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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 40 del 25 maggio 2012


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI CODEVIGO (PADOVA)

Estratto decreto n. 486 di rep. del 21 marzo 2012

Lavori di miglioramento della sicurezza stradale, strade ss 516 e 309, provinciale n. 53 ed altre. 1° intervento - 1° lotto. Determinazione indennità provvisoria di esproprio ex artt. 20 e 26 del d.p.r. 08.06.2011 n. 327.


(omissis)

D E C R E T A

Art. 1 - L’indennità provvisoria da corrispondere all’avente diritto per l’esproprio dei beni immobili di comproprietà, occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto, è sotto indicata: FERRARA ELISA nata a Padova il 05/05/1973 residente a Vigodarzere (PD) Via Terraglione n. 130 c.f. FRRLSE73E45G224D Proprietà per 7/240 DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO AREE AGRICOLE Comune di Codevigo – Provincia di Padova Foglio 39 mappale 366 qualità semin irrig classe 1 superficie ha 00.00.61 Reddito domenicale € 0,66 Reddito agrario € 0,38 Foglio 39 mappale 367 qualità semin irrig classe 1 superficie ha 00.01.16 Reddito domenicale € 1,25 Reddito agrario € 0,72.
DESCRIZIONE AREA Striscia di area agricola confinante con la strada Comunale Via Moraretto.
CALCOLO INDENNITA’ DI ESPROPRIO Superficie totale espropriata mq 177,00 (frazionamento del 14/12/2011 n. 47393.1/2011 in atti dal 14/12/2011 (protocollo n. PD0479393 presentato il 14/12/2011 all’Agenzia del Territorio di Padova) Valore stimato 5,25 €/mq - Mq 177,00 x € 5,25 = € 929,25 Quota spettante di indennità € 923,94 x 7/240 = € 27,10. L'indennità è stata determinata in base al valore di mercato del bene, tenuto conto cioè delle caratteristiche essenziali del bene fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica e delle colture effettivamente praticate; valutando inoltre l’incidenza della variazione del valore del fondo residuo ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 324/2001 (T.U.E.)

Art. 2 - Il presente atto verrà notificato al proprietario interessato, nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 3 – Nei 30 giorni successivi alla notificazione, il proprietario potrà comunicare l’accettazione dell’indennità inoltrando, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene, o rifiutarla. Il silenzio sarà inteso come rifiuto;

Art. 4 – La dichiarazione di accettazione è irrevocabile ex art. 20 comma 5 del DPR 327/2001;

Art. 5 – In caso di accettazione, l’indennità di espropriazione verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall’art. 45 del DPR 327/2001 in ordine alla natura del terreno e precisamente:
 - in caso di cessione volontaria da parte del proprietario NON COLTIVATORE DIRETTO l’indennità di esproprio verrà maggiorata del 50%;
- in caso di cessione volontaria da parte del proprietario COLTIVATORE DIRETTO l’indennità di esproprio verrà triplicata.
Si procederà al rimborso delle somme pagate per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile. Per il rimborso il proprietario deve trasmettere un resoconto, unitamente ai relativi atti probatori attestanti gli importi versati, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente; il rimborso dei tributi è subordinata all’esibizione, entro i prescritti termini, della documentazione probatoria in mancanza della quale non si procederà ad alcun rimborso tributario.
Al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, verrà corrisposta un’indennità aggiuntiva determinata dal tipo di coltura effettivamente praticata, e verrà corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro dell’effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

Art. 6 – Per il pagamento dell’indennità accettata, sia che si tratti dell’intera indennità o del saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, il proprietario dovrà trasmettere all’Ente espropriante entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della comunicazione di accettazione, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene;

Art. 7 – L’intera indennità o il saldo di quella corrisposta a titolo di acconto sarà corrisposta entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria;

Art. 8 – In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto dell’indennità, ma si procederà al deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti;

Art. 9 – Trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto alla ditta esproprianda, in caso di rifiuto o di silenzio, l’indennità offerta si intenderà non accettata e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.


Il responsabile del Procedimento Geom. Lunardi Nicola

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