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Materia: Statuti
COMUNE DI COLOGNA VENETA (VERONA)
Delibera Consiglio comunale n. 44 del 24 ottobre 2012
Abrogazione dell'articolo 25 dello statuto comunale.
1) Il Consiglio comunale istituisce Commissioni consultive permanenti competenti per materia o per settori organici di materie. 2) Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità. 3) Le Commissioni esaminano preventivamente proposte di provvedimenti con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio e possono svolgere studi su incarico degli Organi istituzionali competenti, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli uffici comunali. 4) Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i funzionari dell’Ente hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni le cui sedute sono pubbliche, salvo i casi indicati dal regolamento. 5) Il Consiglio comunale può istituire Commissioni temporanee o speciali per lo studio di particolari problematiche. Può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni. 6) Per casi particolari, anche ai fini di garantire l’applicazione dell’istituto della partecipazione popolare, le Commissioni consiliari, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, possono essere integrate con membri esterni, con competenza consultiva (esperti, rappresentanti di categoria e/o associazioni, ecc.).
1) Il Consiglio comunale istituisce Commissioni consultive permanenti competenti per materia o per settori organici di materie.
2) Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.
3) Le Commissioni esaminano preventivamente proposte di provvedimenti con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio e possono svolgere studi su incarico degli Organi istituzionali competenti, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli uffici comunali.
4) Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i funzionari dell’Ente hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni le cui sedute sono pubbliche, salvo i casi indicati dal regolamento.
5) Il Consiglio comunale può istituire Commissioni temporanee o speciali per lo studio di particolari problematiche. Può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni.
6) Per casi particolari, anche ai fini di garantire l’applicazione dell’istituto della partecipazione popolare, le Commissioni consiliari, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, possono essere integrate con membri esterni, con competenza consultiva (esperti, rappresentanti di categoria e/o associazioni, ecc.).
Il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali
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