Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 105 del 21 dicembre 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE (VERONA)

STATUTO COMUNALE APPROVATO CON DCC N. 7 DEL 27/09/2012

Statuto comunale approvato con deliberazione consiglio comunale n. 7 del 27 settembre 2012.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di San Mauro di Saline, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle Leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2

Finalità e compiti

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori degli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell’Amministrazione.

3. Il Comune riconosce la cultura, patrimonio inalienabile dei cittadini e valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione.

4. Il Comune deve concorrere a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura ed adotta misure atte a garantire la possibilità a tutti i giovani di accesso alla scuola di ogni ordine e grado.

5. Il Comune assume quale valore fondamentale per la predisposizione di piani e programmi dell’Amministrazione la promozione del rapporto tra famiglia e territorio.

6. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori sociali, etici e morali propri dell’istituzione familiare.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto. A tal fine potrà avvalersi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 11,11 confinante con i comuni di Velo Veronese, Badia Calavena, Tregnago, Verona, Roverè Veronese.

2. Il palazzo civico, sede comunale è ubicato nel Capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede del Comune. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle contrade della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

Art. 6

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

2. L’uso e la riproduzione di tali simboli devono in ogni caso essere autorizzati dalla Amministrazione Comunale.

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione. Perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, Regionale e Statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Per atti fondamentali si intendono gli atti normativi e regolamentari di programmazione, di pianificazione territoriale e degli atti organizzativi generali.

6. Ispira la propria azione:

- Al principio di solidarietà;

- Al rispetto della persona;

- Alla garanzia delle fondamentali libertà;

- Alla tutela dei diritti del bambino sanciti dalle carte internazionali e dalla legislazione nazionale.

Art. 10

Commissioni e loro attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire con criterio proporzionale alla sua composizione, nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Compito delle commissioni è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi ultimi lo richiedano.

6. Gli organi ed uffici del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 11

Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 12

Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 gg. dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 gg. dalla convocazione.

2. È convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- Convalida degli eletti;

- Giuramento del Sindaco;

- Nomina della Commissione Elettorale.

2.1 Entro 60 gg. dalla data di proclamazione degli eletti il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte l’anno per l’esame e l’approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

4. Deve essere inoltre riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 13

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria, straordinaria o d’urgenza, con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

2. Nel caso di convocazione ordinaria l’avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

3. Nel caso di convocazione straordinaria o d’urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a tre giorni o 24 ore.

4. Le modalità di consegna dell’avviso di convocazione sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio che provvederà che la stessa possa essere effettuata mediante consegna diretta all’interessato o ad un suo incaricato presso la residenza o il domicilio eletto.

5. La consegna potrà comunque essere effettuata tramite posta raccomandata o mezzi telematici, intendendo come avvenuta al momento della spedizione.

Art. 14

Ordine del giorno del sedute

1. L’avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all’albo pretorio insieme all’ordine del giorno.

2. L’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno.

Art. 15

Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il regolamento può stabilire i limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 16

Voto palese e voto segreto

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonchè di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l’esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 17

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Il numero minimo dei Consiglieri necessario alla validità delle sedute è determinato dal regolamento nella misura della metà e di un terzo dei Consiglieri assegnati per le sedute, rispettivamente di prima e seconda convocazione.

2. In tale numero non è computato il Sindaco.

Art. 18

Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 19

Astenuti e schede bianche o nulle

1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto, previa motivazione, è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell’urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 20

Consigliere anziano

1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o il regolamento facciano riferimento al consigliere anziano, s’intende tale consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore.

Art. 21

Diritti e poteri dei Consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:

- il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

- la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

- il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l’esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l’ausilio tecnico del Segretario Comunale.

3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 22

Doveri dei Consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell’intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute di Consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.

3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 23

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati almeno da tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 24

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni del Consigliere sono indirizzate al Consiglio e presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d’atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazioni delle dimissioni.

Art. 24 bis

Decadenza della carica di Consigliere

1. La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale può essere disposta, sentito l’interessato, dal Consiglio a maggioranza assoluta dei membri assegnati in caso di assenza senza giustificazione per almeno tre sedute consecutive.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE PRIMA

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 25

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore ad un quarto dei consiglieri assegnati, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 26

Assessori esterni al Consiglio

1. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

2. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

3. Il documento programmatico deve indicare le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta degli assessori esterni.

