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Bur n. 52 del 15 luglio 2011


Materia: Statuti

COMUNE DI VILLA DEL CONTE (PADOVA)

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10 giugno 2011

Approvazione nuovo statuto comunale

INDICE:

TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPOI - PROFILI ISTITUZIONALI

Articolo 1 Autonomia comunale

Articolo 2 Territorio e sede.

Articolo 3 Stemma, Gonfalone, Sigillo e Fascia tricolore

Articolo 4 Villa del Conte - Medaglia d'argento al merito civile

Articolo 5 Funzioni

CAPO II - FINALITA'

Articolo 6 Solidarietà internazionale

Articolo 7 Cultura

Articolo 8 Istruzione

Articolo 9 Territorio e ambiente

Articolo 10 Politiche sociali e sanitarie

Articolo 11 Economia e lavoro

Articolo 12 Pari opportunità

Articolo 13 Tutela del contribuente

Articolo 14 Tutela del consumatore e degli utenti

CAPO III -STATUTO E REGOLAMENTI

Articolo 15 Statuto

Articolo 16 Regolamenti

Articolo 17 Interpretazione

TITOLO II: ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I-CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18 Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano

Articolo 19 Linee programmatiche di mandato

Articolo 20 Diritti e poteri dei Consiglieri comunali

Articolo 21 Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri comunali

Articolo 22 Sessioni del Consiglio

Articolo 23 Commissioni consiliari Permanenti

Articolo 24 Costituzione di Commissioni Speciali

Articolo 25 Indirizzi per le nomine e le designazioni

CAPO II - SINDACO E GIUNTA

Articolo 26 Il Sindaco

Articolo 27 Il Vice Sindaco

Articolo 28 La Giunta - Composizione e presidenza

Articolo 29 Assessore esterno al Consiglio

Articolo 30 Delegati del Sindaco

Articolo 31 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

Articolo 32 Funzionamento della Giunta

Articolo 33 Cessazione dalla carica di Assessore

Articolo 34 Esercizio della Rappresentanza

TITOLO III: ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Articolo 35 Partecipazione dei cittadini

Articolo 36 Diritto di accesso

Articolo 37 Diritto d'informazione e comunicazione istituzionale

Articolo 38 Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Articolo 39 Registro delle Associazioni

Articolo 40 Riunioni e assemblee

Articolo 41 Consultazioni

Articolo 42 Istanze e proposte

CAPO II- REFERENDUM

Articolo 43 Azione referendaria

Articolo 44 Disciplina del referendum

Articolo 45 Effetti del referendum

CAPO III- DIFENSORE CIVICO

Articolo 46 Istituzione dell'ufficio

TITOLO IV: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 47 Pubblicità legale degli atti della Pubblica Amministrazione

Articolo 48 Svolgimento dell'attività amministrativa

Articolo 49 Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa

TITOLO V: PATRIMONI - FINANZA - CONTABILITÀ

Articolo 50 Demanio e patrimonio

Articolo 51 Ordinamento finanziario e contabile

Articolo 52 Revisione economico-finanziaria

TITOLO V: SERVIZI

Articolo 53 Forma di Gestione

TITOLO VI: FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 54 Collaborazione fra Enti

TITOLO VII: UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 55 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Articolo 56 Principi strutturali ed organizzativi

Articolo 57 Organizzazione del personale

Articolo 58 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Articolo 59 Responsabili dei servizi

Articolo 60 Incarichi esterni

Articolo 61 Avocazione

Articolo 62 Segretario comunale

Articolo 63 Vice Segretario comunale

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64 Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO I

PROFILI ISTITUZIONALI

Articolo 1 - Autonomia comunale

1. Il Comune di Villa del Conte, ente dotato di autonomia secondo i principi della Costituzione Italiana, della Carta Europea delle Autonomie locali e nel rispetto delle norme dettate dal Testo Unico degli Enti Locali (Tuel) approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche, è espressione della Comunità locale, intesa come insieme di persone legate da vincoli umani finalizzati alla convivenza e alla solidarietà.

2. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione.

3. Il Comune di Villa del Conte ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

Articolo 2 - Territorio e sede.

1. Il Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo e la frazione di Abbazia Pisani.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

4. Possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio.

5. Le adunanze del Consiglio e della Giunta si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze possono riunirsi anche in luoghi diversi, nei termini e con le modalità stabiliti dagli specifici regolamenti.

