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Bur n. 99 del 30 dicembre 2011


Materia: Statuti

COMUNE DI TORREBELVICINO (VICENZA)

Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra

Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Torrebelvicino n. 37 del 15.11.2011.

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Istituzione dell’ ”Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra”
Art. 2 - Finalità dell’Unione
Art. 3 - Principi e criteri generali dell’azione amministrativa
Art. 4 - Durata dell’Unione
Art. 5 - Recesso di un Comune e scioglimento dell’Unione
Art. 6 - Funzioni dell’Unione
Art. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all’Unione
TITOLO II
ORGANI DELL’UNIONE
Capo I – Organi dell’Unione
Art. 8 – Organi di governo e Organi di gestione
Capo II – Il Consiglio
Art. 9 - Composizione ed organizzazione interna
Art. 10 - Competenze
Art. 11 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Capo III – Il Presidente e la Giunta
Art. 13 - Elezione del Presidente
Art. 14 - Composizione della Giunta e nomina dei componenti
Art. 15 - Il Presidente
Art. 16 - Il Vicepresidente
Art. 17 - La Giunta
Art. 18 – Dimissioni dalla carica di assessore e revoca dell’incarico
Art. 19 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente
Art. 20 - Normativa applicabile
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 21 - Principi generali
Art. 22 - Principi in materia di gestione del personale
Art. 23 - Principi di collaborazione
Art. 24 - Principi della partecipazione
Art. 25 - Principi in materia di servizi pubblici locali
TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’
Art. 26 - Finanze dell’Unione
Art. 27 - Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 28 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
Art. 29 - Revisione economica e finanziaria
Art. 30 - Affidamento del servizio di tesoreria
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I - Norme transitorie
Art. 31 – Segretario/Direttore e Vice-Segretario
Art. 32 – Responsabili dei Servizi
Art. 33 - Atti regolamentari
Capo II - Norme finali
Art. 34 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Art. 35 - Proposte di modifica dello Statuto
Art. 36 - Norma finanziaria
Art. 37 - Norma finale


TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell’ ”Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra”

1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli comunali di Torrebelvicino e Valli del Pasubio, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie ex art. 32, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni, individua gli Organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Ente Locale denominato “Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra”, di cui al relativo atto costitutivo.

2. L’Unione può dotarsi, con delibera del proprio Consiglio, di un proprio stemma, la cui riproduzione ed il cui uso verranno consentiti previa autorizzazione del Presidente.

3. I due Comuni aderenti alla presente Unione, già con deliberazione in seduta congiunta dei rispettivi Consigli, in data 20 settembre 2010, avevano espresso la volontà di addivenire alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali e, in particolare, delle funzioni fondamentali previste all’art. 21 comma 3 della legge 5 maggio 2009 n. 42, nonché all’istituzione del consiglio tributario, secondo quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modifiche, dalla legge 29 luglio 2010 n. 122 e, da ultimo, novellato dal decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modifiche, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

4. Con la presente forma associativa, i due Comuni conferiscono all’Unione, con inizio entro il 1° dicembre 2011 ed attuazione operativa entro il 31 dicembre 2011, l’esercizio in forma associata dei servizi tecnici (LL.PP., edilizia privata ed ecologia) e del servizio finanziario (personale, ragioneria, gestione contabile, bilancio e tributi), con le rispettive funzioni. Relativamente ai servizi tecnici, i Comuni partecipanti conservano la competenza della parte investimenti dei rispettivi programmi delle opere pubbliche nonché le funzioni inerenti l’urbanistica.

5. In seguito, i Comuni partecipanti gestiranno in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi fondamentali previsti dall’art. 21 della legge 42/2009 e, in una fase successiva, tutte le funzioni e tutti i servizi comunali fatte salve le competenze e le funzioni già conferite o comunque esercitate dal Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino e dalla Comunità Montana Leogra - Timonchio, onde evitare sovrapposizione o conflitto di competenze tra l’Unione e i citati organismi.

6. La sede dell’Unione è attualmente situata in Torrebelvicino, Piazza Aldo Moro n. 7; i suoi Organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed essere collocati anche presso la sede del Comune di Valli di Pasubio, mentre le sedi operative sono ubicate presso le sedi municipali o periferiche di entrambi i Comuni.

7. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con la sommatoria delle superfici dei Comuni che la costituiscono.

