Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 96 del 23 novembre 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI MIRANO (VENEZIA)

Statuto comunale. Revisionato il 26 luglio 2012.

Statuto comunale. revisionato il 26 luglio 2012

* STATUTO COMUNALE *

Approvato con Delibera di C.C. 41 del 5.05.2004

Modificato con Delibera di C.C. 107 del 20.07.2005

Revisionato con Delibera di C.C. 20 del 26.07.2012

* L’uso del maschile, quando ci si riferisce a persone, nel testo del presente Statuto risponde solo ad una necessità di economia comunicativa.

I N D I C E

art. 37 - eliminato

art. 5 - Finalità del Comune

1. Il Comune, in conformità ai principi della Costituzione, promuove il rispetto e la crescita della persona umana e della famiglia, rappresenta gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Contribuisce alla educazione alla pace, alla solidarietà fondata sulla conoscenza della storia, della cultura e dei diritti dei popoli. In questa opera dedica particolare attenzione alle giovani generazioni.

2. La crescita ed il progresso del Comune di Mirano si sviluppano mediantela gestione democratica della cosa pubblica, senza discriminazioni di ordine ideale, religioso, politico, sociale, razziale e di sesso.

3. L’attività dell’Amministrazione Comunale si ispira al principio della solidarietà, valorizzando tutte le forme di volontariato, nonché al principio di sussidiarietà, e opera per favorire e promuovere l’incontro tra le varie e diverse realtà etniche presenti sul territorio, ponendosi l’obiettivo di una piena integrazione nel tessuto sociale.

4. Indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione.

5. In particolare, il Comune:

a) Concorre a garantire il diritto alla vita umana, con particolare riguardo alla salute, alla tutela della salubrità,della maternità, della prima infanzia, dell’anziano, dei soggetti deboli e/o diversamente abili;

b) Adotta, nelle sue competenze, misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, l’integrità del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell’aria. Adotta altresì misure necessarie a garantire la sicurezza e la salubrità nei posti di lavoro;

c) Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, il verde monumentale, garantendone il godimento e la fruizione a tutta la popolazione e promuovendo il recupero, il restauro e la conservazione di detto patrimonio;

d) Promuove iniziative di educazione permanente e per il diritto allo studio nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private e tutela il patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali, riconoscendo ed incentivando le forme di espressione artistica locale;

e) Promuove tutte le iniziative utili a coinvolgere ogni suo membro alla vita attiva della comunità, con riguardo soprattutto agli anziani, dei quali intende valorizzare, a disposizione dell’intera comunità, il patrimonio di esperienza e conoscenza;

f) Favorisce ed avvia le azioni positive che garantiscano pari opportunità tra donne e uomini e inoltre favorisce la presenza femminile nella gestione della vita della città anche realizzando il riequilibrio delle rappresentanze;

g) Concorre a garantire la tutela dei diritti dei soggetti sociali deboli;

h) Promuove e sostiene le attività sportive, ricreative, culturali e del tempo libero in genere;

i) Promuove una politica per le giovani generazioni avente come obiettivi prioritari la proposizione concreta di un loro ruolo attivo nella città e nelle istituzioni e la prevenzione del disagio per affrontare in termini progettuali ed in maniera coordinata tutti gli aspetti della vita giovanile, dalla scuola, al lavoro, al tempo libero, che preveda la possibilità di offrire anche localmente strutture ricettive del turismo giovanile nazionale ed internazionale;

l) Riconosce che l’acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato; che la disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile sono diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinsecano nell’impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero; che la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici; che il consumo umano delle risorse idriche deve avere la priorità rispetto ad altri usi; che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, pertanto non soggetto alla disciplina della concorrenza e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del D. L.vo n. 267/2000 con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale.

6. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove e si avvale dell’apporto del libero associazionismo e delle forme di aggregazione presenti nella società civile oltre che delle istituzioni, mettendo a disposizione idonee strutture, locali, servizi ed impianti, assicurandone l’accesso e l’utilizzo, secondo quanto stabilito da uno specifico regolamento ispirato da criteri di trasparenza e di equità, in modo da consentirne la più larga utilizzazione da parte dei cittadini.

