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Bur n. 2 del 06 gennaio 2012


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VICENZA)

Decreto n. 17601 del 13 dicembre 2011

Potenziamento derivazione metanodotto per Rossano Veneto dn 200 (8") p. 75 bar, in comune di Rossano Veneto (Vi) determinazione di indenita' provisoria e di asservimento (art. 22-bis e 52-octis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI

P R E M E S S O:

-           che con atto n. 24724/2005 – Reg. 76, in data 02.03.2010, a firma del Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, l’esecuzione dei lavori di “POTENZIAMENTO DERIVAZIONE METANODOTTO PER ROSSANO VENETO DN 200 (8”) p. 75 bar, in Comune di Rossano Veneto;

-           che l'opera in oggetto, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001, è stata dichiarata conforme allo strumento urbanistico vigente, di pubblica utilità con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

-           che il procedimento amministrativo si è concluso con l’adesione volontaria alla costituzione della servitù di metanodotto da parte di tutti i proprietari delle aree interessate dall’intervento, con la sola esclusione del proprietario dell’area catastalmente distinta al foglio 8, particella 32;

-           che con nota pervenuta in data 27/05/2010, n° 8203 di prot., la Società SNAM RETE GAS s.p.a. ha chiesto che venga decretata, a favore della stessa, l’imposizione della servitù di metanodotto a carico degli immobili identificati puntualmente nel piano particellare di asservimento coattivo e di occupazione temporanea allegato alla nota suddetta e così individuati:

Foglio

Mappale

Qualità

Sup. mq.

Sup. Servitù

Proprietà

8

32

Sem. Irr.

5874

417

SAN BOVO S.R.L.

VIA EMILIANI, 25

BASSANO DEL GRAPPA (VI) (VI (V

-           che in tale nota è stata evidenziata l’urgenza di avviare i lavori di realizzazione della nuova condotta, al fine di garantire la costanza della fornitura di gas metano alle utenze civili e industriali ubicati nell’area nonché di fronteggiare adeguatamente i previsti aumenti di consumo delle utenze medesime; trattasi di una infrastruttura lineare energetica così come definita dall’art. 52-bis del D.P.R. 327/2001;

-           che l'indennità provvisoria per la costituzione della servitù di metanodotto, comunicata, unitamente al predetto decreto, agli aventi diritto (SOC. SAN BOVO S.R.L. – VIA EMILIANI, 25 - BASSANO DEL GRAPPA) è stata quantificata come indicato nell’allegato prospetto Sub. A);

-           Vista la Determinazione n° 52 del 26/08/2010 (Rep. Gen. n. 391) prot. n. 13169 che dispone l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed indica l’ammontare della relativa indennità provvisoria;

-           Visto il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 25/11/2010;

-           Vista la comunicazione della Snam Rete Gas S.p.a. del 13/01/2011 prot. DI-NOR/PED/tp/prot. 37 con la quale viene comunicato l’ultimazione dei lavori;

-           Visto l’art. 52-octis de D.P.R. 327/2001;

-           Visto il D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART.1

E’ disposta, a favore di SNAM RETE GAS S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, n. 7- c.f. 1327139015 l’imposizione di una servitù di metanodotto a carico dei fondi di cui all’allegato prospetto Sub. A), che forma parte integrante del presente atto insieme alle planimetrie catastali Sub. B) per l’esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di rispetto.

La servitù avrà i seguenti contenuti:

1. Lo scavo e l’interramento della profondità di circa cm. 150 (centocinquanta), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

2. L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

3. L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 6,00 (Sei/00) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

4. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto, di cui in premessa, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

5. Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;

6. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;

7. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;.

8. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 2

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nell'allegato prospetto Sub. A).

 ART. 3

Il presente decreto sarà notificato a cura e spese della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. ai proprietari interessati, nelle forme previste per gli atti processuali civili.

 ART. 4

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento i proprietari dei fondi serventi sono invitati a comunicare al beneficiario dell'espropriazione Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. se condividono l’indennità provvisoria riportata nell’allegato Sub. A).

In caso di accettazione sarà disposto il pagamento delle somme riportate nel prospetto di cui sopra a favore dei proprietari interessati, previa presentazione da parte degli stessi della documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni interessati.

 ART. 5

In caso di non accettazione le ditte interessate potranno designare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, un tecnico di propria fiducia ai fini della procedura di cui all’art. 21, commi 2 e seguenti, del DPR 327/01 e successive modificazioni e integrazioni.

In mancanza di comunicazioni l’indennità definitiva verrà determinata dalla Commissione Provinciale prevista dall’art. 41 del DPR 327/01.

Il verificarsi delle condizioni di cui sopra implicheranno il deposito preso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità provvisoria determinata con il presente atto.

 ART. 6

La società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà provvedere senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione e trascrizione del decreto presso gli uffici competenti nonché dovrà inviarlo entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Adempiute le suddette formalità tutti i diritti inerenti i beni asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

 ART. 7

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

 - entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 2 e 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

- in alternativa entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica, in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971 n. 1199.

ART. 8

In calce al presente decreto è indicata la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e copia del relativo verbale verrà trasmesso all’ufficio dei registri immobiliari per la relativa annotazione

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni Dott. Paolo Orso

(seguono allegati)

ALLEGATO SUB A_236637.doc

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