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Bur n. 16 del 24 febbraio 2012


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI LONGARONE (BELLUNO)

Decreto di asservimento n. 02 Protocollo n. 914 del 30 gennaio 2012

Lavori di prolungamento della tombinatura in zona industriale Villanova. D.P.R. 08.06.2001, n° 327 e ss.mm.ii. Costituzione di servitù coattiva.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

OMISSIS

decreta

Art. 1     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2     Viene costituita a favore del Comune di Longarone, ai fini dell’esecuzione dei lavori di prolungamento della tombinatura in zona industriale di Villanova, una servitù di passaggio di tubazione di scarico interrata, sul terreno di proprietà Ba Yaye Fatou, Mombellardo Sophie, Mombellardo Giovanni Paolo, Protti Adelaide, Protti Costanza, Protti Giovanni Battista e Protti Luisa (Eredi), catastalmente identificato al Comune di Longarone al C.T. con il foglio n. 41 part. n. 224, 216 e 70, per una indennità di asservimento complessivamente determinata in via provvisoria ed urgente in euro 2.000,00.

La servitù viene costituita per una superficie complessiva di mq 1.515,00 campita in colore verde nell’unita planimetria mappale in scala 1:1000 allegata sub B) quale parte integrante del presente provvedimento, per la durata corrispondente a quella dell’opera pubblica per il quale è stata costituita;

Art. 3     L’asservimento viene disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due). Di tale esecuzione, dovranno essere effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dal 5^ comma dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Art. 4     Si da atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento dei beni immobili indicati all’art. 2, è sta­ta stabilita in via d’urgenza ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, con la determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni, nonché Responsabile dell’Ufficio Comunale per le Espropriazioni, n. 7 del 19.01.2012;

Art. 5     Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di immissione nel possesso, sono invitati a comunicare se condividono l’indennità provvisoria così come determinata con il provvedimento indicato nelle premesse, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel caso in cui non condividano la determinazione della misura dell’indennità, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest’ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere ulteriormente la relazione finale dei tecnici, essi potranno proporre opposizione alla stima. In assenza dell’istanza di nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell’autorità espropriante, la determinazione dell’in-dennità alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 41 del citato D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che vi dovrà provvedere entro il termine di 30 gg. e della quale sarà data comunicazione al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 6     Qualora i proprietari condividano l’indennità di asservimento e trasmettano la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, sarà disposto il pagamento dell’indennità medesima nel termine di sessanta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione. Decorso tale termine ai proprietari sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 7 Il presente decreto deve essere notificato nelle forme previste per la notifica­zione degli atti proces­suali civili ai proprietari dei beni asserviti ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato, trascritto e volturato senza indugio presso i competenti uffici.

Art. 8     La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dal comma 3 dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Art.9 Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R per la pubblicazione e trasmesso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Art.10 Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto la ditta asservita potrà ricorrere avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presi­dente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Longarone, 30 gennaio 2012

UFFICIO COMUNALE PER LE ESPROPRIAZIONI
IL RESPONSABILE
(per. ind. Zelindo Olivier)


(seguono allegati)

09 longarone_1_PIANO PARTICELLARE ALL SUB A_238237.pdf
09 longarone_2_Allegato SUB B_238237.pdf

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