Art. 27

Incompatibilità

1. Non possono essere nominati assessori di ascendenti e discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutivi.

Art. 28

Indirizzi generali di Governo

1. Entro 60 giorni dalla data di convalida degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 29

Dimissioni, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 30

Mozioni di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare il Sindaco.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l’ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

SEZIONE SECONDA

ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 31

Competenze generali della Giunta

1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’Amministrazione del Comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale e che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 32

Attribuzioni

1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:

a. L’adozione relativa agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.

b. L’adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del trattamento economico del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio.

c. Le determinazioni dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione.

d. Le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge.

e. La presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo.

f. La determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi.

g. Le proposte di rettifiche IRPEF.

h. Le determinazioni in materia di toponomastica.

i. Le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall’Amministrazione Comunale.

j. Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo.

k. L’indicazione delle proprietà relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni appalti e contratti.

l. L’erogazione di contributi, indennità, compensi rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari.

m. L’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

Art. 33

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l’approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e del Segretario Comunale.

5. La partecipazione alla Giunta può avvenire anche per via telefonica o telematica a condizione che ai membri non presenti fisicamente sia assicurata la possibilità di avere piena conoscenza della discussione e della partecipazione.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 34

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, e rappresenta la Comunità.

Art. 35

Attribuzioni

1. Il Sindaco:

a) Ha la rappresentanza generale del Comune.

b) Sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario.

c) Nomina la giunta e può revocare i componenti.

d) Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

e) Nomina il responsabile di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali.

f) Promuove la conclusione di accordi di programma.

g) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi dal Consiglio e nell’ambito degli eventuali criteri di programmazione indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonchè, d’intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati sul territorio.

h) Rilascia le concessioni ed autorizzazioni edilizie.

i) Convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale.

j) Acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’ente, informazioni ed atti anche riservati.

k) Esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 36

Vice Sindaco

1. Il Sindaco all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco, che lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 37

Incarichi e deleghe agli assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l’istruttoria di determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonchè di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al 3^ grado civile.

2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e delle votazioni.

3. L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 39

Nomine

1. le nomine e le designazioni di rappresentanti non Consiglieri del Comune presso enti, aziende speciali e istituzioni devono avvenire sulla base dell’esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della riunione dell’organo collegiale da cui la nomina deve essere effettuata.

TITOLO II

UFFICI E PERSONALE

Art. 40

Principi organizzativi

1. Il Comune, nell’organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) Accrescere l’efficienza dell’amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli soggetti pubblici.

b) Razionalizzazione del corso del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità del bilancio.

c) Attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

3. Il Comune, con appositi atti generali e regolamenti, disciplina l’organizzazione e la dotazione organica del personale degli Uffici e dei Servizi in base a quanto disposto dalla legge ed al principio della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio, al Sindaco o alla Giunta Comunale, funzione di gestione amministrativa che fa capo al Segretario Comunale ed ai responsabili degli Uffici e Servizi.

4. Attraverso apposito Regolamento il Comune stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economica di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 41

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo ed esercita le seguenti funzioni:

a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

b) Può rogare i contratti in cui l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

c) Esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

2. Al Segretario Comunale possono in particolare essere conferite dal Sindaco le mansioni di direzione dell’Ente di cui all’art. 51 bis legge n. 142/1990 e la dirigenza dell’organizzazione Comunale o dei particolari settori della stessa.

Art. 42

Direzione e responsabilità

1. Fatte salve le attribuzioni conferite al Segretario ai sensi dell’art. 47 Ter, il sindaco può attribuire ai responsabili, individuato dal regolamento di organizzazione, le funzioni di direzione degli uffici e dei servizi ai quali sono attribuite le funzioni previste dall’art. 51 L. n. 142/1990.

2. La copertura di posti di responsabili di Uffici e Servizi potrà essere assicurata anche mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Gli incarichi dirigenziali sono comunque conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e sono revocati nei casi di legge.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 43

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali, e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio di una società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge, ivi comprese le concessioni e le convenzioni da affidarsi a cooperative aventi scopi mutualistici e ad associazioni.

Art. 44

Nomine

1. Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Non possono essere nominati consiglieri comunali, gli assessori i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 45

Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici

1. L’istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.

2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Agli amministratori dell’istituzione si applicano le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

4. Al direttore dell’istituzione competono le responsabilità gestionali. È nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

5. Il Consiglio Comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 46

Partecipazioni a società capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione, unicamente qualora all’interno della società vi sia la partecipazione di Comuni con una popolazione complessiva di almeno 30.000 abitanti.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune ai sensi dell’art. 2548 del codice civile.