8. I Comuni aderenti s’impegnano, relativamente alle funzioni ed ai servizi comunali che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo vengono gestiti a mezzo dell’Unione e a tutti gli altri che dovranno essere gestiti tramite la stessa, a regolamentare la contestuale appartenenza alle altre forme associative o di collaborazione intercomunali di cui al precedente comma 5 fino allo scadere della durata delle medesime, al fine di evitare situazioni di conflitto o sovrapposizione di funzioni e/o attività; la medesima funzione, infatti, non può essere svolta da più di una forma associativa o di collaborazione intercomunale.

Art. 2

Finalità dell’Unione

1. La presente Unione promuove l’autogoverno e lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono e, conformemente a quanto stabilito dall’art. 32 del TUEL, esercita una pluralità di funzioni di originaria competenza comunale.

2. Tale forma associativa rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi; inoltre è lo strumento con il quale i due Comuni aderenti intendono contribuire alla armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo i principi stabiliti dal successivo art. 3, comma 2 e dare esecuzione alle disposizioni del decreto legge n. 78/2010, in merito all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, oltre a quelle del decreto legge n. 138/2011, per quanto applicabili alla presente fattispecie di Unione.

3. Il territorio dell’Unione costituisce l’ambito ottimale entro il quale svolgere, in forma associata, non solo le funzioni fondamentali di cui all’art. 21 comma 3 della legge 5 maggio 2009 n. 42, bensì ulteriori funzioni e servizi di attuale competenza comunale, nonché quelli che venissero successivamente affidati con leggi dello Stato o della Regione, in quanto i Comuni di Torrebelvicino e Valli del Pasubio, oltre che appartenenti alla medesima Provincia e contigui territorialmente, risultano altresì inseriti nella medesima area geografica omogenea denominata “montana - parzialmente montana”, hanno una popolazione residente complessiva di 9.406 abitanti (diconsi novemilaquattrocentosei) - rilevazione statistica al 30 settembre 2011 - e sono dotati di caratteristiche socio-economiche omogenee.

4. E’ compito dell’Unione perseguire la progressiva integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, proprio a mezzo dell’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Art. 3

Principi e criteri generali dell’azione amministrativa.

1. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione nell’esecuzione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. In particolare, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti Pubblici operanti sul territorio, ed operasulla base dei seguenti principi:

- uniforma i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici al principio della leale collaborazione;

- organizza l’apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e assicura il rispetto del principio di separazione tra poteri di indirizzo politico e di gestione;

- assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;

- promuove la semplificazione dell’attività amministrativa;

- osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse;

- gestisce in forma associata, come sopra detto e meglio specificato agli articoli seguenti, con decorrenza operativa dal 1° dicembre 2011, i servizi tecnici e finanziari; successivamente, gestirà in tale forma tutti i servizi e tutte le funzioni, iniziando da quelli fondamentali e proseguendo via via con tutti/e i/le rimanenti.

Art. 4

Durata dell’Unione

1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5

Recesso di un Comune e scioglimento dell’Unione

1. Ciascun Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, per singoli funzioni e/o servizi gestiti in forma associata, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nel rispetto del TUEL e di ogni altra normativa vigente. Ciò comporterà il venir meno, nell’ambito dell’oggetto e delle finalità dell’Unione, del singolo servizio interessato; il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2. Il recesso unilaterale dall’Unione da parte di uno dei due Comuni, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 in merito ai tempi della decisione, comporta, necessariamente, lo scioglimento dell’Unione come conseguenza del venir meno della pluralità minima dei soggetti costituenti quest’ultima.

3. Lo scioglimento consensuale dell’Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata dai due Comuni partecipanti, secondo le procedure e con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In tal contesto, i Comuni provvedono alla definizione ed alla regolamentazione dei rapporti facenti capo all’Unione soppressa.

4. Lo scioglimento dell’Unione, in ogni caso, ha effetto trascorsi sei mesi dal verificasi della sua causa.

5. In caso di scioglimento dell’Unione, il personale dipendente trasferito alla stessa, proveniente dai Comuni partecipanti, verrà riassunto dai Comuni medesimi, conservando lo stato giuridico maturato; il personale assunto ex novo dall’Unione passerà alle dipendenze di uno dei Comuni partecipanti, sulla base di accordo tra questi ultimi, entro tre mesi dal verificarsi della causa di scioglimento. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui sopra, lo stesso dipendente, previo consenso, presterà servizio presso ciascun Comune in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione all’Unione. Il personale assunto dall’Unione in sostituzione del dipendente di ruolo in uno dei Comuni partecipanti sarà riassunto dal Comune di provenienza del dipendente sostituito.