Articolo 3 - Stemma, Gonfalone, Sigillo e Fascia tricolore

1. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone, concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1994 e così descritto:

inquartato:

  1. nel PRIMO, di verde, alle cinque spighe di grano, impugnate, d'oro, legate di rosso;

  2. nel SECONDO, di azzurro, alla croce d'argento;

  3. nel TERZO, d'argento, alla croce di rosso;

  4. nel QUARTO, di verde, ai quattro bisanti d'oro, posti uno, due, uno.

Ornamenti esteriori da comune.

2. Il gonfalone, approvato con il predetto Decreto, è costituito da un drappo azzurro, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato la stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dei colori nazionali sfrangiati d'argento.

3. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del comune ed incorona la dicitura “COMUNE DI VILLA DEL CONTE - Provincia di Padova”.

4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

5. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento.

6. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato nel rispetto delle norme regolamentari.

7. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 4 - Villa del Conte medaglia d'argento al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 2005 al Comune di Villa del Conte è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile per l'eccidio del 29 aprile 1945, con la seguente motivazione: “Piccolo centro del padovano, durante le tragiche giornate della guerra di Liberazione, subì una delle più feroci rappresaglie da parte delle truppe naziste, che trucidarono brutalmente 26 dei suoi concittadini, soprattutto giovani e donne. Ammirevole esempio di coraggio, di spirito di libertà e di amor patrio”.

Articolo 5 - Funzioni

1. Il Comune, dotato di risorse finanziarie nell'ambito delle leggi, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

a) affermare i valori umani della persona, del cittadino, della famiglia, del lavoro, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello statale e non statale;

b) soddisfare le necessità della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani, dei più deboli e dei diversamente abili;

c) riconoscere carattere prioritario alla tutela della sua realtà economica da essa derivante, valorizzando e promuovendo lo sviluppo di tutte le altre attività produttive dell'artigianato e dell'agricoltura, del commercio e dei servizi;

d) garantire uno sviluppo sostenibile, fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio;

e) consolidare ed estendere il patrimonio di valori civili di libertà, di democrazia, di autonomia e di rispetto della persona, un'ampia rete di servizi sociali da gestire anche in collaborazione coi privati e con le associazioni di volontariato, le attività sportive ricreative e del tempo libero;

f) promuovere, sviluppare le iniziative economiche pubbliche e private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione;

g) promuovere tutte le azioni atte al riconoscimento del diritto alla autodeterminazione della comunità secondo le norme internazionali già sancite e recepite dall'ordinamento vigente;

h) tutelare e promuovere altresì, in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, anche di altra nazionalità, tutte le azioni per il riconoscimento dei Comitensi e del Comune di Villa del Conte, in un'Europa libera e democratica garante dei diritti innati dell'uomo;

i) promuovere ogni iniziativa volta a garantire compiutamente l'ordine pubblico e la sicurezza dei suoi cittadini.

CAPO II

FINALITA'

Articolo 6 - Solidarietà internazionale

1. Il Comune, anche attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri comuni e associazioni di paesi esteri.

2. Persegue la cooperazione e lo sviluppo dei popoli, contribuendo ove necessario, nello spirito di solidarietà internazionale e avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 272, comma 2, del Tuel 267/2000, ad iniziative e progetti di aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo a favore dei paesi in particolare situazione di disagio e povertà.

3. Si propone di apportare il proprio contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo.

4. L'attività del Comune si armonizza con i principi di cui sopra, anche attraverso l'adesione ad associazioni ed enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 7 - Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, tutela le origini storico-culturali-linguistiche che sono proprie della comunità comitense come entità appartenente al Veneto.

2. Persegue l'obiettivo di tutelare il sentimento religioso della popolazione in armonia con le sue antiche tradizioni.

Articolo 8 - Istruzione

1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura, anche istituendo borse di studio da erogare attraverso proprie istituzioni.

2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi, anche attraverso la valorizzazione delle strutture private esistenti nel territorio di Villa del Conte, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Articolo 9 - Territorio e ambiente

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, garantendo l'equilibrio idro-geologico del territorio, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre ogni tipo di inquinamento e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro,può partecipare a società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Riconosce l'acqua come bene comune dell'umanità appartenente a tutti gli organismi viventi. L'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.

