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Bur n. 52 del 06 luglio 2012


Materia: Statuti

COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)

Statuto Comunale

Approvazione modifiche allo Statuto Comunale approvate con deliberazioni Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2009 e n. 69 del 26 ottobre 2010.

1. L’art. 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1 - Lo Statuto comunale

1. Il presente Statuto stabilisce, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, le norme fondamentali dell’organizzazione del Comune, l’attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra i Comuni e la Provincia, della partecipazione popolare, dell’accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alle pari opportunità ed a quant’altro previsto dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto alle modifiche dei principi-limite dell’autonomia disposte dall’ordinamento giuridico ed alla evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza delle norme cui lo stesso stabilisce con le condizioni sociali, economiche e civili della comunità".

2. Il 1° comma dell’art. 2 è sostituito dal seguente: "1. Il Comune di Albignasego è Ente autonomo con proprio Statuto, poteri ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi fissati dall’art. 114 della Costituzione".

3. Al 1° comma dell’art. 4 sono stralciate le seguenti parole: "con riferimento puntuale ai diversi Regolamenti".

4. Il terzo comma dell’art. 5 è sostituito dal seguente: "Al Comune spetta lo stemma sopra descritto la cui riproduzione e l’uso, sono consentiti a terzi previa autorizzazione del Sindaco".

5. Il 4° comma dell’art. 7 è sostituito dal seguente: "Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, presso l’apposita sala di Villa Obizzi".

6. Il 1° comma dell’art. 9 è sostituito dal seguente: "Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e

controllo politico ed amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali e ne controlla l’attuazione".

7 Il primo comma dell’art. 10 è abrogato.

8. Al secondo comma dell’art. 10 le parole: "Il Consiglio ha competenza limitatamente" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio in particolare ha competenza in ordine".

9. Alla lettera b) del 2° comma dell’art. 10 le parole " ed i progetti preliminari di opere pubbliche di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della legge 03/01/78, n° 1" sono sostituite con le seguenti: "ed il progetto di opere pubbliche che comporta contestuale adozione di una variante allo strumento urbanistico generale".

10. Alla lettera b) del 2° comma dell’art. 10 le parole "i conti consuntivi" sono sostituite con le seguenti: "il rendiconto".

11. Alla lettera b) del 2° comma dell’art.10 le parole "i piani particolareggiati ed i piani di recupero" sono sostituite dalle seguenti: "i piani urbanistici attuativi".

12. Alla lettera d) del 2° comma dell’art.10 le parole "di decentramento e" sono stralciate.

13. Alla lettera f) del 2° comma dell’art. 10 le parole "con esclusione della determinazione delle relative aliquote" sono stralciate.

14. Al 3° comma dell’art.13 la parola "legislatura" è sostituita con "consiliatura".

15. Alla fine del 2° comma dell’art.15 sono aggiunte le seguenti parole: "elezione della commissione elettorale".

16. I commi tre e quattro dell’art. 15 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Sindaco entro due mesi dalla prima seduta illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato.

4. Il documento recante dette linee può recepire l’impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale

aggiornamento, abbiano ritenuto di proporre al Sindaco e di cui esso, abbia riconosciuto la fattibilità

rispetto alle risorse disponibili all’ente e la coerenza al proprio programma elettorale."

17. L’ultimo comma dell’art. 16 è sostituito dal seguente: "Il Presidente del Consiglio Comunale esercita i compiti attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento. In particolare:

- rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Consiliare;

- cura il collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con il Sindaco e la Giunta;

- redige, l’ordine del giorno delle riunioni consiliari;

- presiede le sedute consiliari;

- tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni;

- assicura l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;

- concede la parola;

- proclama il risultato delle votazioni;

- valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all’ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento".

18. Il comma 1 dell’art. 17 è sostituito dal seguente:

"1. Il Regolamento stabilisce le modalità della convocazione del Consiglio Comunale".

