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Bur n. 92 del 09 novembre 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI CONSELVE (PADOVA)

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Statuto dell'Unione dei comuni del Conselvano.

 INDICE GENERALE


CAPO I – PRINCIPI, OBBIETTIVI E CRITERI DELL'UNIONE

Art. 1 – Oggetto dello Statuto

Art. 2 - Istituzione dell'Unione

Art. 3 - Finalità dell'Unione

Art. 4 – Criteri generali dell'azione amministrativa


CAPO II – DURATA E COMPOSIZIONE DELL'UNIONE

Art. 5 - Durata

Art. 6 - Nuove adesioni all'Unione

Art. 7 - Recesso di un Comune dall'Unione

Art. 8 - Scioglimento dell'Unione


TITOLO II – COMPETENZE DELL'UNIONE

Art. 9 - Funzioni trasferite all'Unione

Art. 10 - Funzioni e Servizi da trasferirsi all'Unione

Art. 11 - Funzioni e Servizi trasferibili all'Unione

Art. 12 - Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all’Unione

Art. 13 - Esercizio delle Funzioni e dei Servizi trasferiti

Art. 14 - Modalità di ripartizione spese ed entrate


TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO DELL'UNIONE


CAPO I – ORGANI DELL'UNIONE

Art. 15 - Organi


CAPO II – CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 16 - Competenze del Consiglio

Art. 17 - Composizione del Consiglio

Art. 18 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 19 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri  dell'Unione

Art. 20 - Convocazione del Consiglio dell’Unione

Art. 21 – Deliberazioni del Consiglio dell'Unione


CAPO III – PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 22 - Elezione

Art. 23 - Funzioni e competenze del Presidente

Art. 24 - Vice Presidente dell’Unione

Art. 25 – Mozione di sfiducia


CAPO IV – GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 26 - Composizione e nomina della Giunta

Art. 27 - Deliberazioni della Giunta

Art. 28 - Competenze della Giunta

Art. 29 - Norma di rinvio

Art. 30 - Principi della partecipazione

Art. 31 - Referendum

Art. 32 - Iniziativa popolare

Art. 33 - Diritto d’informazione e di accesso gli atti e partecipazione al procedimento


TITOLO V – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34 - Principi generali

Art. 35 - Principi in materia di gestione del personale

Art. 36 - Principi di collaborazione

Art. 37 - Segretario dell’Unione


TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 38 - Finanze dell’Unione

Art. 39 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 40 - Rendiconto

Art. 41 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

Art. 42 - Controllo Economico della Gestione

Art. 43 - Revisione Economica e Finanziaria


TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI


CAPO I - NORME TRANSITORIE

Art. 44 - Atti regolamentari

Art. 45 - Fondo spese


CAPO II - NORME FINALI

Art. 46 – Potestà regolamentare dell'Unione. Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 47 - Proposte di modifica dello statuto 



TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI


CAPO I – PRINCIPI, OBBIETTIVI E CRITERI DELL'UNIONE

Art. 1 – Oggetto dello Statuto

1.     Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione di Comuni denominata “Unione dei Comuni del Conselvano”.

Art. 2 - Istituzione dell'Unione

1.     In attuazione del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e delle Leggi, anche Regionali, concernenti la disciplina delle forme associative in materia di Enti Locali, tra i Comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Conselve e Terrassa Padovana è costituita l’Unione denominata "UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO".

2.     L'Unione ha sede nel Comune di Conselve.

3.     I suoi Organi ed Uffici possono, rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.

4.     L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

5.     Con deliberazione del Consiglio, l'Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un proprio gonfalone la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

 Art. 3 - Finalità dell'Unione

1.     L’Unione è costituita al fine di svolgere una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti e di promuovere l'integrazione della loro azione amministrativa, in una prospettiva di maggiore efficienza, semplificazione ed economicità prodotta dalle sinergie sviluppate tra tutti gli Enti partecipanti.