3. Tutela l'ambiente e persegue il miglioramento continuativo di tutte le prestazioni erogate al Cittadino anche attraverso un Sistema certificato di gestione Ambientale e per la Qualità.

4. Il Comune agisce per rendere il paese accessibile a tutti, con particolare riguardo alle persone disabili, operando per il superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 10 - Politiche sociali, sanitarie e del volontariato

1. Il Comune pone al centro della propria azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona.

2. Concorre, in accordo con le strutture sanitarie, a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione.

3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale anche attraverso Istituzioni o Società a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore e aventi i requisiti di legge.

4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana e ai soggetti deboli il sostegno necessario a ridurre le eventuali situazioni di povertà e di emarginazione, anche attraverso il servizio di assistenza domiciliare.

5. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.

6. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

7. Riconosce il ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile quale momento qualificante della partecipazione del cittadino alla vita sociale e ne favorisce l'attività nelle sue molteplici forme.

Articolo 11 - Economia e lavoro

1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene il complesso delle attività economiche nel proprio territorio, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.

2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e diversamente abili.

Articolo 12 - Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, promuove iniziative per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro e adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità, in conformità a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune nonché, tenuto conto della composizione del Consiglio, nelle commissioni in cui è prevista la presenza di consiglieri comunali.

Articolo 13 - Tutela del contribuente

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

Articolo 14 - Tutela del consumatore e degli utenti

1. Il Comune riconosce e tutela i diritti dei consumatori e degli utenti, cioè di coloro che utilizzano o acquistano beni o servizi, per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

2. Interviene, nell'ambito dei propri poteri e delle prerogative consentite dalla legge, per garantire gli interessi individuali e collettivi dei cittadini utenti e consumatori.

3. Opera attraverso l'azione amministrativa, affinché siano applicate ed osservate precise regole di trasparenza da parte di aziende ed enti, di natura pubblica o privata, che svolgano attività di fornitura di beni o servizi alla pubblica utenza; in particolare sulla semplificazione dell'informazione, sulla qualità e sul costo finale ed effettivo dei beni e dei servizi.

CAPO III

STATUTO E REGOLAMENTI

Articolo 15 - Statuto

1. Lo Statuto del Comune di Villa del Conte detta le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente, negli ambiti che la legge riserva all'autonomia comunale nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nelle leggi dello Stato ed in conformità ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico. Ad essi devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle norme suddette.

3. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede comunale e nel sito internet del comune.

Articolo 16 - Regolamenti

1. Il Consiglio comunale approva, nelle materie ad esso demandate dalla legge, i singoli regolamenti per l'attuazione delle norme fondamentali contenute nello Statuto.

2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

3. I regolamenti comunali sono redatti in articoli formulati con chiarezza nel rispetto delle norme generali e delle altre disposizioni normative emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale e nel sito web del comune ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo diversa motivata disposizione.

Articolo 17 - Interpretazione

1. Per l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari si fa ricorso alle norme dettate per l'interpretazione della legge contenute nelle “disposizioni sulla legge in generale” approvate preliminarmente al codice civile con R.D. 16 marzo 1942 n. 262.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18 - Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico - amministrativo dell'Ente; è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresenta l'intera comunità. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità compete al Consiglio stesso.

3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Al Sindaco, quale Presidente del Consiglio, sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta il Consiglio;

b) convoca, fissa le date delle riunioni del Consiglio e ne presiede le sedute;

c) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dello stesso;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;

f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.

4. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

5. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Sindaco. In caso di assenza di quest'ultimo le relative funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

6. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11, dell'art. 73 del D. Lgs. 267/2000. A parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.

7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da una convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Articolo 19 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico - amministrativo, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

2. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in occasione della verifica di cui all'art. 193 del Tuel 267/2000 e dell'approvazione del rendiconto della gestione, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

3. Nell'ultima seduta utile al termine del mandato, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di realizzazione delle linee programmatiche.

Articolo 20 - Diritti e poteri dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio.

3. Hanno, inoltre, diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, purché i dati richiesti siano utilizzati per le finalità realmente inerenti al mandato, sia rispettato il segreto nei casi previsti dalla Legge e si tenga conto del divieto di divulgazione di determinate informazioni personali.

4. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.

5. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari.

6. I consiglieri comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui all'art. 14. comma 1, della Legge 53/1980, previa comunicazione scritta della propria disponibilità al Sindaco.

Articolo 21 - Funzionamento del Consiglio comunale - Decadenza dei consiglieri comunali

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni, sulla base dei seguenti indirizzi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno stabilito per l'adunanza, almeno:

­ 5 (cinque) giorni liberi prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

­ 3 (tre) giorni liberi prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

­ 24 ore prima per le sedute dichiarate urgenti;

b) prevedere, per la validità della seduta, i seguenti quorum strutturali:

­ sedute di prima convocazione: maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

­ sedute di seconda convocazione: un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;

c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, delle linee programmatiche di mandato, del riequilibrio della gestione e del rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

d) le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge non disponga diversamente. I Consiglieri che dichiarano di astenersi o di non partecipare al voto si computano tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non si computano tra i votanti. Parimenti è considerato presente il consigliere che non renda alcuna dichiarazione e non depositi la scheda nell'urna in caso di votazione segreta.

e) Nel caso di nomine di persone risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

3. I consiglieri che, senza motivazione, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio comunale ovvero a cinque sedute nell'anno solare, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 22 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i tempi previsti dalla legge per:

a) l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) l'approvazione delle linee programmatiche di mandato;

c) la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del Tuel 267/2000;

d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e dei documenti correlati.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Articolo 23 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante delle minoranze.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Articolo 24 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle minoranze, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme all'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti della minoranza.

Articolo 25 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale è convocato entro trenta giorni successivi a quello del suo insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

2. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

3. Nel caso in cui il Consiglio comunale neo eletto non adotti nuovi indirizzi relativi alle nomine, si intendono tacitamente confermati quelli assunti dalla precedente amministrazione.

4. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

5. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del Sindaco che li ha nominati.

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

Articolo 26 - Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta. È eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le Leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.

3. Egli espleta tutti gli altri compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto ed ha la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio.

Articolo 27 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi dell'articolo 59 del Tuel 267/2000.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvedono gli assessori nell'ordine indicato nel decreto di nomina.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Articolo 28 - La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, fra cui un Vicesindaco, non inferiore a tre e non superiore al numero massimo previsto dalla legge, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Un assessore può anche essere esterno al Consiglio, nominato dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Articolo 29 - Assessore esterno al Consiglio

1. L'assessore esterno al Consiglio comunale viene nominato dal Sindaco contestualmente agli altri assessori.

2. L'atto di nomina deve indicare le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta dell'assessore esterno.

3. L'assessore esterno deve comunque essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per i consiglieri. A tale scopo il Sindaco, nel provvedimento di nomina, dà atto espressamente dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

4. L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

5. In nessun caso viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio comunale.

6. L'assessore esterno non può essere nominato Vicesindaco.

Articolo 30 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore, all'atto della nomina o con successivo provvedimento, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri ai quali delegare la rappresentanza di proprie funzioni.

6. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

Articolo 31 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune stesso, nonché enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando, per qualsiasi ragione, la loro condizione soggettiva, giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

Articolo 32 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglioche non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei responsabili dei servizi comunali.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

6. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

8. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco.

Articolo 33 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco e acquisite al protocollo del Comune, sono irrevocabili e immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, compreso il Vice Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Il Sindaco provvede all'eventuale sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 34 - Esercizio della Rappresentanza

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, anche in giudizio, con facoltà di delega ad un responsabile di servizio nei casi in cui tale facoltà sia prevista per legge.

2. Il Sindaco può, altresì, delegare a ciascun assessore, per un determinato periodo o per tutto il suo mandato, l'esercizio della rappresentanza per il compimento di atti di natura politico-istituzionale come la rappresentanza dell'ente in assemblee o riunioni istituzionali o in occasione di cerimonie e manifestazioni.

TITOLO III

ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Articolo 35 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e le consultazioni su questioni di particolare rilevanza;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per rilevare il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi erogati dal Comune.

Articolo 36 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto d'accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli da considerare tali per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi, enti ed imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 37 - Diritto d'informazione e comunicazione istituzionale

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio e nel sito intenet, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione dev'essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione e alla comunicazione istituzionale.

