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Bur n. 93 del 09 dicembre 2011


Materia: Acque

COMUNE DI SORGA' (VERONA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 29 settembre 2011

Modifica regolamento comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue - Misure contro la proliferazione degli insetti infestanti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/09/2011 si è proceduto alla modifica del "Regolamento Comunale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue - Misure contro la proliferazione degli insetti infestanti" per i seguenti articoli:

ART. 5 – MODALITA’ DI UTILIZZO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
b) del tipo di effluente zootecnico e di acque reflue;
c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle rotazioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare :
a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l’effettiva incorporazione nel suolo degli effluenti zootecnici deve avvenire simultaneamente allo spandimento, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell’azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli, l’incorporazione nel suolo consiste nell’aratura per una profondità di almeno 25 centimetri immediatamente successiva allo spandimento;
c) la massima efficienza agronomica nell’utilizzazione degli elementi nutritivi ;
d) l’uniformità di applicazione degli effluenti ;
e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture in copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola (DM 19.04.1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

Per l’inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano le seguenti sanzioni, nell’ambito delle competenze dell’attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale:

 VIOLAZIONE                                                                                                                                                                        SANZIONE

Spargimento e trasporto nel mancato rispetto dell'art. 7 del presente Regolamento.                                           Da 100 a 500 Euro(art. 7 bis DLgs 267/2000).

Mancata tenuta del Programma aziendale di spargimento sul mezzo durante le
operazioni di trasporto e/o spargimento.                                                                                                       Da 100 a 500 Euro(art. 7 bis DLgs 267/2000).

Violazione dell'art. 8 in merito allo stoccaggio interno all'azienda ed ai cumuli temporanei
esterni.                                                                                                                                                       Da 100 a 500 Euro(art. 7 bis DLgs 267/2000).

Spargimento in violazione della fascia di rispetto prevista dall’art. 9                                                                Da 100 a 500 Euro(art. 7 bis DLgs 267/2000).
Imbrattamento del manto stradale durante il trasporto, ai sensi dell'art. 10.                                                   Da 100 a 500 Euro(art. 7 bis DLgs 267/2000).

Mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 11 (misure contro la proliferazione
degli insetti infestanti).                                                                                                                                  Da 100 a 500 Euro(art. 7 bis DLgs 267/2000).

Mancato rispetto delle disposizioni ed obblighi di cui all’art. 5 .                                                                         Da 100 a 500 Euro(art. 7 bis DLgs 267/2000).

La reiterazione della violazione al regolamento nei 6 mesi successivi comporta il raddoppio della sanzione.  


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