Art. 4 – Criteri generali dell'azione amministrativa

1.     L'attività amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento e ampliamento dei servizi offerti nonché al potenziamento della loro fruibilità e accessibilità, ferme restando le peculiarità e singolarità di ogni singolo Comune.

2.     L'Unione interviene nello svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite al fine di garantire maggiore incisività, rispetto ai singoli Comuni che la costituiscono, nei rapporti e nelle relazioni con altri Enti amministrativi e Istituzioni di carattere sovra comunale, nonché in tutti i casi in cui, sempre nell'esercizio delle proprie funzioni, sia necessario instaurare rapporti con soggetti e operatori privati.

3.     L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

4.     L'Unione mantiene i rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione secondo principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

CAPO II – DURATA E COMPOSIZIONE DELL'UNIONE

Art. 5 - Durata

1.     L’Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6 - Nuove adesioni all'Unione

1.      Possono aderire all’Unione, anche in tempi successivi, tutti i Comuni limitrofi ad almeno uno dei Comuni che già ne sono parte.

2.      L'ammissione di nuovi aderenti in tempi successivi, avviene mediante:

-           deliberazione contenente domanda di adesione all’Unione adottata dal Consiglio del Comune istante, contenente l'accettazione delle norme statutarie, convenzionali e regolamentari dell’Unione da adottarsi con le modalità e le forme previste per le modifiche statutarie;

-           versamento, anche mediante apporto di beni, della quota capitale iniziale, proporzionale al valore corrente del patrimonio dell’Unione;

-           accettazione della richiesta di adesione da parte del Consiglio dell’Unione da adottarsi con le modalità e le forme previste per le modifiche statutarie.

3.      Il nuovo Comune aderente avrà gli stessi diritti e doveri degli altri Enti già precedentemente facenti parte dell’Unione.

Art. 7 - Recesso di un Comune dall'Unione

1.      Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi non prima di anni 3 dalla data di adesione, con deliberazione del proprio Consiglio adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2.      Il recesso deve essere comunicato al Presidente dell'Unione entro il mese di giugno di ciascun anno e ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

3.      Con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, l’Unioneprenderà atto del recesso nella prima seduta utile.

4.      Il recesso comporta la modifica del presente Statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Unione nelle parti eventualmente incompatibili con la nuova composizione dell'Unione.

5.      In caso di recesso, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione perdendo, comunque, il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici acquisiti, o anche solo maturati, dall'Unione.

6.      Il Comune che delibera di recedere dall’Unione, rinunziaa qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall’Unione; rinunzia altresì   alla quota parte del patrimonio e demanio dell’Unione costituita con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la sua funzionalità e fruibilità. Il Comune recedente rimane obbligato nei confronti dell’Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 8 - Scioglimento dell'Unione

1.      Lo scioglimento dell'Unione è disposto con una deliberazione consiliare di identico contenuto adottata singolarmente da tutti i Comuni partecipanti e, quindi, dal Consiglio dell'Unione con le procedure e la maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2.      Ove in detta deliberazione i Comuni non abbiano provveduto alla definizione convenzionale dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso, nella deliberazione di scioglimento può essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell’attività dell’Unione cui spettano tutte le competenze prima attribuite agli organi dell’Unione.

3.      Al termine dell’attivitàdell’Unione, l’incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti la deliberazione contenente il piano di riparto delle attività e delle passività dell’Unione tra i Comuni stessi.

4.      I Consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

TITOLO II – COMPETENZE DELL'UNIONE

Art. 9 - Funzioni trasferite all'Unione

1.     Sono trasferite all'Unione le seguenti funzioni, e relativi servizi:

(a)catasto, a eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

(b)attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Art. 10 - Funzioni e Servizi da trasferirsi all'Unione

1.     Nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in tema di gestione associata delle funzioni comunali, i Comuni aderenti si impegnano e obbligano sin d'ora a trasferire all'Unione le seguenti funzioni:

A)       organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

B)       organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

C)       pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

D)       organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

E)       progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

F)       edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

G)       polizia municipale e polizia amministrativa locale.