7. Il Comune ricorre agli accordi di programma per coinvolgere a fini decisionali gli Organi e le Istituzioni interessate alla soluzione di specifici problemi e per il raggiungimento delle finalità di cui allo Statuto.

Art. 10 - Individuazione

1. Sono Organi istituzionali di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

2. Sono Organi a rilevanza istituzionale del Comune il Presidente del Consiglio, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Capigruppo, il Collegio dei Revisori dei conti.

3. Sono Organi amministrativi del Comune il Segretario Generale ed i Dirigenti.

Art. 13 - Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio ha un Presidente ed un Vice Presidente eletti nel proprio seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva alla consultazione elettorale, dopo la convalida degli eletti.

2. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio, garantisce le sue prerogative e i diritti di informazione e di iniziativa dei singoli consiglieri. Convoca il Consiglio e ne dirige i lavori.

3. La modalità di elezione del Presidente, i casi di decadenza, le sue funzioni e le modalità di esercizio delle stesse, sono stabiliti dal Regolamento di cui all’art. 12, comma 7.

4. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Alla votazione di revoca si può pervenire anche a seguito di mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

5. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie nei casi di assenza o impedimento del Presidente e per esso valgono, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. In caso di assenza di entrambi assume la Presidenza il consigliere anziano.

6. Il Vice Presidente è espressione della minoranza se il Presidente è espressione della maggioranza e viceversa.

Art. 15 - Prima seduta

1. Nella prima seduta successiva alla consultazione elettorale, il Consiglio:

a) esamina la condizione dei consiglieri eletti convalidandone l’elezione o dichiarando la ineleggibilità o incompatibilità di essi quando sussiste alcuna delle cause previste dalla legge;

b) riceve il giuramento del Sindaco;

c) elegge il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente;

d) riceve dal Sindaco la comunicazione di nomina dei componenti della Giunta Comunale;

e) esamina e definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Se il Consiglio non vi provvede, si intendono confermati i precedenti indirizzi definiti;

f) nomina la Commissione Elettorale Comunale.

2. La prima seduta del Consiglio neoeletto è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio.

4. Per la validità della seduta e delle deliberazioni si applicano le norme del Regolamento di cui all’art. 12 comma 7.

Art. 22 - Deleghe

1. Il Sindaco può delegare ad ogni Assessore proprie funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con facoltà di firmare gli atti inerenti le funzioni delegate.

2. Il Sindaco conferisce le deleghe con l’osservanza del principio secondo il quale spettano agli Assessori solo i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa di competenza dei Dirigenti.

3. Il Sindaco può modificare e revocare le deleghe conferite ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche e revoche sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, nell’esercizio delle funzioni demandategli dalla legge quale Ufficiale di governo, può delegare dette funzioni ai Consiglieri, agli Assessori, al Segretario Generale o ai funzionari comunali.

6. Il Sindaco può attribuire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza.

Art. 25 - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da Assessori sino ad un numero massimo di cinque.

2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.

3. Nei casi di contestuale assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco, la Giunta è presieduta dall’Assessore anziano.

Art. 34 - Principi e criteri direttivi

1. I poteri di indirizzo e di controllo del Comune spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti spetta esclusivamente ai Dirigenti.

2. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso, le procedure concorsuali e le modalità di conferimento degli incarichi di direzione. È adottato dalla Giunta nel rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Consiglio.

3. Le norme regolamentari dovranno prevedere:

a) criteri di efficienza, di efficacia, di imparzialità, di trasparenza, di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione;

b) principi di professionalità, responsabilità, flessibilità, collaborazione delle strutture del personale;

c) la ridefinizione della dotazione organica e degli uffici con periodicità e comunque a scadenza triennale;

d) il ricorso a personale esterno soltanto per la copertura di posti di responsabile dei servizi e degli uffici di alta specializzazione e attraverso contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

e) il conferimento di incarichi a professionisti attraverso convenzioni a tempo determinato, per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati. Sono escluse convenzioni per collaborazioni generiche;

f) la eventuale costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo;

g) eliminata;

h) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici alle esigenze dell’utenza.

