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Bur n. 59 del 27 luglio 2012


Materia: Agricoltura

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI, ESTE (PADOVA)

Delibera Consiglio n. 12 del 16 luglio 2012

Modifiche al regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi epigei nel territorio del Parco Colli Euganei.

Modifica all’articolo 2 “Regolamentazione della raccolta”
Al primo comma dopo le parole “dalla legge regionale 19.08.96 n. 23” sono aggiunte le seguenti: “dalla legge regionale 31.01.12, n. 7 e dalle “Disposizioni di attuazione” approvate con D.G.R. n. 739 del 02.05.12”.

Modifica all’articolo 3 “Modalità di raccolta per i residenti”
Al primo comma le parole “ kg 2 per” sono sostitute dalle seguenti: “kg 3”.

Modifica all’articolo 4 “Autorizzazione alla raccolta per i residenti nei Comuni del Parco Colli”
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - Raccolta dei funghi per i residenti nei Comuni del Parco Colli
Per poter raccogliere i funghi epigei commestibili, nelle quantità e nei luoghi stabiliti dal presente Regolamento, i cittadini residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei debbono essere muniti solamente di un documento di riconoscimento valido secondo le leggi vigenti e non è richiesto alcun versamento.
Sono esentati altresì dal titolo per la raccolta dei funghi i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge−quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al secondo comma devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".”

Modifica all’articolo 6 “Autorizzazione alla raccolta per i non residenti”
La rubrica è così sostituita: “Raccolta dei funghi per i non residenti nei Comuni del Parco Colli”
Al primo comma sono apportate le seguenti modifiche:
a)       le parole “concedere apposito permesso” sono sostituite dalle seguenti: “riconoscere apposito titolo alla raccolta dei funghi epigei commestibili”;
b)     le parole “per la raccolta dei funghi epigei commestibili” sono soppresse.

Modifica all’articolo 7 “Permessi individuali per i non residenti nei Comuni del Parco Regionale”
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 – Permessi individuali per i non residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei
Per poter raccogliere i funghi epigei commestibili, nelle quantità e nei luoghi stabiliti dal presente Regolamento, i cittadini non residenti nei 15 Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei debbono essere muniti quale titolo per la raccolta dei funghi di una ricevuta di versamento di un contributo intestato a Parco Regionale dei Colli Euganei dell’importo di:
Euro 5,16 per il titolo alla raccolta giornaliera;
Euro 15,50 per il titolo alla raccolta settimanale;
Euro 51,65 per il titolo alla raccolta mensile.
Il pagamento del contributo potrà essere effettuato nelle seguenti forme:
-      Ricevuta di versamento su c/c postale n. 11908357 intestato a “Parco Regionale dei Colli Euganei via Rana Ca’ Mori 8 – 35042 Este (PD)”;
Il titolo deve essere conservato per tutto il periodo di validità e presentato, unitamente ad un documento di identità in corso di validità, in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza. La ricevuta di versamento deve garantire, ai fini dell’attività di vigilanza, la certezza del pagamento del previsto contributo. Deve pertanto riportare l’importo, i dati del titolare e il periodo di riferimento della validità del titolo.
Sono esentati dal titolo per la raccolta dei funghi i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge−quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al quarto comma devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Non sono validi titoli alla raccolta cumulativi di gruppi, colonie o comunità in genere.
Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti di età maggiore di anni 14, fermo restando il limite massimo ammesso.
Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.
Ogni Comune potrà beneficiare di un numero massimo di titoli alla raccolta secondo la disponibilità giornaliera che verrà comunicata dal Presidente del Parco, tenuto conto della superficie a bosco inclusa nel Parco; è comunque consentito un numero minimo di 50 titoli alla raccolta per ciascun Comune”.

Modifica all’articolo 8 “Autorizzazioni a carattere speciale”
Il quarto comma è soppresso.

Modifiche all’articolo 9 “Tempi per la raccolta”
Al primo comma la parola “autorizzazione” è sostituita dalle seguenti: “titolo alla raccolta”.

Modifiche all’articolo 11 “Vigilanza”
Al primo comma dopo la parola “campestri” sono aggiunte le seguenti: “, provinciali e degli enti parco,”.

Modifica all’articolo 12 “Sanzioni”
Il primo comma è sostituito dal seguente:
“Per le violazioni dei vincoli e dei divieti posti con il presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste all’art. 13 della L.R. n. 7 del 31/01/2012”.
Il secondo comma è soppresso.

Modifica all’articolo 13 “Destinazione dei proventi”
Il primo comma è sostituito dal seguente:
 “Le somme riscosse, relative ai titoli alla raccolta dei funghi, devono essere utilizzate per una quota non inferiore al 70% a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli Enti per l’esercizio delle funzioni amministrative relative al presente regolamento.”

Modifica all’articolo 14 “Norma transitoria”
Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 7 del 31.01.12 conservano validità fino alla data della rispettiva scadenza”.


Il testo completo del Regolamento coordinato con le modifiche approvate con D.C. n. 12/12 è consultabile nel sito www.parcocollieuganei.com alla Sezione "Regolamenti dell'Ente". 

Il Direttore Dr.Michele Gallo

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