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Bur n. 77 del 21 settembre 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA (ROVIGO)

STATUTO COMUNALE

Pubblicazione articoli dello statuto modificati con delibera di consiglio comunale n. 15 del 04.04.2012 ad oggetto "revisione dello statuto comunale".

Le modifiche introdotte hanno interessato i seguenti articoli dello Statuto Comunale:

Art. 2 comma 2

Art. 4 comma 1

Art. 18 comma 1, comma 4 e comma 5 (e il titolo)

Art. 30 comma 1

Art. 31 comma 1

Art. 33 comma 1 e comma 7 (soppresso)

Art. 34 comma 1, comma 2 e comma 5

Art. 35 comma 1 lett e)

Art. 39 comma 1 e comma 5

Art. 45 comma 1, comma 4 e comma 6

Art. 46 comma 1

Art. 49 comma 1

Art. 60 comma 1

Art. 61 comma 3

Art. 63 comma 1 e comma 2 (e il titolo)

Art. 64 comma 1

ART. 2

Il territorio e la Sede

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti al quadro di unione catastale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto, composto da 22 mappe e confina:

- a nord con il Comune di Gavello;

- a sud con il fiume Po e con il Comune di Berra della Provincia di Ferrara;

- a est con i Comuni di Adria e Papozze;

- a ovest con il Comune di Crespino;

2. Il territorio comunale comprende il Capoluogo di Villanova Marchesana e la frazione di Canalnovo.

3. La Sede del Comune, è ubicato in Villanova Marchesana P.zza Marconi, n .2. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono di norma nella Sede Comunale. Per esigenze particolari gli organi comunali possono riunirsi in altra sede;

4. Le caratteristiche del gonfalone e dello stemma del Comune sono stabilite dal Consiglio Comunale all’unanimità. Lo stemma ed il gonfalone del Comune di Villanova Marchesana sono quelli concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1970. L’uso dei simboli comunali, stemma e gonfalone, deve avvenire per fini istituzionali. L’uso e la riproduzione dei simboli per fini non istituzionali devono essere autorizzati dalla Giunta Comunale.

ART. 4

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, ai sensi della legge n. 675/96e successive modificazioni e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali emanato con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 18

Il Difensore Civico Territoriale

1. Il Comune può istituire l’ufficio del "Difensore Civico" al fine della garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale, solo nei limiti della Legge n. 42/2010 cioè nella forma del difensore Civico Territoriale.

2. Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini. Tali segnalazioni può effettuarle anche di propria iniziativa.

3. L’eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

4. Spetta altresì al difensore civico la funzione di controllo eventuale prevista dall’art. 127 del T.U. Ordinamento degli Enti Locali, relativamente alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale riguardanti: a) appalti e affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, b) assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni.

5. Il Comune di Villanova Marchesana ha facoltà di avvalersi dell’Ufficio del Difensore Civico in forma associata con altri Enti territoriali adottando apposita deliberazione.

ART. 30

La composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da massimo quattro Assessori. Dal prossimo rinnovo consiliare, la Giunta sarà composta, oltre che dal Sindaco, da massimo due Assessori.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e non possono presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 31

L’elezione del Sindaco e la nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto. Trattandosi di comune con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elezione avviene a norma dell’art.71 del T.U. Ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e la dichiarazione di scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 33

Il controllo sulle deliberazioni della Giunta

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la Giunta Comunale, di propria iniziativa, sottopone al Comitato Regionale di Controllo ovvero al Difensore Civico.

2. Le deliberazioni della Giunta sono inoltre sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’Albo Pretorio e quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni;

3. Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari e i relativi testi sono, a semplice istanza verbale, immediatamente accessibili.

4. Nei casi previsti dal comma 2 il controllo viene esercitato dal Difensore Civico comunale. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Sindaco, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

5. Quando la Giunta non ritiene di modificare l’atto deliberativo dichiarato illegittimo dal Difensore Civico, il Sindaco deve immediatamente promuovere, a pena di decadenza dell’atto, l’iscrizione all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale della richiesta di conferma relativa alla delibera sulla quale, ai termini di legge, il Consiglio dovrà esprimersi in occasione della prima seduta utile.