6. Nell’assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli Organi dell’Unione hanno cura di disporre espressamente in merito alla regolamentazione dei rapporti stessi in caso di recesso di uno dei due Comuni e, conseguentemente, di scioglimento dell’Unione o di scioglimento consensuale della stessa o di cessazione della gestione associata di uno o più servizi e/o funzioni da parte dell’Unione o di uno dei Comuni partecipanti.

7. I termini di cui al comma 2 debbono, in ogni caso, consentire la iscrizione a bilancio, di ciascun Comune singolarmente considerato, degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi, il rispetto dei termini di legge per la adozione delle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote d’imposta nonché il ridimensionamento delle dotazioni organiche per il reinquadramento del personale dipendente.

Art. 6

Funzioni dell’Unione

1. I Comuni attribuiscono all’Unione, in via di primo trasferimento e con efficacia dal 1° dicembre 2011, ovvero dalla data dell’atto costitutivo, la gestione dei servizi tecnici e finanziari, fermo restando quanto stabilito all’art. 1 comma 4, quanto alle opere pubbliche, ai servizi tecnici e all’urbanistica, e comma 5 con riferimento agli organismi ivi citati.

2. Entro il 31 dicembre 2012 verrà attribuito all’Unione, compatibilmente con le funzioni già esercitate da altri organismi aggregativi, l’esercizio delle funzioni amministrative fondamentali indicate all’art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009, ovvero:

- funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo;

- funzioni di istruzione pubblica;

- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

- funzioni nella gestione del territorio e dell’ambiente;

- funzioni del settore sociale.

3. Il trasferimento della gestione delle funzioni e dei servizi è operato attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai singoli Comuni. A tal fine, la menzione nel presente atto, e negli eventuali successivi di attuazione, normativi o amministrativi, di un settore, funzione e servizio, implica il subentro dell’Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni singolarmente.

Art. 7

Modalità di attribuzione delle competenze all’Unione

1. Il trasferimento della gestione delle funzioni e dei servizi all’Unione, come specificato all’articolo precedente, è stabilito con il presente Statuto ed è disciplinato, oltre che dal medesimo, dai successivi atti regolamentari ed amministrativi che l’Unione stessa è tenuta ad emanare entro i termini utili, per il rispetto dei termini relativi all’operatività indicati agli articoli precedenti e, in particolare, all’art. 6.

2. In ogni caso, il trasferimento deve essere regolato in modo da consentire, all’Unione stessa ed a ciascun Comune, il rispetto dei principi di cui all’art 5, comma 7, per ciò che attiene ai rispettivi bilanci e tariffazioni.

3. In via di principio, l’Unione succede nei rapporti giuridici in essere, tra ciascun Comune membro e i terzi, concernenti le funzioni e i servizi trasferiti; sono fatti salvi i diritti dei terzi in materia di cessione del contratto con riferimento ai singoli regolamenti contrattuali e, in quanto applicabili, agli artt. 1406 – 1410 del codice civile e all’art. 111 del codice di procedura civile nel rispetto, in ogni caso, i principi generali in materia di obbligazioni di cui al codice civile.

TITOLO II

ORGANI DELL’UNIONE

Capo I – Organi dell’Unione

Art. 8

Organi di governo e Organi di gestione

1. Sono Organi di governo dell’Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni, salvo quanto stabilito nel presente titolo e nel decreto legge n.138/2011, in quanto applicabile. Il Presidente e la Giunta restano in carica per due anni e mezzo e la loro elezione è regolata dall’art. 13 e seguenti; in ogni caso, il Presidente non è rieleggibile nell’ambito dello stesso mandato elettorale.

3. Gli amministratori dell’Unione non ricevono alcuna indennità e/o compenso oltre quanto percepito in qualità di amministratori dei Comuni partecipanti, salvo il rimborso per le spese di accesso alle sedi e/o trasferta debitamente documentate.

4. Il numero dei componenti degli Organi di governo non può eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’Unione.

5. Assumono la qualità di Organi di gestione i dipendenti comunali e/o i collaboratori a contratto di cui al decreto legislativo n. 165/2001, ai quali siano state conferite le funzioni di responsabile del/i servizio/i con nomina da parte del Presidente, nel rispetto del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

6. Il Presidente nomina altresì, per un periodo non superiore al proprio mandato, il Segretario/Direttore responsabile dell’intera gestione associata, il quale sarà posto a capo di specifico ufficio appositamente costituito; fino alla nomina suddetta, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario dei Comuni partecipanti.

Capo II - Il Consiglio

Art. 9

Composizione ed organizzazione interna

1.Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio dell’Unione è costituito da membri di diritto e da membri elettivi.

