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Bur n. 77 del 21 settembre 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI LIMENA (PADOVA)

Statuto comunale

Approvazione modifiche allo statuto comunale approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 22.10.2009.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 22.10.2009 sono state apportate integrazioni e modifiche agli art.. 5 - 6 -7 -21.

A seguito di tali modifiche i suddetti articoli risultano così riformulati:

ART. 5 bis

ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sono organi del Consiglio comunale:

a) il Presidente;

b) le Commissioni consiliari;

c) la Conferenza dei capigruppo.

ART. 5 ter

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del consiglio è eletto e revocato dal Consiglio Comunale con la maggioranza e le forme stabilite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Qualora il Consiglio abbia provveduto all’elezione del Pesidente del consiglio, le funzioni vicarie, con gli stessi poteri, sono esercitate dal Consigliere anziano non assessore individuato secondo le modalità stabilite dall’articolo 40 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso in cui il Consiglio comunale non provveda all’elezione del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Sindaco, o in sua assenza o impedimento dal Vicesindaco.

3. È fatto salvo quanto disposto dalla legge relativamente alle modalità di convocazione e presidenza della prima seduta del Consiglio comunale.

ART. 6

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

2. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve pervenire, a coloro che hanno diritto a partecipare al consiglio, almeno cinque giorni prima ed è consegnato di norma tramite il messo comunale.

3. Nella sua prima seduta il consiglio comunale subito dopo le deliberazioni di legge, discute e approva gli indirizzi generali del governo del Comune.

ART. 7

COMMISSIONI

1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, nella seduta successiva alla convalida degli eletti. Può inoltre istituire commissioni temporanee e speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 21

COMPETENZE DEL SINDACO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

a) convoca e presiede la prima seduta del Consiglio Comunale nei tempi e modi stabiliti dalla legge;

b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;

d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

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