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Bur n. 86 del 19 ottobre 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI ORMELLE (TREVISO)

Statuto dell'unione dei comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave.

Statuto dell'unione dei comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave.

Statuto dell’Unione di Comuni denominata "Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave", adottato dai Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave con i seguenti atti:

Comune di Cimadolmo, Delibera di Consiglio n. 27 del 27/09/2012

Comune di Ormelle, Delibera di Consiglio n. 24 del 20/09/2012

Comune di San Polo di Piave, Delibera di Consiglio n. 25 del 25 /09/2012

20 settembre 2012

INDICE

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Sede, stemma, gonfalone
Art. 4 - Durata
Art. 5 - Scioglimento
Art. 6 - Recesso

Titolo II
COMPETENZE
Art. 7 - Funzioni e servizi
Art. 8 - Procedimento per il trasferimento delle competenze Art. 9 - Commissione di Conciliazione

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
Art. 10 - Organi dell’Unione
Art. 11 - Il Presidente
Art. 12 - Competenze del Presidente
Art. 13 - La Giunta dell’Unione
Art. 14 - Competenze della Giunta
Art. 15 - Collegio degli Assessori
Art. 16 - Il Consiglio dell’Unione
Art. 17 - Competenze del Consiglio
Art. 18 - Commissioni di lavoro
Art. 19 - Norma di rinvio
Art. 20 - Principi della partecipazione

Titolo IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 21 - Principi
Art. 22 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 23 - Direzione dell’organizzazione
Art. 24 - Collaborazione fra enti
Art. 25 - Forme di gestione

Titolo V
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 26 - Finanze
Art. 27 - Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 28 - Controllo economico della gestione
Art. 29 - Revisione economico e finanziaria
Art. 30 - Servizio di tesoreria

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31 - Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, della L. R. Veneto n. 18/2012 e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Ente locale autonomo "Unione di Comuni" la cui denominazione è: "Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave".

2. L’Unione di Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave è costituita dai Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave.

3. È possibile l’adesione all’Unione di altri Comuni. In tale caso, sull’adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell’Unione. Il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 16.

4. Nei trenta giorni successivi all’adesione, i Consigli comunali dei singoli Comuni membri dell’Unione di Comuni, ivi compreso il Comune entrante, dovranno procedere alle modifiche dello Statuto necessarie e conseguenti.

Art. 2
Finalità

1. L’Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 18/2012.

2. È compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e regolamenti).

3. Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

4. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un’adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

Art.3
Sede, stemma, gonfalone

1. La sede legale dell’Unione è situata a San Polo di Piave presso la sede comunale.

2. Possono essere costituite in via provvisoria o permanente, sedi operative, sportelli polifunzionali, sedi territoriali e sedi di prossimità nei Comuni associati.

3. L’Unione potrà dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone. La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente o degli organi competenti al rilascio di eventuali autorizzazioni.

Art. 4
Durata

L’Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave ha durata di anni dieci, salvo che la maggioranza dei Comuni facenti parte dell’Unione di Comuni non ne richieda lo scioglimento con delibera del proprio Consiglio Comunale.

Art. 5
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Ente avviene quando lo richieda la maggioranza del numero dei Comuni facenti parte dell’Unione.

2. Dall’esecutività dell’ultima delibera consiliare, che viene a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.

3. Il Presidente pro-tempore provvederà alla stesura del piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun Comune.

4. Nei casi di scioglimento, il personale dell’ Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave viene convenzionalmente attribuito alle dotazione organiche dei Comuni partecipanti.

5. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art. 6
Recesso

1. Ogni Comune partecipante all’Unione di Comuni può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato con le maggioranze di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, da assumersi entro il 30 di settembre di ciascun anno solare. Il recesso ha efficacia a partire dal successivo esercizio finanziario. Dell’assunzione della deliberazione va informato immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni successivi, la Giunta.

2. Il recesso del Comune non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

3. Il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell’Unione.

4. La Giunta dell’Unione determinerà criteri dettagliati in relazione al presente articolo, ed in particolare con riferimento al personale.

