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Bur n. 34 del 12 aprile 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BELLUNO)

Delibera Consiglio comunale n. 28 del 18 settembre 2012

Integrazione art. 51 "Referendum consultivo" dello Statuto Comunale.

Art. 51
Referendum consultivo

1) L’Amministrazione Comunale riconosce il Referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.

2) II Sindaco indice il Referendum consultivo, previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne stabilisce l’ammissibilità, a maggioranza assoluta di voti, quando lo richieda il 30 % dei cittadini residenti nel Comune.

3) Hanno diritto di partecipare al Referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4) Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione di interesse generale.

5) Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale fatte salve quelle in materia di tributi locali, di norme statutarie, quelle che risultino avere un contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale.

6) Per l’ammissibilità di quesiti referendari e quindi sulla conseguente indizione di referendum consultivo e’ istituita un’apposita commissione composta da consiglieri esperti nominati dal Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza della richiesta referendaria e delle firme raccolte, relazionare al Consiglio Comunale che delibererà sull’ammissibilità del referendum consultivo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

7) Non puo’ essere proposto un referendum consultiva una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.

8) È fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi 5 anni.

9) Il referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell’apposita commissione, qualora il Consiglio Comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio Comunale.

10) Le modalità di svolgimento del referendum (i tempi, i modi, i quorum per le validità delle consultazioni, la proclamazione dei risultati) dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.

11) Il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito all’argomento entro 30 giorni dal compimento delle operazioni referendarie.

12) L’Amministrazione comunale si impegna a rispettare la volontà espressa dai referendum passati e futuri assumendo tutte le azioni che le competono a sostegno di quanto deciso dalla maggioranza dei cittadini.

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