta Comunale ai capigruppo consiliari.

TITOLO IV Revisione dello Statuto, disposizioni transitorie e finali

102 Revisione dello statuto

103 Vigore dei regolamenti vigenti.

104 Revisione dei regolamenti vigenti.

Il Sindaco Giacomin Stefano

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