19. Al 1° comma dell’art. 20 le parole "dei voti" sono sostituite con le seguenti "dei componenti".

20. Al 1° comma dell’art. 20 è stralciato il capoverso che inizia con le parole "la gestione delle risorse" e termina con le parole "i Capigruppo Consiliari".

21. All’ultimo capoverso del 1° comma dell’art. 20 dopo le parole "sono fissati" sono aggiunte le seguenti "di norma".

22. Al 1° comma dell’art. 21 la parola "normalmente" è stralciata.

23. L’ultimo comma dell’art. 27 è abrogato.

24. All’art. 27 aggiungere il seguente 4° comma: "I nominativi dei rappresentanti di cui al comma 1, unitamente a quelli dei rappresentanti nominati dal Sindaco secondo il disposto dell’art. 37,

comma 4, sono inseriti ogni anno nella relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione".

25. Al 1° comma dell’art. 28 le parole "computando il Sindaco" sono stralciate.

26. Alla fine del 3° comma dell’art. 29 sono aggiunte le seguenti parole "al Sindaco".

27. Il 4° comma dell’art. 30 è sostituito dal seguente: "Le dimissioni degli assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile".

28. L’art. 31 è sostituito dal seguente: "Art. 31 - Cessazione dalla carica di Sindaco.

1. Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione e mozione di sfiducia.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento permanente viene attivata di concerto con il Presidente del Consiglio, dal Vicesindaco, che vi provvede sentiti i capigruppo consiliari.

4. Il Vicesindaco nel termine di trenta giorni dall’accertamento dell’impedimento permanente, presenta le risultanze della verifica al Consiglio, il quale si pronuncia in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi i termini di legge dalla loro presentazione al Consiglio, il quale viene sciolto, con contestuale nomina di un commissario.

6. Le dimissioni del Sindaco, ai fini della predetta procedura, sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e depositate presso l’ufficio di Segreteria Generale del Comune.

7. Del deposito della lettera di dimissioni deve essere data immediata comunicazione a tutti i componenti del Consiglio da parte del Segretario Generale.

8. Il Presidente del Consiglio, entro il termine di dieci giorni dal loro deposito in Comune, convoca il Consiglio per la presentazione delle dimissioni e fissa il giorno dell’adunanza".

29. Alla fine della lettera c) del 2° comma dell’art. 34 le parole "di iniziativa pubblica" sono stralciate.

30. Alla lettera e) del 2° comma dell’art. 34 le parole "definitivi ed esecutivi" sono stralciate.

31. La lettera g) del 2° comma dell’art. 34 è abrogata.

32. La lettera n) del 2° comma dell’art. 34 è abrogata.

33. Alla fine del 2° comma dell’art. 34 è aggiunta la seguente lettera z: "z) la classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali".

34. Il primo comma dell’art. 35 è sostituito dal seguente: "La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce in modo informale le modalità di funzionamento e di organizzazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vicesindaco o, in mancanza di questi, dall’assessore di cui al 2° comma dell’art. 38".

35. Il terzo comma dell’art. 35 è sostituito dal seguente: "La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

36. Al comma 3 dell’art. 36 la parola "presenta" è sostituita con "presta".

37. I commi 2 e 3 dell’art. 37 sono abrogati.

38. Al 4° comma dell’art. 37 il capoverso che inizia con le parole "indice la conferenza" e termina con "responsabili degli uffici e dei servizi" è sostituito dal seguente: "assicura l’unità dell’azione politico-amministrativa del Comune, coordina l’attività della Giunta e dei singoli assessori e viene da questi ultimi informato di ogni iniziativa che influisce su tale azione".

39. Al 4° comma dell’art. 37 al capoverso che inizia con le parole "promuove la conclusione" sono sostituite le parole "e svolge gli altri compiti connessi, stipula le convenzioni con gli altri Enti" con le seguenti: "e vigila sulla loro esecuzione".