5. In caso di controversie si procede secondo quanto previsto dall’art. 9.

TITOLO II
COMPETENZE

Art. 7
Funzioni e servizi

1. I Comuni aderenti possono conferire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.

2. Le funzioni fondamentali conferite all’Unione al momento della sua costituzione sono di seguito indicate:

a) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione;

b) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle Province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

Unitamente alla funzione sopra descritta sotto la lettera b) sono conferite all’Unione le funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali.

3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

Art. 8
Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze, deliberato dai Comuni, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell’Unione. Nella delibera dovranno essere indicate le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i criteri di contribuzione da parte dei Comuni associati, idonei ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano, cui la Giunta dovrà attenersi nell’organizzare i servizi e le funzioni trasferite.

2. A seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

Art. 9
Commissione di conciliazione

Qualsiasi conflitto di competenza fra l’Unione di Comuni ed uno o più Comuni è risolto da una Commissione di conciliazione composta dal Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dalla Giunta dell’Unione.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 10
Organi dell’Unione

Sono organi di indirizzo e di governo dell’Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave: il Presidente, la Giunta, il Consiglio.

Art. 11
Il Presidente

1. La Presidenza dell’ Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave, per una durata pari ad un esercizio finanziario, compete a un Sindaco indicato dalla Giunta tra

i Sindaci dei Comuni associati, secondo una turnazione deliberata annualmente; turnazione che, se necessario, potrà essere variata in corso d’anno. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice¬presidente, avente durata pari a quella del Presidente. Il Vice-presidente è il Sindaco che secondo turnazione prenderà l’incarico l’anno successivo. In caso di assenza del Vice¬presidente presiede il Sindaco che segue nell’ordine di turnazione.

Art. 12
Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli atti.

2. Svolge altresì le funzioni attribuite al Sindaco, compatibili con la natura dell’ Unione dei Comuni.

Art. 13
La Giunta dell’Unione

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati e da un Assessore per ciascuno dei Comuni che compongono l’Unione, designato dal rispettivo Sindaco

2. I componenti della Giunta possono essere validamente sostituiti dai Vicesindaci, da un Assessore o da un consigliere delegato.

3. La Giunta è convocata dal Presidente o dal Vice-presidente e presieduta dal Presidente o dal Vice-presidente o da altro Sindaco secondo turnazione deliberata.

4. La Giunta è regolarmente costituita e delibera con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti (quorum costitutivo) e a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

5. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti (quorum costitutivo) e all’unanimità dei presenti (quorum deliberativo), per approvare le seguenti delibere:

- adozione degli schemi del bilancio previsionale, del bilancio pluriennale, della relazione previsionale e programmatica;

- adozione degli schemi del rendiconto della gestione;

- approvazione del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- approvazione del programma triennale delle assunzioni;

- delibere comportanti oneri finanziari per i singoli Comuni membri.

Art. 14
Competenze della Giunta

1. La Giunta propone l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne cura l’attuazione.

2. La Giunta adotta gli atti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ed adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti, al Presidente o ad altri organi amministrativi.

3. La Giunta ha facoltà di rinviare al Consiglio dell’Unione l’esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l’Unione stessa.

4. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

Art. 15
Collegio degli Assessori

1. La Giunta è coadiuvata dai Collegi degli Assessori competenti per le materie trasferite.

2. I Collegi degli Assessori hanno come presidenti Sindaci indicati dalla Giunta e nominati dal Presidente dell’Unione di Comuni.

3. Alle riunioni di ciascun Collegio partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell’Unione dei Comuni.

Art. 16
Il Consiglio dell’Unione

1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell’Unione e da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni associati, eletti dai rispettivi Consigli, con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.

2. Il Consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti.

3. In seconda convocazione è regolarmente costituito con l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Al Consiglio partecipano, senza diritto al voto, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all’Unione di comuni.

5. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso il Presidente.