2. Sono membri di diritto i Sindaci dei Comuni che partecipano all’Unione e gli assessori di cui all’art. 14 del presente Statuto.

3. Sono membri elettivi:

- n. 2 consiglieri provenienti dal Consiglio comunale di Torrebelvicino;

- n. 2 consiglieri provenienti dal Consiglio comunale di Valli del Pasubio.

4. Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5. Alla prima seduta, convocata ai sensi dell’art. 13 al solo fine di procedere all’elezione del Presidente, il Consiglio dell’Unione, presieduto dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, elegge il Presidente; questi nominerà i due assessori che diverranno quindi, all’atto della nomina stessa, membri a tutti gli effetti del Consiglio.

6. Il Consiglio dell’Unione designa il Presidente dell’Unione scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni partecipanti alla medesima.

7. Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art 10

Competenze

1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico – amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili con il presente Statuto.

2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell’Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 16, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni d’indirizzo e controllo sull’azione politico - amministrativa dell’Ente.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4. Il Consiglio approva gli indirizzi per l’organizzazione dell’Ente e lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate.

5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni, società nelle quali l’Unione subentra ai Comuni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata per legge. I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell’Unione.

6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi dell’Unione.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l’intera Comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzionisenza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 12

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell’Unione.

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art. 13

Elezione del Presidente

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata d’intesa tra i Sindaci entro quindici giorni dall’insediamento e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, il Consiglio dell’Unione, come composto ai sensi dell’art. 9, designa, a maggioranza assoluta, il Presidente dell’Unione scegliendolo tra i due Sindaci dei Comuni che la costituiscono.

2. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più anziano d’età.

Art. 14

Composizione della Giunta e nomina dei componenti

1. La Giunta è composta da n. 1 (uno) assessore per ogni Comune che partecipa all’Unione e dal Presidente dell’Unione.

2. Il Presidente dell’Unione, di norma, nomina assessore il Sindaco che non è stato eletto Presidente e, di concerto con il medesimo, l’altro assessore tra gli amministratori del Comune ove è Sindaco.

3. Gli assessori, in ogni caso, sono scelti tra gli amministratori dei Comuni dell’Unione.

Art. 15

Il Presidente

1. Nella seduta successiva alla sua designazione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente che formano il proprio programma amministrativo e che il Consiglio approva in apposito documento.

2. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico - amministrativo dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività degli assessori.

3. Il Presidente provvede alla nomina del Segretario/Direttore, nonché dei responsabili dei servizi, con le modalità previste nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell’Unione, il Presidente della stessa provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art. 16

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo; di norma, viene nominato Vice-Presidente il Sindaco non Presidente.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall’assessore più anziano di età.

Art. 17

La Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero di dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Art. 18

Dimissioni dalla carica di assessore e revoca dell’incarico

1. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al Presidente dell’Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell’Unione.

2. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore nel Comune di provenienza, determina la cessazione dall’ufficio di assessore nella giunta dell’Unione.

3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 19

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente e la Giunta dell’Unione cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno metà dei consiglieri. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 3 (diconsi tre) consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e, se approvata, determina lo scioglimento del Consiglio.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco di uno dei Comuni appartenenti all’Unione determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente e/o Vice-Presidente e/o Assessoredell’Unione.

4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell’Unione determina la cessazione della Giunta.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli Organi di governo dell’Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo, che deve avvenire entro e non oltre 45 (diconsi quarantacinque) giorni dall’insediamento dei nuovi Organi comunali.

Art. 20

Normativa applicabile

1.Ove compatibili, si applicano agli Organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21

Principi generali

1. L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli Organi di governo.

2. L’ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, dei contratti collettivi di lavoro e del presente statuto, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

3. L’Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 23.

Art. 22

Principi in materia di gestione del personale

1. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali, e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell’Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. Salvo quanto stabilito all’art. 5, in caso di cessazione della gestione associata relativamente ad un servizio e/o funzione, i dipendenti dell’Unione assegnati al/alla medesimo/a, provenienti dai Comuni partecipanti, saranno reintegrati nei ruoli dei Comuni di provenienza, conservando profilo e categoria professionale maturati.

Art. 23

Principi di collaborazione

1. L’Unione ricerca, con i Comuni appartenenti, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.

3. L’Unione ed i Comuni partecipanti, a seconda delle specifiche necessità di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, si avvalgono dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.

4. L’Unione adotta iniziative dirette ad unificare ed assimilare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa dei Comuni partecipanti.