40. Alla fine del 4° comma dell’art. 37 sono aggiunti i seguenti capoversi:

- autorizza l’uso dello stemma e del gonfalone comunale;

- può affidare ai consiglieri incarichi speciali su temi specifici da espletare con le modalità e nei limiti stabiliti dal provvedimento di incarico. Per tali incarichi non è prevista alcuna indennità.

- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- stipula gemellaggi e patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;

- definisce, con l’ausilio del Segretario Generale, i conflitti di competenza o di attribuzione tra organi di governo e organi di gestione.

41. Il secondo comma dell’art. 40 è abrogato.

42. L’art. 43 è abrogato.

¿

43. L’art. 45 è sostituito dal seguente:

"1. Sono titolari del diritto di accesso secondo le modalità stabilite dal Regolamento i cittadini del Comune, singoli o associati, ed i Consiglieri Comunali, nonché chiunque dimostri di avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ossia, a titolo esemplificativo:

- i soggetti che vantano un interesse diretto ed immediato suscettibile di tutela giurisdizionale e/o amministrativa, ivi compresi coloro che hanno titolo ad esperire l’azione popolare;

- le amministrazioni, le associazioni ed i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, limitatamente agli interessi di cui sono portatori e previa dimostrazione della connessione esistente tra tali interessi e gli altri ai quali chiedono di accedere;

- i soggetti di cui agli articoli 7 e 9 della legge n. 241 del 1990.

2. In particolare il Regolamento di cui al comma 1:

- disciplina l’oggetto dell’accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;

- determina la modalità dell’accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copia dei documenti e l’accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;

- detta le misure organizzatorie idonee a garantire agli aventi titolo l’effettività dell’esercizio dell’accesso".

44. Dopo l’art. 45 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 45/1 - Diritto di informazione

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l’attività svolta e i servizi offerti dall’ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali.

2. Il Comune adegua l’organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici stessi e nei rapporti con gli Organi di governo".

"Art. 45/2 - La partecipazione ai procedimenti amministrativi.

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali conformemente a quanto previsto dall’apposito regolamento.

2. Il regolamento nel dettare disposizioni in materia di partecipazione dei procedimenti amministrativi, deve informarsi ai seguenti principi:

a. che l’attività amministrativa del Comune deve essere improntata a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, semplificazione, economicità, e che per ciascun tipo di procedimento vanno definiti procedura amministrativa e termine entro il quale esso deve concludersi;

b. che, in particolare, per ciascun tipo di procedimento devono determinarsi le unità organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l’organo o l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale".

45. L’art. 55 è sostituito dal seguente:

"Art. 55 - Principi generali.

1. Il Comune informa la propria attività gestionale a principi di funzionalità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e costante qualificazione dei propri servizi. A tal fine, riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorendone il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale.

2. L’organizzazione degli uffici e servizi è ordinata in modo da corrispondere ai predetti principi organizzativi ed è tesa a rispondere in maniera ottimale alle esigenze dei cittadini, quali utenti, anche mediante il conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione fra uffici.

3. L’azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini. A tal fine l’Amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro.

4. Il Comune promuove azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità sul lavoro e di accesso alla carriera tra uomo e donna".

46. Dopo l’art. 55 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 55/1 - Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è determinato secondo regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

2. Tale ordinamento è articolato in strutture organizzative dirette e di supporto, costituite da settori complessi o semplici in ragione degli uffici che le compongono affidate alle responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco abbia conferito le funzioni di direzione.

3. Il personale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura del Comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, rimanendo fermo che l’inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell’ente".

"Art. 55/2 - Regolamentazione.

1. L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato da uno o più regolamenti approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La disciplina recata da detti regolamenti si uniforma ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. La disciplina sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali soggetta alla presente regolamentazione ha ad oggetto:

a. la definizione delle caratteristiche del sistema di direzione dell’ente, ivi specificando le finalità e le caratteristiche essenziali delle tipologie dei ruoli di direzione ammissibili e le loro distinte responsabilità;

b. la disciplina delle dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;

c. le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori;

d. i criteri per la nomina del Direttore Generale;

e. le modalità di espletamento da parte dei Responsabili di Settore, dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi individuati dagli organi di governo;

f. i limiti, i criteri e le modalità cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i Responsabili di Settore;

g. le modalità di costituzione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro proprie;

h. ogni altro oggetto previsto dalla Legge o dal presente Statuto nonché quelli che la Giunta ritenga

comunque appropriato affidare alla fonte regolamentare.