Art. 37 - Direttore Generale

eliminato

Art. 38 - Dirigenti

1. I Dirigenti del Comune sono inquadrati nel ruolo unico della dirigenza dell’Ente.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco al personale inquadrato nel ruolo unico e contrattualizzato, secondo i principi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza e i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi istituzionali del Comune spettano ai Dirigenti tutti i compiti previsti dall’art. 107 del TUEL N. 267/2000.

4. In particolare i Dirigenti:

a) indirizzano e coordinano le attività dei responsabili delle unità organizzative funzionalmente appartenenti al settore con la possibilità di avocare e sé l’adozione e/o l’emanazione di singoli atti e provvedimenti attribuiti alla competenza dei detti responsabili, in caso di urgente e improrogabile necessità altrimenti non fronteggiabile;

b) esercitano i poteri sostitutivi in caso di ritardo od omissione da parte dei responsabili di strutture direttamente coordinati;

c) costituiscono, sopprimono, modificano le unità organizzative intermedie o di base, in funzione degli obiettivi da conseguire;

d) approvano progetti definitivi ed esecutivi di opere e lavori pubblici per i quali sia stato approvato dalla Giunta il preliminare;

e) esercitano il generale potere di comminare sanzioni amministrative, nei limiti delle vigenti norme, con adozione di ingiunzioni e ordini di esecuzione necessari per l’applicazione delle sanzioni amministrative comminate e l’ottemperanza alle disposizioni di legge, di regolamenti, di provvedimenti che disciplinano le attività sottoposte a vigilanza e controllo dell’Amministrazione comunale;

f) conferiscono incarichi di collaborazione esterna con esclusione di quelli riservati dalla legge alla competenza del Sindaco in quanto ad alto contenuto di professionalità;

g) adottano gli atti e gli accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie;

h) formulano agli organi di governo proposte deliberative o di altri provvedimenti che ritengono opportuni e necessari in relazione ai compiti propri dell’ufficio ricoperto, anche ai fini della elaborazione di programmi, piani, progetti, direttive, indirizzi, schemi normativi;

i) provvedono al monitoraggio costante del carico di lavoro e della produttività delle strutture e dei singoli dipendenti;

l) individuano i responsabili dei procedimenti;

m) esercitano le ulteriori funzioni agli stessi affidate dai regolamenti e dal sistema negoziale disciplinante il rapporto di lavoro nonché quelle delegate dal Sindaco in base allo Statuto e ai regolamenti.

5. Il Dirigente rappresenta il Comune nelle commissioni tecniche e in tutte le altre sedi in cui gli organi istituzionali del Comune lo hanno designato in rappresentanza dell’Ente.

6. Spetta ai Dirigenti l’adozione di ogni altro atto o provvedimento gestionale anche non indicato o specificato nello Statuto e nei Regolamenti, attuativo dei programmi, obiettivi e direttive degli organi istituzionali, che sia espressione di discrezionalità tecnica o amministrativa di tipo gestionale.

7. I Dirigenti sono responsabili in via esclusiva delle proprie attività amministrative, della propria gestione e dei relativi risultati.

8. Le prestazioni, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti e gli effetti sanzionatori dei risultati negativi, sono valutati secondo criteri generali preventivamente adottati e con i sistemi, le procedure e le garanzie determinati dalla legge e dal contratto Nazionale di Lavoro del personale con qualifiche dirigenziali del Comparto Regioni e Autonomie locali: allo stesso contratto è demandata la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei Dirigenti.

9. È istituita la Conferenza dei Dirigenti costituita da tutti i Dirigenti del Comune. Essa coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali, propone le innovazioni tecnologiche che ritiene necessarie per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro e definisce le linee di indirizzo per l’attuazione della gestione organizzativa del personale. L’organismo è presieduto dal Segretario Generale e il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 56 - Piano esecutivo di gestione

1. Il Piano Esecutivo di Gestione - PEG - è proposto dal Segretario Generale, ovvero da un dirigente appositamente incaricato dal Sindaco.

2. La Giunta Comunale, prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, approva il PEG sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, determinandone gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, ai responsabili dei servizi.

