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Bur n. 77 del 21 settembre 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TREVISO)

STATUTO COMUNALE

Modifiche allo Statuto Comunale approvate con deliberazione consiliare n. 59 del 27.07.2012.

Art. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI: aggiunto il seguente comma: "6. Il comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea dell’Autonomia Locale adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d’Europa."

Art. 5 - ALBO PRETORIO sostituito con il seguente: "1. Il Comune di Breda di Piave è dotato dell’albo pretorio cartaceo e dell’albo pretorio on-line per la pubblicazione di tutti gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; le pubblicazioni effettuate su tale albo avranno effetto di pubblicità legale."

Art. 16 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE: aggiunta la seguente lettera: "d) alla nomina della commissione elettorale comunale."

Art. 17 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO: comma 2° depennato.

Art. 17 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO: sostituito comma 3. con il seguente: "3. Il documento programmatico viene approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio Comunale per la discussione ed approvazione. Detto documento viene consegnato ai consiglieri comunali contestualmente all’ordine del giorno."

Aggiunto art. 27: "ART. 27 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

  1. Vengono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
  • Prima commissione: affari istituzionali-Statuto e regolamenti-partecipazione-personale-bilancio-attività economiche.
  • Seconda commissione: sport-cultura-turismo-politiche sociali-pubblica istruzione.
  • Terza commissione: urbanistica-lavori pubblici-ambiente.
  1. Per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti è previsto un gettone di presenza di importo pari a quello del Consiglio Comunale.
  2. Nelle decisioni assunte, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione.
  3. Le sedute delle commissioni comunali permanenti sono di norma pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
  4. Il consiglio comunale, all’inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni consiliari permanenti. Il regolamento ne determina i poteri, la composizione, l’elezione del presidente e del vice presidente, l’organizzazione e le modalità dei lavori.
  5. Lo stesso regolamento, nella parte relativa alla composizione della commissione, garantisce la presenza di entrambi i sessi, compatibilmente con la rappresentanza eletta."

Art. 30 (ora art. 31) - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA: sostituito comma b) con il seguente: " b) da un numero massimo di quattro (4) assessori, fra cui il vice Sindaco."

Art. 37 (ora art. 38) - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE aggiunta la seguente lettera: "n) Il sindaco può avvalersi di consiglieri comunali delegati per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori."

Art. 45 (ora art. 46) – FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE – sostituita lettera b) con la seguente: " b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività;"

Art. 53 - UNIONI DI COMUNI: sostituito con il seguente: "1. Il Consiglio Comunale, alle condizioni e per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può deliberare l’unione con uno o più comuni confinanti che adottino analoga deliberazione, nei termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 267/2000."

Art. 56 - VALORIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO: aggiunto il seguente comma: "4. Il Comune assicura alle associazioni un collegamento con il proprio sito istituzionale."

Art. 62 – REFERENDUM sostituito con il seguente:

  1. Un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi e consultivi in tutte le materie di competenza comunale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.
  2. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
  •     Statuto comunale e regolamenti;
  •     bilancio annuale e pluriennale;
  •     piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Le procedure di ammissione ,le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento della consultazione, la loro validità e la proclamazione del risultato sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 64 – DISCIPLINA DEL REFERENDUM: abrogato.

Art. 66 (ex art. 67) - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE: aggiunto il seguente comma: "5. Le sedute del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle segrete, sono on-line e vengono integralmente pubblicate nel sito ufficiale del Comune. La videoripresa è consentita anche ai privati per gli usi consentiti dalla legge."

TITOLO VII – DIFENSORE CIVICO: sostituito dal seguente:

"TITOLO VII - GARANTE DEL CITTADINO

ART. 68 - GARANTE DEL CITTADINO

1. Il consiglio Comunale delibera l’istituzione del Garante del Cittadino a garanzia del principio di imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale.

2. Il Garante del Cittadino è organo di tutela dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti della pubblica Aaministrazione nel caso in cui si verifichino ritardi ingiustificati, irregolarità amministrative, rifiuti e/o carenza di informazioni, discriminazioni, disfunzioni dell’attività degli uffici comunali.

3. Il Garante del cittadino è espressione diretta della volontà dei cittadini, dai quali viene eletto ed esplica le sue funzioni in posizione di terzietà ed imparzialità.

ART. 69 - ELEZIONE - NOMINA - REQUISITI

1. Il candidato a Garante del Cittadino deve possedere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.

2. La candidatura a svolgere la funzione di Garante del Cittadino può essere presentata su iniziativa singola o in forma associata da parte di comitati civici, di associazioni regolarmente riconosciute presenti ed operanti nel territorio comunale, di partiti politici.

3. Risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

4. La Giunta comunale, con proprio provvedimento espresso, entro 60 giorni dal rinnovo del mandato amministrativo, o comunque quando se ne presenti la necessità, fissa i termini per la presentazione per le candidature a Garante del Cittadino.

5. Le candidature dovranno essere supportate da almeno 30 sottoscrizioni di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Breda di Piave, autenticate dal segretario comunale o da un consigliere comunale.

6. Per l’elezione del Garante del Cittadino si applicheranno, in quanto compatibili, le modalità operative delle elezioni amministrative e comunque la tornata elettorale si svolgerà in un’unica giornata, la prima domenica successiva ai 30 giorni dal termine fissato dalla Giunta comunale per la presentazione delle candidature.

7. Non possono essere candidati alla carica di Garante del Cittadino i componenti della Giunta comunale, i consiglieri comunali, i dipendenti comunali, i candidati alle ultime elezioni amministrative, gli amministratori comunali cessati dalla carica da meno di cinque anni.

ART. 70 - DURATA IN CARICA - MEZZI ED ATTRIBUZIONI

1. Il garante del Cittadino dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

2. In caso di impedimento, dimissioni, gravi motivi di impedimento nello svolgimento delle funzioni nel corso del mandato, subentrerà il primo dei non eletti.

3. In caso di inattività del corpo elettorale a procedere alla nuova elezione del Garante del Cittadino lo stesso rimarrà in carica fino al momento del rinnovo.

4. Al garante del Cittadino sarà assegnato un ufficio in locali distaccati dalla sede municipale e saranno assicurati i mezzi necessari ed adeguati per lo svolgimento delle funzioni.

5. L’attività del Garante del Cittadino è gratuita; saranno rimborsabili le spese sostenute per le trasferte correlate alle proprie funzioni."

 

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