4. Il sistema di direzione concretamente adottato è individuato in uno "schema organizzativo", deliberato specificamente dalla Giunta Comunale.

47. La lettera e) del 2° comma dell’art. 57 è sostituita dalla seguente: "la presidenza delle commissioni di gara e di concorso conformemente a quanto previsto dai regolamenti".

48. Alla lettera h) del 2° comma dell’art. 57 le parole "le concessioni edilizie" sono sostituite dalle seguenti: "i permessi a costruire" e la parola "stesse" è sostituita con "stessi".

49. Alla fine della lettera o) del 2° comma dell’art. 57 sono aggiunte le seguenti parole: "conformemente a quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi".

50. Alla fine della lettera q) del 2° comma dell’art. 57 sono aggiunte le seguenti: "o nel Piano Esecutivo di Gestione".

51. La lettera t) del 2° comma dell’art. 57 è sostituita dalla seguente: "t) i Responsabili di Settore promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere".

52. Alla fine del 2° comma dell’art. 57 è aggiunta la seguente lettera v): "l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici".

53. Alla fine della lettera u) sono aggiunte le seguenti parole "o in atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale".

54. Alla lettera c) del 2° comma dell’art. 59 prima delle parole "dallo Statuto" sono aggiunte le seguenti: "dalla Legge".

55. Alla fine del 2° comma dell’art. 59 viene aggiunta la seguente lettera "d) la presidenza della commissione di concorso conformemente a quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi".

56. L’art. 62 è sostituito dal seguente:

"62 Istituzione:

1. L’istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento è disciplinato dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. L’istituzione può essere costituita anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse sovracomunale.

3. La delibera del Consiglio che costituisce l’istituzione identifica l’ambito di attività, conferisce il capitale di dotazione e individua le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare all’istituzione. La delibera è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

4. Alla deliberazione di cui al precedente comma è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, il quale disciplina, in conformità al presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi, di indirizzo e vigilanza da parte degli organi di governo del Comune, gli atti fondamentali, il personale, le forme di controllo dei risultati di gestione".

57. Dopo l’art. 62 sono aggiunti i seguenti articoli:

"62/1 Organi dell’Istituzione:

1. Sono organi dell’Istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Regolamento di cui al 4° comma dell’art. 62 definisce:

- la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione in un numero massimo di 3 componenti, compreso il Presidente.

- L’indennità di carica per il Presidente ed i gettoni di presenza per i Consiglieri.

3. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi dell’istituzione, deliberando su tutti gli oggetti che non rientrano nelle competenze del Direttore.

4. Il Presidente rappresenta l’istituzione nei rapporti con gli Organi del Comune e con i terzi. Sovrintende al corretto funzionamento dell’istituzione, anche impartendo direttive al Direttore, vigila sul rispetto del regolamento e sull’attuazione degli indirizzi stabiliti dagli Organi del Comune. Può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

5. Il Direttore è nominato e revocato conformemente alle modalità stabilite dal regolamento.

6. Compete al Direttore la responsabilità gestionale dell’istituzione e a questo fine dirige il personale, dà esecuzione alle direttive del Presidente e alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone a quest’ultimo i documenti di bilancio ed il conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell’istituzione nei limiti previsti dal regolamento di contabilità. Esercita, altresì, le attribuzioni conferitegli dal regolamento dell’istituzione o dal Consiglio di amministrazione.

7. Al Presidente ed ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma essi siano percepiti."

"62/2 Rapporti con gli Organi del Comune:

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi politico-amministrativi cui si devono attenere gli organi dell’Istituzione.