   Art. 11 - Funzioni e Servizi trasferibili all'Unione

1.     Fatto salvo il disposto dell'articolo che precede, anche in modo differenziato e in una fase successiva, i Comuni aderenti possono trasferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri Enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, a ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali, nel rispetto della normativa che definisce le forme di gestione dei servizi pubblici locali e le modalità di conferimento degli stessi.

2.     I Comuni possono conferire all’Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e nazionali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.

Art. 12 - Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all’Unione

1.     Il trasferimento si perfeziona con l’approvazione da parte dei Consigli dei Comuni aderenti e, subito dopo, del Consiglio dell’Unione, di uno schema di convenzione, da sottoscrivere in seguito a cura del Presidente che deve, in ogni caso, prevedere:

-    il contenuto della funzione o del servizio trasferito;

-    i rapporti finanziari tra gli Enti;

-    gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

-    la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;

-    eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell’Unione;

-    modalità di recesso.

3.      L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

4.      L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai servizi trasferiti all’atto dell’approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.

5.      La revoca all’Unione di funzioni e servizi già trasferiti è deliberata da tutti i Consigli Comunali, entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

6.      L’Unione può stipulare convenzioni ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 13 - Esercizio delle Funzioni e dei Servizi trasferiti

1.      Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:

-         in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;

-         mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;

-         mediante affidamento diretto ad un Comune dell’Unione, con apposita convenzione;

-         con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.

Art. 14 - Modalità di ripartizione spese ed entrate

1.      Le spese generali dell’Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

2.      Le spese relative alle singole funzioni o ai singoli servizi sono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3.      Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo nell’ambito del bilancio dell’Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso, il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione, sia per l’impiego dell’avanzo che per il ripiano del disavanzo.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO DELL'UNIONE

CAPO I – ORGANI DELL'UNIONE

 Art. 15 - Organi

1.     Gli organi dell’Unione sono il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2.     Gli organi dell’Unione agiscono nell’esclusivo interesse dell’Unione e, nel loro complesso, costituiscono il governo dell’Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto.

3.     Gli organi di indirizzo e di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

4.     Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite per i Comuni dal Testo Unico per gli enti locali.

5.     Gli organi dell’Unione non possono stabilire indennità o gettoni di presenza.

CAPO II – CONSIGLIO DELL'UNIONE

 Art. 16 - Competenze del Consiglio

1.      Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dall’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 oltre ad altri riferiti alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.

2.      Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi se non quelli espressamente previsti dalla legge.

3.      Le deliberazioni in ordine alle materia di competenza del Consiglio non possono essere adottate, in via d’urgenza, dagli altri organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell’Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, e comunque entro il termine dell’esercizio finanziario, a pena di decadenza.  

4.      Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente è presentato dal Presidente e approvato dal Consiglio e costituisce il principale atto di riferimento di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

5.      Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

6.      Inoltre, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, il Consiglio disciplina l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate e di rapporti, anche finanziari, tra questo ed i Comuni associati; nomina i rappresentanti dell'Unione in Enti, Aziende, Istituzioni e società nelle quali questa subentra ai Comuni; esamina le questioni ad esso rimesse dalla Giunta per la risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l’Unione.

Art. 17 - Composizione del Consiglio

1.     Alla luce della normativa vigente in materia nonché in considerazione della consistenza demografica dei Comuni aderenti, il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 16 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, mediante elezione con voto limitato a uno, scegliendoli tra i propri Consiglieri, ad esclusione dei Sindaci, secondo il seguente schema:

-        per il Comune di Agna: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);

-        per il Comune di Arre: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);

-        per il Comune di Bagnoli di Sopra: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);

-        per il Comune di Candiana: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);

-        per il Comune di Conselve: n. 4 membri (di cui 1 esponenti della minoranza);

-        per il Comune di Terrassa padovana: n. 2 membri (di cui 1 esponenti della minoranza).

