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Bur n. 97 del 23 dicembre 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

AZIENDA ULSS N. 20, VERONA

Deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 24 novembre 2011

Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di Medicina Generale - art. 15 A.C.N. - intesa del 23.3.2005 e s.m.i. - periodo di validità 1.1.2012 - 31.12.2012. Approvazione.

Il Direttore dell’U.O.C. Servizio Convenzioni – Dott.ssa Rossana Mori:
Premesso che l’art. 15 co.1 dell’A.C.N. – intesa del 23.03.2005 e s.m.i. - stabilisce che i medici di medicina generale da incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo stesso, siano tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale,
Considerato che con D.G.R. n. 3639/2004:
- è stato approvato il progetto, avviato con D.G.R. 1360 del 07.05.2004, di trasferimento all’Azienda ULSS n. 20 di Verona delle attività amministrative regionali relative all’accesso alle convenzioni dell’area della medicina generale e della pediatria di libera scelta di cui ai DD.PP.RR. n. 270/00 e n. 272/00 e successivi A.C.N.,
- è stato stabilito che, a partire dal procedimento di formazione della graduatoria di medicina generale relativa all’anno 2006 e di pediatria di libera scelta relativa al 2005/2006, tutti gli adempimenti siano di competenza dell’Azienda ULSS n. 20,
Visto che con Deliberazione n. 494 del 01.09.2011 è stata approvata la graduatoria unica regionale provvisoria dei medici di medicina generale e che la stessa è stata pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 73 del 30.09.2011;
Considerato che nel termine dei 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, previsto dall’art. 15 co. 8 dell’A.C.N. sopra indicato, sono pervenute n. 12 istanze di riesame della posizione nella graduatoria stessa;
Atteso che, dopo attenta valutazione da parte di questo Servizio, l’esito del riesame ha prodotto quanto segue:
- n.  10 istanze sono state respinte;
- n.  2 istanze sono state parzialmente accolte.
Dato atto che dell’esito dell’esame delle predette istanze sarà data comunicazione ai medici interessati come di seguito precisato:
- per n. 4 istanze, la non accoglibilità è dovuta al fatto che l’attività svolta antecedentemente al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale non può essere considerata titolo oggetto di valutazione in quanto il medesimo diploma costituisce un requisito per l’accesso alla graduatoria;
- per n. 1 istanza, la non accoglibilità è dovuta al fatto che la documentazione prodotta dal medico all’atto di presentazione della domanda era stata correttamente inserita e valutata;
- per n. 1 istanza, la non accoglibilità è dovuta al fatto che il medico interessato non ha conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale entro la data del 31 gennaio 2011 e per tale caso non ricorrono le condizioni di cui all’art. 8, co. 8-bis, del D. Lgs. n. 502/1992;
- per n. 1 istanza, la non accoglibilità è dovuta al fatto che il medico non ha prodotto documentazione riguardante eventuale attività svolta nell’anno 2010 né in sede di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria regionale né in sede di istanza di riesame: conseguentemente, le attività inserite e valutate sono risultate essere quelle la cui documentazione è stata acquisita negli anni precedenti (infatti, il punteggio risulta essere uguale a quello conseguito nella graduatoria valida per l’anno 2011);
- per n. 1 istanza, la non accoglibilità è dovuta al fatto che, dai controlli effettuati, il medico ha chiarito di aver svolto una attività che è stata inserita ma la cui valutazione (conformemente alle disposizioni dell’A.C.N.) non ha modificato il punteggio;
- per n. 2 istanze, la non accoglibilità è dovuta al fatto che le attività svolte nell’anno 2010 nel Servizio di Continuità Assistenziale non sono state esposte in modo corretto (perchè non sono state dettagliate mese per mese, ma sono state riassunte con il solo totale delle ore prestate nell’intero periodo) né in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla graduatoria unica regionale, e cioè entro il 31 gennaio 2011, né in sede di istanza di riesame. Conseguentemente, non è stato possibile procedere al loro inserimento e valutazione;
- per n. 1 istanza, la parziale accoglibilità è dovuta al fatto che l’attività svolta antecedentemente al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale non può essere considerata titolo oggetto di valutazione e che per quella svolta successivamente solo in sede di istanza di riesame è stato correttamente dettagliato mese per mese il numero delle ore prestate;
- per n. 1 istanza, la parziale accoglibilità è dovuta al fatto che l’attività svolta era stata correttamente inserita e valutata, eccetto per il fatto che non era stata rilevata una attività svolta antecedentemente al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, trattandosi di fattispecie in cui il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale non costituisce requisito per l’accesso alla graduatoria (medico abilitatosi antecedentemente al 31.12.1994);
    
Considerato altresì che per un medico si è provveduto ad effettuare una rettifica d’ufficio che ha comportato un aumento di punteggio, in quanto, da successivi controlli, non era stato valutato, per un mero errore materiale, il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
Dato atto che della succitata rettifica sarà data comunicazione al medico interessato;
Avuto presente che complessivamente le domande presentate sono state n. 936, di cui n. 10 escluse per le motivazioni di cui all’allegato A;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:
Il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;    
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché del Direttore dei Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza;
delibera
1.  di approvare, in via definitiva, per i motivi esposti in premessa ed in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali, la graduatoria unica regionale dei medici di Medicina generale valida dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, prevista dall’art. 15 dell’A.C.N. - intesa del 23.03.2005 e s.m.i. – di cui all’allegato elenco che costituisce, con l’allegato A concernente i candidati esclusi, parte integrante del presente provvedimento;
2.  di disporre la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
3. di trasmettere al competente Ufficio della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto copia del presente provvedimento e contestualmente di trasmettere a tutte le Aziende UU.LL.SS. e agli Ordini dei Medici copia del presente provvedimento nonché del relativo B.U.R. di pubblicazione e dell’indirizzo Internet di diffusione, così come previsto dalla D.G.R. n. 3639 del 19.11.04;
4.  di prendere atto che il costo presunto per l’esecuzione del presente provvedimento, ammontante complessivamente a Euro 1.300,00, è stato inserito nel B.E.P. dell’anno 2011, dando atto che la disponibilità ad ordinare viene registrata al corrispondente conto n. 40.02.210942.

Il Direttore Generale Dott.ssa M. Giuseppina Bonavina


(seguono allegati)

2-MMG_GRADUATORIA_REGIONALE_ DEFINITIVA_ANNO_2012_ALLEGATO-A_236151.pdf
3-MMG_GRADUATORIA_REGIONALE_ DEFINITIVA_ANNO_2012_GRADUATORIA_236151.pdf

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