Art. 17
Competenze del Consiglio

1. Compete al Consiglio dell’Unione:

a) la decisione sull’adesione all’Unione di Comuni di altri Comuni;

b) l’adozione dello stemma e del gonfalone all’Unione dei Comuni di Cimadolmo,Ormelle e San polo di Piave.

2. Si applicano inoltre all’Unione gli articoli 42 e 43 del D. Lgs 267/00 con riferimento alle attribuzioni dei Consigli ed ai diritti dei consiglieri.

3. Compete altresì al Consiglio l’esame delle questioni ad esso rimesse dalla Giunta e dalle varie Commissioni di lavoro, eventualmente istituite, per risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l’Unione di Comuni.

Art. 18
Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio può istituire le Commissioni di lavoro, composte da consiglieri dell’Unione, dal Sindaco Presidente del Collegio degli Assessori comunali competenti per materia e da un Assessore comunale - scelto dalla Giunta - con funzioni di Presidente di Commissione.

2. Con delibera del Consiglio dell’Unione sono fissate le Commissioni, le competenze di ciascuna di esse ed il numero dei componenti.

3. Il Presidente dell’Unione di Comuni, con decreto, nomina il Presidente della Commissione.

4. Alle riunioni delle Commissioni partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato.

5. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell’Unione.

Art. 19
Norma di rinvio

1. Si applicano agli organi dell’Unione di Comuni e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico proprie dei Comuni.

2. Per quanto attiene lo status economico, agli organi dell’Unione non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 20
Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l’Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge.

2. L’Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, dei cittadini, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell’indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall’Amministrazione.

3. L’Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l’accesso alla informazione ed agli atti dell’Unione di Comuni.

Titolo IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21
Principi

1. Gli organi dell’Unione di Comuni di Cimadolmo,Ormelle e San polo di Piave individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.

2. L’azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione di Comuni.

3. A tal fine l’Unione di Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l’accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

4. Per la semplificazione e le qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

5. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 22
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L’ Unione di Comuni dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

3. L’ Unione disciplina con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti locali, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.

4. Detto regolamento è approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

Art. 23
Direzione dell’organizzazione

1. Il Presidente dell’Unione di Comuni, previa deliberazione della Giunta, nomina il Direttore Generale scegliendo tra dirigenti e funzionari della P.A., tra i segretari comunali, oppure con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Direttore Generale dell’Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell’Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

3. Compete in particolare al Direttore Generale, oltre alle competenze di cui al D.Lgs. n. 267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsti dallo stesso D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazione, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto.

4. Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.

Art. 24
Collaborazione fra enti

1. L’Unione di Comuni ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale.

3. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

4. L’Unione di Comuni indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 25
Forme di gestione

L’Unione di Comuni, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire le funzioni ed i servizi direttamente ed, in via subordinata, anche in forma indiretta, secondo normativa vigente.

Titolo V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 26
Finanze

1. L’Unione di Comuni ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. All’Unione di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. All’Unione di Comuni competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione eroghino o assegnino a favore delle Unioni.

4. Qualora l’Unione di Comuni non riesca a sopperire con le proprie risorse ai servizi affidati, i Comuni sono tenuti a versare, all’Unione di Comuni, la quota relativa alla copertura delle spese per la gestione corrente e per gli investimenti.

Art. 27
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni, l’Unione di Comuni delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.

2. L’attività economico-finanziaria è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti locali.

3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria.

Art. 28
Controllo economico della gestione

Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 29
Revisione economica e finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 30
Servizio di tesoreria

Il Servizio di Tesoreria dell’Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere nominato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31
Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è modificabile con le stesse procedure.

2. Dopo l’approvazione da parte di tutti i Comuni membri, lo Statuto è pubblicato sul B.U.R, è affisso all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni e, in pari data, dei Comuni partecipi, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all’Amministrazione Provinciale.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni e dei Comuni membri. Gli Uffici dell’Unione di Comuni e dei singoli Comuni predispongono i mezzi più idonei per assicurare pubblicità e conoscibilità allo Statuto dell’Unione di Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave presso la cittadinanza, le istituzioni e le altre categorie ed aggregazioni sociali presenti sul territorio.

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