Art. 24

Principi della partecipazione

1. L’Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico - amministrative e favorisce l’accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell’accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

2. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutare l’effettiva qualità dell’operato dell’Ente.

Art. 25

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L’Unione gestisce i servizi pubblici locali e svolge le funzioni di competenza dei Comuni partecipanti, nei limiti e con i tempi indicati agli articoli 1 e 6, in forma associata secondo le modalità previste dalla legge.

2. L’Unione non può dimettere l’esercizio di un servizio pubblico locale, di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni, senza il preventivo consenso di entrambi, espresso con delibera di Giunta di ciascun Comune partecipante.

3. In caso di fusione con altre unioni, di recesso di un Comune appartenente con conseguente scioglimento dell’Unione o di scioglimento consensuale dell’Unione medesima, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del presente statuto.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA’

Art. 26

Finanza dell’Unione

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L’Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi da essa svolti.

3. Il Presidente dell’Unione cura di presentare richiesta per l’accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative e verifica puntualmente, unitamente ai responsabili dei servizi, l’effettiva erogazione degli stessi.

4. Le risorse proprie attengono alle tasse, alle tariffe e ai contributi sulle funzioni svolte e sui servizi erogati.

5. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti in relazione alla quota parte dei singoli servizi, per la gestione corrente e per gli investimenti, proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

6. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d’accordo con i Comuni dell’Unione.

Art. 27

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni con i quali si accorda al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l’anno successivo.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 28

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1.L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spesepreviste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.

Art. 29

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell’Unione elegge l’organo di revisione che, nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell’Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

2. In via transitoria, in attesa della elezione di cui al comma precedente, le relative funzioni vengono esercitate dal revisore del Comune di Torrebelvicino.

Art. 30

Affidamento del servizio di tesoreria

1. In fase transitoria, in attesa dell’affidamento del servizio, potrà essere utilizzato il tesoriere del Comune di Torrebelvicino e, in caso di rinuncia, quello del Comune di Valli del Pasubio.

TITOLO V

NORMA TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Norme transitorie

Art. 31

Segretario/Direttore e Vice-Segretario

1. Fino all’approvazione del regolamento di organizzazione, le funzioni di Segretario/Direttore dell’Unione sono svolte dal Segretario del Comune di Torrebelvicino e/o di Valli del Pasubio.

2. In caso di assenza e/o impedimento, tali funzioni vengono assolte dal Vice-Segretario del Comune di Torrebelvicino e/o Valli del Pasubio o da altro funzionario in possesso di analoghi requisiti.

Art. 32

Responsabili dei Servizi

1. Fino all’approvazione del regolamento dei servizi dell’Unione, le funzioni di responsabile dei medesimi vengono conservate dagli attuali responsabili dei singoli Comuni secondo i rispettivi regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fatte salve le diverse determinazioni del Presidente dell’Unione.

Art. 33

Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio e la Giunta dell’Unione possono deliberare di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l’Unione.

2. Fino all’adozione della eventuale delibera di cui sopra, il Consiglio e la Giunta dell’Unione applicano, in quanto compatibili, i regolamenti del Comune di Torrebelvicino.

Capo II - Norme finali

Art. 34

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi comunali all’Unione determina l’inefficacia delle norme regolamentari comunali che siano incompatibili con la presente fattispecie di forma associativa, salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi e quanto dispostodagli artt. 33 e 37 del presente statuto. La suddetta inefficacia verrà a coincidere con il momento in cui diverranno efficaci gli atti normativi dell’Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli Organi dell’Unione curano di indicare, a mezzo degli opportuni atti di propria competenza, le normative comunali divenute, in tutto o in parte, inefficaci.

3. Nel rispetto dei principi di separazione tra Organi di indirizzo e controllo ed Organi di gestione, l’attuazione del presente statuto e dei futuri regolamenti dell’Unione è rimessa agli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi della medesima.

Art. 35

Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell’Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 36

Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all’approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono, in favore dell’Unione, un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto il cui ammontare è commisurato all’entità della popolazione di ciascun Comune e risulta dalla moltiplicazione di euro 1 (diconsi euro uno) per abitante; successivamente verranno trasferite le risorse corrispondenti alle funzioni attribuite all’Unione.

Art. 37

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali e, per la parte normativa, ai regolamenti del Comune di Torrebelvicino, in quanto compatibili con la presente forma associativa, fino all’emanazione dei regolamenti dell’Unione.

2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all’Albo pretorio dei Comuni partecipanti all’Unione.


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