3. Il Segretario Generale, ovvero il dirigente incaricato, approvato il PEG, ai fini del controllo di gestione, predispone il piano dettagliato degli obiettivi, della cui attuazione egli è responsabile insieme con i responsabili dei servizi.

4. Il Regolamento di contabilità disciplina dettagliatamente le modalità di attuazione degli obiettivi della gestione.

Art. 69 bis - Processi partecipativi

1. Il Comune, ove ritenuto opportuno, promuove processi partecipativi finalizzati a incrementare la qualità democratica delle scelte amministrative e a valorizzare le competenze diffuse nella società, favorendo l’inclusione di tutti i soggetti individuali e collettivi, privati e pubblici.

CAPO IV - MEDIATORE CIVICO E CULTURALE - DIFENSORE CIVICO

Art. 74 - Mediatore civico e culturale

1. Il Comune ha facoltà di promuovere la funzione onoraria del Mediatore civico culturale per:

a) raccogliere le istanze presentate dai cittadini che richiedono una verifica su provvedimenti di attività dell’Amministrazione Pubblica;

b) svolgere compiti di mediatore fra la struttura burocratica ed il cittadino agevolandone i rapporti;

c) promuovere il buon andamento della Pubblica Amministrazione anche suggerendo la revisione di norme e prassi;

d) favorire la comunicazione tra l’utenza anche straniera e le istituzioni;

e) favorire condizioni di pari opportunità nell’accesso ai servizi;

f) favorire la conoscenza delle culture di origine ed il mantenimento delle identità culturali;

g) facilitare la comprensione delle problematiche attinenti a realtà culturali diverse.

2. Il mediatore civico e culturale relaziona annualmente il Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 75 - Nomina

1. La funzione può essere svolta da una o più persone elette dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La scelta viene effettuata tra persone aventi una provata esperienza giuridica o amministrativa, selezionate attraverso una procedura pubblica di candidatura con il coinvolgimento della cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 69 bis.

2. Non sono eleggibili alla carica di Mediatore onorario:

a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri degli organi di gestione delle Aziende Socio- Sanitarie;

b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali, provinciali e comunali di partiti, movimenti o gruppi politici e di associazioni sindacali;

c) il Segretario generale ed i Dipendenti del Comune;

d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Aziende, Istituzioni, Società e Consorzi di cui fa parte il Comune;

e) i ministri di culto;

f) i Revisori dei conti del Comune;

g) coloro che sono in rapporto di parentela o di affinità sino al quarto grado civile o di coniugio con amministratori, Segretario e Dipendenti del Comune;

h) coloro che si trovano nei casi di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Il Mediatore onorario svolge l’incarico nell’interesse della collettività ed al servizio dei cittadini, in piena libertà, indipendenza ed imparzialità.

Art. 76 - Durata in carica

1. Il Mediatore onorario rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, esercita le sue funzioni sino all’insediamento del successore e non può essere immediatamente riconfermato.

2. Il Mediatore onorario cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, revoca.

3. Le dimissioni sono presentate al Consiglio che provvede alla sostituzione.

4. La decadenza avviene per la perdita di uno dei requisiti per la sua eleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, ove l’interessato non fa cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.

5. Il Mediatore onorario può essere revocato dal Consiglio per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua elezione, su proposta di un quinto dei componenti il Consiglio.

Art. 77 - Convenzioni

1. Il Comune ha la facoltà di avvalersi, attraverso apposita convenzione, dell’Ufficio del Difensore territoriale, ai sensi dell’art. 2 - c. 186 - della L. 23.12.09, n. 191, e s.m.i.

2. La convenzione di cui al comma precedente è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 82 - Coperture assicurative

1. Ai componenti la Giunta ed il Consiglio vengono garantite, a carico dell’Ente, adeguate forme assicurative per i rischi connessi all’espletamento del mandato.

2. Al Segretario Generale, ai Dirigenti nonché ai titolari di posizioni organizzative, a seconda dell’entità dei possibili rischi di qualsiasi natura, vengono garantite, a carico del Comune, idonee forme assicurative.

Torna indietro