2.     Il Consigliere comunale eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell’Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all’altro. Tale decadenza opera a far data dall’adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima e si procede alla contestuale surroga.

3.     In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall’elezione del Consiglio medesimo.

4.     Salvo il caso di cui al comma precedente, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, ogni Consigliere dell’Unione decade anche dalla carica presso l’Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 18 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1.     I Consiglieri agiscono nell’interesse dell’intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato; godono di diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del proprio mandato e di prendere visione ed estrarre copia degli atti delle aziende, Enti e Istituzioni dipendenti o partecipate dall’Unione dei Comuni.

2.     I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite da apposito Regolamento del Consiglio.

I Consiglieri intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 19 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri            dell'Unione

1.     Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio, decade dalla carica. A tal fine, deve essere formalmente notificata al Consigliere la causa di decadenza, con l’assegnazione di un termine di quindici giorni per l’invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.

2.     Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo del medesimo Ente nell’ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3.     La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione appena divenute efficaci.

4.     Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio dell’Unione

1.     Le convocazioni del Consiglio sono disposte dal Presidente dell'Unione con avvisi inviati nei tempi e nei modi che saranno stabilite in apposito Regolamento del Consiglio che sarà approvato.

2.     Il Presidente dell'Unione è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, qualora lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti, inserendo all’ordine del giorno la proposta delle questioni richieste.

Art. 21 – Deliberazioni del Consiglio dell'Unione

1.      In prima convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computata escludendo il Presidente, e delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

2.      In seconda convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, computata escludendo il Presidente, e delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti.

3.      Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate, o la votazione avviene a scrutinio segreto, sono espressamente previste dalla legge e dallo Statuto.

CAPO III – PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 22 - Elezione

1.     Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta in occasione della prima riunione dopo l'insediamento, scegliendolo al suo interno tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

2.     Il Presidente dell'Unione designa un Vice Presidente scelto tra i membri della Giunta. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

3.     Il Presidente e il Vicepresidente entrano in carica immediatamente dopo la loro nomina e vi restano per un periodo di anni uno, ad eccezione del primo mandato dopo la costituzione dell'Unione che durerà, per il solo Presidente, per anni due, al fine di garantire continuità nella fase di avvio dell'Ente.

4.     Con deliberazione assunta in occasione della prima riunione dopo l'insediamento, subito dopo l'elezione del Presidente e la nomina del Vice Presidente, la Giunta stabilisce l'ordine secondo cui i membri della Giunta assumeranno a turno la carica di Presidente senza bisogno di ulteriori elezioni.

Art. 23 - Funzioni e competenze del Presidente

1.     Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2.     In particolare, il Presidente:

a) rappresenta l’Unione e presiede la Giunta;

b)   sovrintende al funzionamento degli uffici e all’esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell’Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;

c)   sovrintende l’espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d)   sentita la Giunta, nomina e revoca i rappresentanti dell’Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

e)   sentita la Giunta, nomina e revoca il Direttore Generale e il Segretario dell’Unione, ove ne sia prevista l'istituzione;

f)   può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio.

3.     Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà Comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

Art. 24 - Vice Presidente dell’Unione

1.     Il Presidente nomina il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo scegliendolo tra i Sindaci membri della Giunta.

2.     In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco del Comune con maggiore consistenza demografica.

Art. 25 – Mozione di sfiducia

1.     Con deliberazione motivata assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati, la Giunta può revocare la fiducia al Presidente dell'Unione.

CAPO IV – GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 26 - Composizione e nomina della Giunta

1.      Alla luce della normativa vigente in materia,la Giunta dell'Unione è composta dai n. 6 (sei) Sindaci dei Comuni partecipanti all’Unione, che possono essere sostituiti da assessori nominati singolarmente da ciascun Sindaco scegliendoli all'interno della Giunta del proprio Comune.

