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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 86 del 19 ottobre 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI CAORLE (VENEZIA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 49 del 21 giugno 2012

Modifiche allo Statuto comunale ed approvazione della nuova versione aggiornata.

Art. 13 - POTERI DEL CONSIGLIERE: aggiunto il seguente comma: 7. Il Consigliere comunale, su incarico del Sindaco, può svolgere attività di studio su determinate materie e compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Art. 24 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE: le parole "9 membri" - al primo comma - vengono sostituite dalle parole "7 membri". Le parole "7 membri" - al secondo comma - vengono sostituite dalle parole "6 membri".

Art. 31 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE: le parole "7 (sette) Assessori" vengono sostituite dalle parole "5 (cinque) Assessori".

Art. 44 - DIFENSORE CIVICO: nuova formulazione:

1. Le funzioni del Difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia di Venezia. In tale caso il Difensore Civico provinciale assume la denominazione di "Difensore Civico territoriale" ed è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 47 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: comma 6 soppresso.

Art. 48 - PERSONALE: le parole "del Direttore Generale" soppresse.

Art. 49 - DIRETTORE GENERALE: abrogato.

Art. 50 - SEGRETARIO COMUNALE: le parole "Roga tutti" - al comma 3 - vengono sostituite dalle parole "Può rogare". Il comma 4 viene sostituito con il seguente:

4) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 52 - DIRIGENTI: le parole "o del Direttore" - al primo comma - vengono soppresse. La parola "Direttore" - al comma 3 - viene sostituita dalla parola "Segretario".

Art. 54 - FORME DI GESTIONE: nuova formulazione della lettera e) del primo comma:

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata nei casi e con le modalità stabilite dalla Legge.

La lettera f) del primo comma viene soppressa.

Art. 59 - LE SOCIETÀ PER AZIONI: abrogato.

Art. 61 - CONSORZI: primo comma: nuova formulazione:

1. Nei casi consentiti dalla legge, per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri enti locali e la partecipazione di altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili;

b) lo Statuto che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

Art. 65 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: nuova formulazione:

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei Conti in conformità alle previsioni di legge.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rinominabile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico. Non può essere eletto alla carica di revisore, e se eletto decade dall’ufficio, chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 236 del TUEL.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l’esercizio della sua funzione il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

5. Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 66 - IL RENDICONTO DELLA GESTIONE: le parole "Collegio dei Revisori" - al comma 3 - vengono sostituite dalle parole "Il Revisore"; la parola "Collegio" - al comma 3 - viene sostituita dalla parola "Revisore". Le parole "30 giugno dell’anno successivo" - al comma 4 - vengono sostituite dalle parole "termine fissato dalla Legge".

Art. 69 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI: comma 3 soppresso.

Art. 70 - SANZIONI AMMINISTRATIVE: nuova formulazione:

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali o delle ordinanze del Sindaco sono applicate le sanzioni amministrative nella misura stabilita dalla legge.

Il Responsabile del Servizio Lino Nobile

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