6. La deliberazione dichiarata illegittima dal Difensore Civico, non sanata dalla Giunta, diviene pienamente efficace se confermata con voto favorevole, espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

ART. 34

Le funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale con il sistema previsto dall’art.71 del d.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni unitamente ai consiglieri assegnati per legge.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento successiva alle elezioni, ai sensi dell’art.50 del T.U. Ordinamento degli enti locali il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco rappresenta l’Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici, nonché all’esecuzione degli atti. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco è inoltre competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ai sensi dell’art.50 comma 8 del T.U. Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, conformandosi al precetto delle pari opportunità.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 35

Le attribuzioni del Sindaco quale Capo dell’Amministrazione

1. Quale capo dell’Amministrazione Comunale il Sindaco, oltre agli atti, attività e competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, esercita le seguenti funzioni:

a) nomina e revoca il Segretario Comunale secondo le procedure ed i criteri stabili dalla legge;

b) può nominare il direttore generale secondo le procedure ed i criteri stabiliti Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

c) risolve i conflitti di competenza tra Segretario Comunale, Responsabili dei Servizi e Direttore Generale se nominato;

d) indice i referendum comunali;

e) promuove ed assume iniziative per la conclusione degli accordi di programma con i soggetti previsti dall’art.34 del T.U. Ordinamento degli Enti Locali;

f) è autorità comunale di protezione civile;

g) dispone, nell’ambito dei compiti di vigilanza sui servizi, l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, informando il Consiglio dei risultati delle indagini;

h) può avocare, sospendere, revocare, annullare o riformare, in caso di necessità e con idonea motivazione, l’adozione di atti amministrativi affidati alla competenza degli assessori delegati;

i) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti comunali

l) riceve le comunicazioni del Difensore Civico riguardanti le deliberazioni di Giunta e di Consiglio ritenute illegittime e promuove l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale delle proposte di conferma delle deliberazioni di Giunta dichiarate illegittime dal difensore civico

m) fa pervenire all’ufficio del Segretario l’atto di dimissioni;

n) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;

o) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta;

p) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all’Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie qualora tali attività non siano riservate ai responsabili dei servizi.

2. Il Sindaco, o chi lo sostituisce, emette ordinanze valide nell’ambito territoriale del Comune, per l’attuazione degli atti amministrativi generali e delle prescrizioni che regolano in modo generale ed astratto.

ART. 39

La revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, nel rispetto della cause di incompatibilità stabilite dal’art.236 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il revisore dei conti scelto fra gli iscritti all’albo dei revisori.

2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’Ente.

4. Il revisore partecipa alle sedute di Giunta e Consiglio Comunale qualora venga espressamente invitato dal Sindaco.

5. Il Revisore svolge le funzioni previste dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

a) collabora con il Consiglio Comunale, ai sensi del comma precedente, nella sua funzione di indirizzo e controllo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione Consiliare del Conto Consuntivo.

6. Nelle proprie relazioni il revisore può esprimere rilievi e formulare proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

8. Al revisore spettano i compensi determinati entro il limite massimo fissato con decreto del Ministro dell’Interno in relazione alla classe demografica del Comune.

ART. 45

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, o in convenzione con altri Comuni, funzionario pubblico, dipendente dall’ex Agenzia dei Segretari, alla quale è succeduto a titolo universale il Ministero dell’Interno, iscritto in apposito Albo nazionale articolato per sezioni regionali.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Al segretario possono esere attribuiti compiti di responsabile di struttura nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi o con provvedimento del Sindaco;

4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale apicale dell’Ente, coordinandone l’attività.

5. Il Segretario Comunale svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e da disposizioni conformi alla normativa vigente e, nell’esercizio dell’attività di competenza, convoca apposite riunioni organizzative, emana circolari e direttive.

6. Il Segretario Comunale riceve l’atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia al fine di rendere edotto il Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza. Vanno in ogni caso osservate le disposizioni, rispettivamente, dell’art.53 e dell’art.52 del T.U. Ordinamento degli Enti Locali.

ART. 46

Il Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare, secondo le modalità previste dalla legge ed i criteri stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, un direttore generale per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, solo previa stipulazione di Convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano almeno i 100.000 abitanti.

2. Il direttore svolge le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti.

ART. 49

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o una Azienda speciale

ART. 60

Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dal Titolo VI del T.U. Ordinamento degli enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

ART. 61

La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora nel corso della prima votazione tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3. Una volta approvato con deliberazione a norma di legge, lo Statuto è pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto.

4. Lo Statuto è inoltre affisso all’Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per le ulteriori forme di pubblicità.

ART. 63

Statuto e Regolamenti

1. Ai sensi dell’art.7 del T.U. Ordinamento degli Enti Locali, il Comune adotta Regolamenti nelle materie di propria competenza. La potestà regolamentare del Comune è da esercitare nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto.

2. In caso di contrasto tra una disposizione dello Statuto comunale e una disposizione contenuta in un Regolamento del Comune, occorre dare prevalenza alla disposizione statutaria e disapplicare quella regolamentare

ART. 64

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL SINDACO ILARIO PIZZI

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