Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 62 del 19 agosto 2011


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

CONSORZIO DI BONIFICA "FOSSA DI POZZOLO", MANTOVA

Determinazione n. 1800 del 30 giugno 2011

Imposizione di servitù perpetua di passaggio per pubblica utilità su beni immobili per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del canale Salionze nei Comuni di Monzambano (MN) e Valeggio sul Mincio (VR)".

Il Dirigente Dr. Agr. Cesare Buzzacchi, nella sua qualità di Direttore Generale del Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo:

omissis

DECRETA

1) E’ definitivamente costituita a favore del Demanio dello Stato, con sede in Roma Via Quirinale n. 30, C.F. 80193210582 e del Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo, con sede in Mantova Via Principe Amedeo n. 29, C.F. 80000670200, in qualità di concessionario, la servitù perpetua di passaggio sugli immobili necessari ai “Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del canale Salionze nei Comuni di Monzambano (MN) e Valeggio sul Mincio (VR)”, identificati negli allegati estratti di mappa con il colore rosso e meglio descritti nell’allegato elenco per un totale di n. 12 ditte, allegati tutti costituenti parti integranti del presente decreto.

2) Le modalità attraverso le quali sarà regolamentato l’asservimento de quo sono indicate, oltre che secondo quanto disposto dagli artt. 1032 e seguenti del Codice Civile, nei modi e nelle forme sotto specificate:

a) Con il presente decreto si intende conferito al Demanio dello Sato il diritto di imposizione di servitù perpetua di passaggio sulla pista di servizio del Canale Seriola di Salionze onde consentire interventi di controllo e manutenzione del Canale medesimo.
b) La servitù perpetua di passaggio si intende imposta sulle aree occupate dalla pista di servizio, come identificate negli allegati estratti di mappa con il colore rosso, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
c) Dal momento della sottoscrizione dell’accordo con cui è stato convenuto l’asservimento volontario delle aree interessate dall’intervento il Consorzio è autorizzato ad immettersi nel possesso degli immobili e, pertanto, ha diritto di entrare nei fondi assoggettati ad imposizione di servitù perpetua di passaggio.
d) Il terreno vincolato dalla servitù resta di esclusiva proprietà delle ditte concedenti, per cui le imposte e gli oneri gravanti sulle proprietà restano a carico delle ditte stesse.
e) Ogni ditta proprietaria si obbliga a non fare e a non lasciare fare opere e coltivazioni che possano in qualunque modo impedire, pregiudicare o menomare l’esercizio più ampio e completo della servitù come sopra costituita.
f) Il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo sarà tenuto a rifondere ogni eventuale danno e spesa che possano determinarsi in dipendenza dell’uso della pista di servizio da parte del Consorzio o di soggetti da quest’ultimo autorizzati.
g) Il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo non dovrà alcun indennizzo o altro compenso alle ditte concedenti per lavori, manufatti o altro che queste dovessero eseguire sul fondo e adiacenze a causa dell’avvenuta imposizione di servitù, intendendosi tutto compreso nel corrispettivo convenuto.

3) Il presente decreto, a cura e spese del Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto in termini presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e della Regione del Veneto.

4) Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica dello stesso ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi).

5) Entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

6) Ai fini della registrazione e trascrizione si richiamano l’art. 57 co. 8 D.P.R. 131/1986 nonché gli artt. 1 co. 2, 10 co. 3 e 19 D.Lgs. 347/1990, che prevedono l’esenzione da imposte e tasse qualora gli atti siano a favore dello Stato.

7) Il presente provvedimento è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e succ. mod. e int. art. 22) tabella All. B.

Il Dirigente (Dr. Agr. Cesare Buzzacchi)


(seguono allegati)

servitù Valeggio sul Mincio_233853.xls

Torna indietro