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Bur n. 99 del 30 novembre 2012


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI MONTE DI MALO (VICENZA)

Decreto n. 967 del 30 ottobre 2012

Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 42bis del DPR 327/2001.

Premesso:

  • che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 05.12.1988, esecutiva, veniva approvato il progetto relativo ai lavori "Completamento della rete idrica nel capoluogo e frazioni e costruzione di un serbatoio idrico in località Convento";

  • che con contratto n. 474 di rep. in data 01.07.1987 sono stati appaltati i lavori per il potenziamento degli acquedotti comunali del capoluogo Zaini e Martini;

  • durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare con le tubature dell’acquedotto alcune proprietà private nonché acquisire delle aree per la costruzione di 3 serbatoi;

  • con delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 13.12.1988 è stato deliberato di acquisire alcune aree, tra cui il serbatoio denominato "Maistri" al foglio 9 mappale 453, mq 158 di proprietà di Maria Marchioro;

  • con la stessa delibera è stato delegato il notaio Angelo Cirillo di Malo a rogare la cessione volontaria.

Dato atto:

  • che con ricevuta in data 09.02.1989 il Comune di Monte di Malo versava alla Sig.ra Maria Marchioro la somma di £. 948.000, quale corrispettivo per la cessione dei terreni per l’ubicazione opere di presa e serbatoi, per la costruzione dell’acquedotto comunale "Zaini – Martini" nei terreni di proprietà;

  • che, di conseguenza, l’opera pubblica risulta realizzata in assenza di un provvedimento dichiarativo di pubblica utilità, resosi non necessario a seguito di preventivi accordi intercorsi con il proprietario;

Rilevato che dalle visure catastali risulta attualmente proprietaria del terreno la Sig.ra Maria Marchioro e che da indagine effettuata presso lo Studio del Notaio Angelo Cirillo non risulta nessun atto rogato dallo stesso sebbene con nota 465 in data 06.02.1989 il Comune di Monte di Malo abbia trasferito allo stesso notaio tutta la documentazione necessaria alla predisposizione dell’atto;

Visto che successivamente la sig.ra Maria Marchioro, a seguito di donazione di alcune sue proprietà, veniva a conoscenza di essere ancora proprietaria della porzione di terreno in cui era stato costruito l’acquedotto e che, pertanto, procedeva al frazionamento dell’area che diventava, al catasto terreni la particella 872 del foglio 9, di seguito, a cura dell’agenzia del territorio, iscritti al catasto edilizio urbano alla particella 1050, sub 1 del foglio 9

Considerato:

  • che l’opera pubblica garantisce l’approvvigionamento dell’acqua nelle zone basse ed esterne al centro abitato del paese;

  • che risulta preminente l’interesse pubblico alla salvaguardia dell’integrità dell’opera rispetto alla restituzione del bene al privato;

  • che sussiste pertanto, l’interesse pubblico ad acquisire il bene di cui trattasi, costituito dal serbatoio per approvvigionamento dell’acqua;

Dato atto:

  • che con riferimento alle acquisizioni sananti, la Corte Costituzione con propria sentenza n.293 del 04/10/2010, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art.43 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

  • che in particolare, la dichiarazione di incostituzionalità è intervenuta su un aspetto formale (eccesso di delega) e non sui contenuti sostanziali della norma;

  • che, in esito alla predetta sentenza, risulta applicabile e legittimo il ricorso all’art.42bis, laddove in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, il bene può essere acquisito al patrimonio indisponibile dell’Ente a fronte del pagamento di un indennizzo al proprietario;

  • che con lettera del 24/11/2010 prot. 6235, la sig.ra Maria Marchioro chiedeva espressamente di perfezionare gli accordi stipulati nel 1989 in modo da evitare inconvenienti legati alla formale proprietà del terreno (nella fattispecie il preavviso di accertamento di fabbricato ricevuto da parte dell’Agenzia del Territorio);

Ritenuto, per le motivazioni riportate precedentemente di dover procedere all’acquisizione dell’area, ricorrendo all’emanazione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 42bis;

Visto il D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.P.R. 8 giugno n.327 e s.m.i., testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate

decreta


- di acquisire, al patrimonio indisponibile del Comune, l’immobile individuato nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 9 particella N. 1050 di superficie pari a mq.158,00 da ritenersi a tutti gli effetti di legge, trasferiti in proprietà in capo al Comune di Monte di Malo in relazione al disposto dell’art. 42 bis del del T.U. sulle espropriazioni di pubblica utilità;

- di indennizzare la proprietaria Maria Marchioro, MRCMRA25A71E864M, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale è stato calcolato rispettivamente in base alla destinazione urbanistica del terreno e nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, l’interesse del cinque per cento annuo per gli ultimi cinque anni. All’importo così calcolato vengono detratte le somme percepite maggiorate dell’interesse legale. Posto quanto sopra risulta che l’indennizzo è pari alla somma percepita dalla proprietaria Sig.ra Maria Marchioro in data 09.02.1989 e rivalutata ad oggi;

- di notificare il presente decreto alla proprietaria, così come previsto all’art. 11 del d.lgs. 327/2001, che non dovrà essere reso esecutivo così come previsto dall’art.24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto i beni di cui trattasi risultano già nella piena ed incondizionata disponibilità dell’Amministrazione comunale in conseguenza della realizzazione dell’opera pubblica;

- di pubblicare il presente Decreto, esente da bollo, a norma dell’art.22 del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, per estratto sul B.U.R.L.V.E.T; di registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate di Schio; di trascriverlo all’Agenzia del Territorio - Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) e di darne comunicazione alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale; - di dare atto che si procederà al pagamento di € 467,33 in base all’avviso di accertamento n. VI0053347.001/2012 dato atto che il fabbricato non è mai stato dichiarato al catasto e contestuale azione di rivalsa nei confronti del notaio Angelo Cirillo di Malo che non ha provveduto alla stesura, al rogito e alla trascrizione dell’atto di compravendita del terreno;

- di dare atto che in forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

Ricorda che

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Segretario Comunale Emanuela Zanrosso

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