2. La vigilanza sull’Istituzione è esercitata dal Sindaco.

3. La Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’istituzione, sottopone all’approvazione del Consiglio comunale il bilancio annuale e pluriennale, il piano programma, il rendiconto, le convenzioni con altri enti locali che comportino l’estensione dei servizi fuori del territorio comunale.

4. L’istituzione per l’esercizio delle sue attività o per l’espletamento di attività strumentali o di supporto è autorizzata a stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo di attività dell’Istituzione medesima.

5. Fuori dai casi di cui al presente articolo ogni altro atto o deliberazione concernente l’espletamento del servizio pubblico è riservato all’autonomia gestionale dell’Istituzione che vi provvede secondo le disposizioni del regolamento".

"62/3 Personale e Gestione finanziaria e Contabile:

1. La disciplina del personale dell’istituzione è contenuta nel regolamento di cui al quarto comma dell’art. 62 e sarà adeguata alle esigenze della peculiare attività svolta.

2. istituzione potrà avvalersi di personale dipendente, anche stagionale, regolato dalle norme dei contratti di lavoro applicabili al settore di attività. Potrà stipulare contratti di prestazione d’opera e conferire incarichi.

3. Con lo stesso regolamento possono altresì essere disciplinate modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.

4. I Responsabili dei Servizi dell’Istituzione vengono nominati dal Sindaco, conformemente alle previsioni stabilite dal Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Il Comune trasferisce all’Istituzione i mezzi finanziari necessari a conseguire l’obbligo del pareggio di bilancio, provvedendo, altresì, alla copertura di eventuali costi sociali.

6. L’Istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio.

7. Il regime contabile dell’Istituzione è disciplinato dal regolamento in modo da garantirne la piena autonomia e responsabilità gestionale anche attraverso forme di contabilità economica.

8. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’Istituzione".

58. Il comma 2 dell’art. 67/bis viene sostituito dal seguente:

"Il Commissario ad acta viene nominato dal Difensore Civico di cui al precedente art. 52 dello Statuto"

59. Il comma 3 dell’art. 67/bis è sostituito dal seguente:

"Il Sindaco, trascorsi i termini di legge per l’approvazione del bilancio senza che questo sia stato approvato dal Consiglio Comunale chiede entro 48 ore al Difensore Civico la nomina del Commissario ad acta. Qualora predisposto dalla Giunta il Sindaco mette a disposizione del

Commissario lo schema di bilancio.

60. L’art. 69 è sostituito dal seguente:

"69 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

1. La revisione economico-finanziaria della gestione è affidata ad un Collegio di revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio comunale con voto limitato a due componenti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni del Comune.

3. Le funzioni, la durata in carica, le cause di revocabilità, di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei revisori sono stabilite dalla legge.

4. In caso di cessazione dalla carica per qualunque causa di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dall’evento. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.

5. Il Collegio dei revisori nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili e dei dati raccolti dall’Ufficio preposto al controllo economico interno di gestione, e ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio e, quando invitato, a quelle della Giunta comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni.

6. Nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi e uffici, e delle istituzioni del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

8. Con le modalità stabilite dal regolamento, la collaborazione con il Consiglio comunale si esplica altresì mediante la redazione di un parere sul bilancio e degli altri strumenti di previsione contabile e relativi allegati, nonché attraverso periodiche relazioni sull’andamento contabile e finanziario della gestione.

9. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti è corrisposta, a termini di legge, un’indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all’atto dell’elezione del Collegio medesimo.

10. Spetta al Regolamento di contabilità integrare la presente disposizione in materia di Collegio dei Revisori dei Conti.

61. Dopo l’art. 70 è aggiunto il seguente articolo:

"71 - Potestà regolamentare.

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio Comunale, nelle materie di competenza istituzionale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalla Legge e dallo Statuto.

2. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all’albo pretorio del Comune, salvo che sia altrimenti disposto.

Il Sindaco Massimiliano Barison

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