Art. 47

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipazione agli accordi di programma per l’azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 48

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative.

1. Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.

Art. 49

Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell’attività, ai quali deve uniformarsi il rappresentante del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull’attività del soggetto di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.

3. La decisione e il voto del rappresentante comunale in merito ad ogni modifica dello statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

TITOLO IV

ISTITUTI A PARTECIPAZIONE

Art. 50

Azione popolare, diritti d’accesso e d’informazione dei cittadini

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale.

3. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli ed associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, salvo l’adempimento previsto dal comma 4 dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l’esercizio più ampio possibile.

Art. 51

Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo

1. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/1990, l’Amministrazione Comunale provvede a dare notizia agli interessati dell’avvio del procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità che verranno indicate nel regolamento.

Art. 52

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità nell’azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative e la cooperazione senza scopo di lucro e con fini di mutualità.

2. Il Comune incoraggia il sorgere delle libere forme associative con disponibilità di strutture, sostegni finanziari erogati con le modalità di cui al regolamento previsto dall’art. 12 della Legge 214/90 e negli altri modi consentiti dalla legislazione in vigore.

3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio e dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Dagli esiti delle consultazioni si da atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e consultazione e può prevedere la presenza di rappresentanza dell’associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l’accesso alle strutture e ai servizi.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni e le cooperative che operano nei settori sociale e sanitario, dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6. Il Comune può stipulare con tali associazioni apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziate, nel rispetto della pluralità e delle peculiarità dell’associazionismo.

7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l’eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell’Associazionismo tenuto presso la Segreteria del Comune. La deliberazione che istituisce l’Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 53

Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. la consultazione viene richiesta da almeno il 30% della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. La consultazione riguarda o l’intera popolazione del comune oppure gli abitanti di una località oppure categorie produttive o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

6. L’Amministrazione comunale può promuovere incontri annuali con i rappresentanti nominati dalle varie contrade per la trattazione di problemi attinenti alle stesse.

Art. 54

Referendum consultivo

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza, deve riguardare una questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- tributi e tariffe

- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

1. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

2. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 35% dei cittadini residenti nel Comune aventi diritto al voto.

3. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 55

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni refendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 56

Istanze, petizioni, e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli ed associati, finalizzati alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro 30 giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 30 giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di partecipazione al primo consiglio comunale, in apertura di seduta in sede di comunicazioni.

Art. 57

Difensore civico

1. Ai fine di garantire l’imparzialità, l’efficienza dell’Amministrazione ed un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale, può nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il difensore civico, la cui carica è gratuita.

1. Il Difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto e non è rieleggibile per un ulteriore mandato.

2. È compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell’Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi interessati i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

3. È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte.

4. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore residente nel comune, avere il titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica e non essere stato candidato nelle elezioni comunali dell’Amministrazione in carica. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.

5. Il Consiglio può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

Art. 58

Difensore civico pluricomunale

1. Più comuni possono accordarsi di nominare un’unica persona, che svolga la funzione di difensore civico per tutti i comuni interessati.

1. Il candidato è designato con voto unanime dall’Assemblea dei Sindaci interessati.

2. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.

3. In tal caso il Comune non procede alla nomina del difensore civico comunale.

4. I rapporti tra i Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

5. Il Consiglio può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, d’accordo con tutti di comuni della circoscrizione dalla Comunità ed assolva le sue funzioni per tutti di cittadini della zona interessata.

6. Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel presente articolo.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 59

Controllo economico interno della gestione

1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti.

1. Il bilancio del comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

2. I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l’espletamento del controllo economico della gestione.

Art. 60

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto.

1. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Il revisore dei conti ha la collaborazione del Segretario Comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.

3. Il revisore dei conti nell’esercizio delle funzioni, può acquisire documenti e dati del Comune.

4. Può inoltre chiedere informazioni, chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società ed altri organismi.

5. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso se richiesto dai Consiglieri o dagli Assessori fornisce spiegazioni sulla propria attività.

6. Il revisore dei conti può domandare al Sindaco di effettuare comunicazione al Consiglio o alla Giunta.

Art. 61

Motivazioni delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, nell’esame dei bilanci, dei piani dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 62

Disposizioni finali

1. Il presente statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.

*****

Il Sindaco Italo Bonomi

Torna indietro