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Bur n. 90 del 02 dicembre 2011


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI PEDAVENA (BELLUNO)

Decreto n. 8592 del 14 novembre 2011

Sdemanializzazione relitto stradale in località val di faont. (n.c.t. fg. 7 mapp.le 767) d.lgs. 30.04.1992 n. 285 (nuovo codice della strada) d.lgs 10.09.1993 n. 360 (disposizioni correttive e integrative del codice della strada).

IL SINDACO

Visto l’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n.285, così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 10.09.1993 n.360, in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;

Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificati dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;

Visto il D.P.R. 616/1977;

Visto l’art. 94 della L.R. 13.04.2001 n.11;

Vista l’istanza presentata in data 16/03/2011 al prot. 01978 con la quale la ditta Azienda Agricola Fratelli Silvestrin di Silvestrin Angelo e C. s.n.c. ha fatto richiesta di permuta delle aree di sua proprietà distinte al Catasto terreni del Comune di Pedavena, foglio n. 7 .mapp.li 752-754-757-759 e mapp.li 762-763-765 derivanti da convenzione privata ed un tratto di sentiero in località Val di Faont indicato al foglio n. 7 mapp.le 767;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 02/08/2011, con la quale si disponeva di accogliere la richiesta di cui sopra e di dare avvio al provvedimento di sdemanializzazione del relitto stradale di proprietà comunale identificato al N.C.T. al Fg.7 mappale 767 di superficie mq 350 e di procedere successivamente all'alienazione dell'area a favore della ditta Azienda Agricola Fratelli Silvestrin di Silvestrin Angelo e C. s.n.c. permutandola con l'area di proprietà dello stesso;

Vista la relazione di stima dell’UTC in data 22/07/2011 dalla quale risulta che la permuta alla pari di tali terreni è ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, trattandosi di relitto stradale;

Preso atto che detto relitto stradale, come indicato nella citata relazione del 22/07/2011, non ha più le caratteristiche e l’interesse di pubblica viabilità e non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa in vigore;

DECRETA

1) Il tratto di strada comunale sita in Val di Faont (N.C.T. Fg. 7 mapp.le 767) come indicato nel frazionamento n° 2011/BL0021235 del 09/02/2011, è declassificato ad area non più soggetta al pubblico transito.

2) Ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del D.P.R. 16.12.1992 n.495, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 16.09.1996 n.610, il presente decreto avrà effetto dall’inizio del 2° mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Sindaco Maria Teresa De Bortoli


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