2. Salvo il generale potere di sostituzione del Vice Sindaco, il Sindaco o l'Assessore che rappresenti il proprio Comune nella Giunta dell'Unione e sia impossibilitato a partecipare a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, designa un suo sostituto scegliendolo all'interno della Giunta del proprio Comune.

Art. 27 - Deliberazioni della Giunta

1.      La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione.

2.      La prima riunione della Giunta è convocata dal Sindaco del Comune con maggiore consistenza demografica.

3.      La Giunta è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

4.      In caso di parità, il voto espresso dal Presidente dell'Unione vale doppio.

Art. 28 - Competenze della Giunta

1.      La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione. In particolare provvede:

a) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dalla legge e/o dallo Statuto;

c) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;

d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei dirigenti;

e) ad adottare, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge o dallo Statuto.

2. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori la cura di specifici settori dell’amministrazione dell’Ente.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza.

Art. 29 - Norma di rinvio

1.    Alla Giunta si applicano le disposizioni previste dalla legge per le Giunte comunali in quanto compatibili con il presente Statuto.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 - Principi della partecipazione

1.     Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l’Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall’apposito Regolamento.

2.     L’Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell’indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall’amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell’Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento.

3.     L’Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l’accesso alle informazioni e agli atti dell’ente e fornendo un’informazione completa sulla propria attività.

4.     I modi della partecipazione e dell’accesso sono stabiliti da un apposito Regolamento che disciplina, in particolare, i modi di effettuazione del referendum consultivo, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 31 - Referendum

1.     Il Presidente dell'Unione indice referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell’Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell’Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo dello 5% dei residenti di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all’Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all’Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

2.     Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

a)    il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché le norme regolamentari di funzionamento degli organi dell'Unione;

b)    il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

c)    i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;

d)    i provvedimenti riguardanti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;

e)    i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;

f)    gli atti relativi al personale dell’Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall’Unione;

g)    i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.

h)    le espropriazioni per pubblica utilità.

3.     Prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, la proposta è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti eletto dal Consiglio dell’Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4.     Il Consiglio dell’Unione deve pronunciarsi sull’oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.

5.     Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.

6.     La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.

7.     Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell’Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.

8.     Un apposito Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

Art. 32 - Iniziativa popolare

1.     I cittadini, anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell’Unione, possono proporre agli organi dell’Unione, nelle forme previste dal Regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell’Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.

2.     I soggetti di cui al precedente comma non possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza.

Art. 33 - Diritto d’informazione e di accesso gli atti e partecipazione al procedimento

1.     L’Unione riconosce che l’informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l’Unione rende pubblici, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa tutti i dati utili relativi:

-     all’utilizzo delle risorse a lei assegnate;

-     alla valutazione dell’efficienza ed efficacia dei servizi;

-     ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall’Unione.

2.     A tal fine, con apposito Regolamento l’Unione disciplina le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

3.     Col medesimo Regolamento, il Consiglio dell'Unione disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati nei procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34 - Principi generali

1.     L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2.     Nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, l’ordinamento generale degli uffici è determinato da uno o più regolamenti di organizzazione deliberati dalla Giunta.

3.     L’Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.

4.     Gli organi dell’Unione individuano gli obbiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obbiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.

5.     L’azione Amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.

6.     A tale fine l’Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; inoltre, cura la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l’accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Art. 35 - Principi in materia di gestione del personale

1.     L’Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali.

2.     Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici e inserito nella struttura dell’Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3.     Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa si provvede, di norma, mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

   Anche in base alle conoscenze e alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 36 - Principi di collaborazione

1.      L’Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2.      La Giunta può proporre ai competenti organi dei Comuni aderenti di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.

3.      L’Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.

4.      Il modello di organizzazione mediante collaborazione organizzativa degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell’Unione quanto degli stessi Comuni.