5. Attraverso la comunicazione istituzionale l'ente promuove una più elevata qualificazione del suo rapporto con i cittadini e le loro rappresentanze con l'obiettivo di garantire non solo un più ampio livello di flussi informativi ma anche di rendere la comunicazione uno strumento interattivo di compartecipazione popolare alle proprie attività.

Articolo 38 - Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

4. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e la crescita socio-culturale dei giovani attraverso la consapevolezza dei diritti e doveri verso le Istituzioni, istituisce il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

5. La composizione, le competenze, le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 39 - Registro delle Associazioni

1. Il Comune riconosce il rilievo delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Favorisce l'attività delle libere forme associative e di volontariato, nel rispetto reciproco di autonomia; garantisce, in condizioni di parità, i diritti ad esse attribuiti dalla legge generale, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. Il Comune istituisce il Registro comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

3. Hanno diritto di essere iscritte al Registro comunale, secondo le modalità e i requisiti previsti dal regolamento esecutivo, le seguenti associazioni:

a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale e/o appartenenti ad Enti di promozione sportiva, aventi sede nel Comune e iscritte al Registro Regionale previsto dalla normativa vigente in materia di volontariato e promozione sociale;

b) le altre libere forme associative locali costituite ed operanti da almeno un anno nel territorio comunale.

Articolo 40 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei, compatibilmente con le proprie disponibilità. I criteri per la concessione, le condizioni e le modalità d'uso, appositamente regolamentate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, deliberazioni.

Articolo 41 - Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o per richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Articolo 42 - Istanze e proposte

1. Chiunque, residente nel territorio comunale che abbia compiuto il 16 anno di età, può rivolgere istanze e petizioni al Sindaco relativamente ai problemi di rilevanza cittadina.

CAPO II

REFERENDUM

Articolo 43 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10 per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale;

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Articolo 44 - Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplinerà le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Articolo 45 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Articolo 46 - Istituzione dell'ufficio

1. È in facoltà del Comune avvalersi, mediante apposita convenzione, del difensore civico provinciale, a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 47 - Pubblicità legale degli atti della Pubblica Amministrazione

1. È istituita, all'interno del sito internet del Comune, un'apposita sezione denominata “Albo pretorio online” per la pubblicazione degli atti emessi dalla pubblica amministrazione o da privati, per i quali sia obbligatoria la pubblicazione, che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.

2. È in facoltà del Comune mantenere, presso la sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale nella tradizionale forma cartacea per le pubblicazioni che la legge, la statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

Articolo 48 - Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Articolo 49 - Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa

1. Per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità, l'amministrazione mette in atto tutte le possibili iniziative in grado di garantire un adeguato livello di trasparenza nei confronti dei cittadini e della collettività e lo sviluppo della cultura dell'integrità e dell'etica pubblica.

2. Per trasparenza si intende l'accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'ente, ivi compresi gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, nonché dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti.

TITOLO V

PATRIMONI - FINANZA - CONTABILITÀ

Articolo 50 - Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Articolo 51 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del Tuel 267/2000.

Articolo 52 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 51, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO V

SERVIZI

Articolo 53 - Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse modalità previste dalla legge.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE

E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Articolo 54 - Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni dell'A.S.L. ed in particolare con i Comuni del Camposampierese, con la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 55 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 56 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e dev'essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi, introducendo la cultura del risultato e della valutazione delle prestazioni;

b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto dell'apparato, mediante adeguati strumenti di valutazione e utilizzando sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione di gestione della struttura interna e della metodologia di valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali, garantendone la massima trasparenza in ogni sua fase.

Articolo 57 - Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Articolo 58 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 59 - Responsabili dei servizi

1. Spetta ai responsabili dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficacia ed efficienza della gestione.

Articolo 60 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del Tuel 267/2000.

3. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del Tuel 267/2000 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 61 - Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può motivatamente revocare l'incarico al responsabile e attribuire le relative competenze ad altro funzionario o al Segretario comunale.

Articolo 62 - Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

Articolo 63 - Vice Segretario comunale

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice Segretario, con qualifica apicale, avente funzioni vicarie.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64 - Entrata in vigore

1. Ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Il Segretario Generale dott. Giovanni Scotton


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