1) Il Consiglio comunale istituisce Commissioni consultive permanenti competenti per materia o per settori organici di materie.
2) Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.
3) Le Commissioni esaminano preventivamente proposte di provvedimenti con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio e possono svolgere studi su incarico degli Organi istituzionali competenti, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli uffici comunali.
4) Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i funzionari dell’Ente hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni le cui sedute sono pubbliche, salvo i casi indicati dal regolamento.
5) Il Consiglio comunale può istituire Commissioni temporanee o speciali per lo studio di particolari problematiche. Può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni.
6) Per casi particolari, anche ai fini di garantire l’applicazione dell’istituto della partecipazione popolare, le Commissioni consiliari, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, possono essere integrate con membri esterni, con competenza consultiva (esperti, rappresentanti di categoria e/o associazioni, ecc.).