L’Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 37 - Segretario dell’Unione

1. L’Unione dei Comuni si dota di un proprio Segretario, nominato dal Presidente previa deliberazione di designazione della Giunta, scelto tra Segretari Comunali iscritti all’Apposito Albo, ovvero tra funzionari, dirigenti o responsabili apicali, in posizione organizzativa della P.A., ivi compresi gli organici dell’Unione e dei Comuni aderenti, purché investiti delle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109 del TUEL, previa autorizzazione degli Enti di appartenenza. La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di insediamento della Giunta.

2.     Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità all’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio dell’Unione e ne cura la verbalizzazione e le formalità connesse alla gestione degli atti deliberativi.

5. Il Segretario svolge le funzioni riservate dalla legge, dai regolamenti e da specifiche attribuzioni del Presidente dell’Unione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL.

6. La durata dell’incarico di Segretario non può eccedere quella della Giunta dalla quale è designato.

7. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

8. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti – responsabili apicali e ne coordina l’attività.

9. Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina i casi di sostituzione vicaria del Segretario dell’Ente.

10.Al Segretario compete l’attribuzione di specifico compenso determinato nell’atto di nomina, se previsto dalla legge.

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITÀ

 Art. 38 - Finanze dell’Unione

1.      L'Unione ha un proprio patrimonio e autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2.      Qualora, L'Unione non riesca a sopperire con proprie risorse ai servizi affidati, i Comuni sono tenuti a versare all'Unione una quota delle somme necessarie alla gestione corrente e agli investimenti dell'Unione.

3.      Prima dell'approvazione del bilancio di previsione, potranno essere individuati e adottati criteri che consentano di tenere in considerazione aspetti o elementi particolari che incidano nel riparto della quota di compartecipazione in modo variabile per ciascun Comune. La mancata indicazione di tali criteri comporterà la compartecipazione dei comuni proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio e in funzione dei servizi svolti.

4.      All'Unione competono gli introiti derivanti dai proventi sui servizi ad essa affidati nonché le quote dì contributi che lo Stato e/o la Regione eroghino o assegnino a favore delle Unioni.

5.      I beni conferiti al momento del trasferimento dei servizi sono soggetti a stima da parte di un esperto nominato dalla Giunta. Analogamente saranno soggetti a stima in caso di recesso o scioglimento.

Art. 39 - Bilancio e programmazione finanziaria

1.      Entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il Consiglio dell’Unione delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo e il rendiconto di gestione.

2.      Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale ed è redatto secondo i principi e le norme degli enti locali, per quanto compatibili.

Art. 40 - Rendiconto

1. Il rendiconto annuale dell'Unione è costituito dal documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Unione. Il rendiconto viene approvato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti.

Art. 41 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.

Art. 42 - Controllo Economico della Gestione

1.     Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 43 - Revisione Economica e Finanziaria

1.     Il Consiglio nomina ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

2.     Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

 CAPO I - NORME TRANSITORIE

 Art. 44 - Atti regolamentari

1.      Sino all'emanazione di propri atti regolamentari, sono adottati provvisoriamente i regolamenti in vigore presso il Comune di Conselve.

Art. 45 - Fondo spese

1.      In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo di spese di primo funzionamento e impianto, la cui entità è commisurata all'entità della loro rispettiva popolazione.

CAPO II - NORME FINALI

Art. 46 – Potestà regolamentare dell'Unione. Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.

1.      Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui diventano esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2.      L’Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

3.      Tutti gli atti dell'Unione devono conformarsi allo Statuto.

4.      Adottando gli atti di propria competenza, gli organi dell'Unione indicano, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 47 - Proposte di modifica dello statuto

1.     Le deliberazioni di approvazione del presente Statuto sono adottate dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e da quello dell'Unione stessa con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.

2.     Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.

   Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 48 - Norma finale

1.     Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

2.         Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati sull'Albo pretorio on-line dei Comuni partecipanti all'Unione.

Sindaco Comune capofila Conselve Antonio Ruzzon

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