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Bur n. 37 del 27 maggio 2011


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI CASALE SUL SILE (TREVISO)

Decreto di apposizione servitù

Decreto di apposizione servitù di metanodotto a favore di Snam Rete Gas - contestuale determinazione dell'indennità provvisoria ed occupazione temporanea - art. 22, 25 sexies e 52 octies del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - delle aree necessarie alla costruzione ed esercizio del metanodotto "Potenziamento derivazione per Casale sul Sile dn 150 (6") p62 Bar ", in comune di Casale sul Sile - ditta Bellè/Ervas.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE :

  • la Snam Rete Gas S.p.a. , società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Eni s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 ed uffici in Padova (PD) Via Diego Valeri 23, in data 8 novembre 2007 ha inoltrato al Comune di Casale sul Sile – istanza allo scopo di essere autorizzata con l’approvazione del progetto definitivo – ai sensi dell’art.52 sexies del D.P.R. 8.6.2001 N.327 come modificato dal D.Lgs 27.12.2004 n.330, nonché della D.G.R.V. del 7.08.2006 n.2607 – alla costruzione (e successiva messa in esercizio), previo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, del metanodotto denominato “Potenziamento Derivazione per Casale sul Sile DN 150 (6”) P62 bar“, allegando il relativo progetto definitivo ai sensi dell’art.52 quater/comma 2 del citato D.P.R. 8.6.2001 N.327 come modificato dal D.Lgs 27.12.2004 n.330;
  • il tracciato di progetto si sviluppa in adiacenza a quello esistente, a partire dall’impianto esistente in località C. Pezzato (ai confini con il Comune di Preganziol), attraversa via Peschiere, l’autostrada A27 Mestre-Belluno, lo Scolo Bigonzo, la strada Provinciale “Schiavonia”, lo Scolo Serva, per poi attraversare la strada provinciale 64 “Zermanesa” e terminare nell’area della cabina esistente; la condotta attraversa prevalentemente zone agricole, interessando in alcuni tratti aree gravate dal vincolo paesaggistico determinato dagli scoli “Bigonzo” e “Serva”, mantenendosi nella maggior parte del tracciato in parallelo alla tubazione esistente, allontanandosi da questa in tre tratti e genera una fascia di vincolo di totali m. 23, intesa come distanza minima che deve essere rispettata dall’edificazione di nuove costruzioni o manufatti (pavimentazioni, piazzali, lastricati, scavi ecc.);
  • l’intervento, modificando l’assetto dei vincoli derivanti dalla posizione dei metanodotto, è risultato non conforme allo strumento urbanistico vigente per cui il Comune di Casale sul Sile ha provvedutoad approvare apposita variante urbanistica comportante apposizione di vincolo preordinato all’esproprio conformemente agli elaborati di progetto SNAM (delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 57 del 25.09.2008 e successiva approvazione con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 04.12.2008);
  • con riguardo alla procedura di reperimento della disponibilità delle aree, da svolgere secondo le procedure previste dal D.p.r. 327/2001, la Società “Snam Rete Gas S.p.a.” è promotore e beneficiario, ed il Comune di Casale sul Sile Autorità asservente;
  • con determina n. 262 del 07/12/2009, a conclusione dei lavori delle conferenze dei servizi (svoltesi in data 05.05.2008 e 02.04.2009, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in parola e provveduto a dichiarare la pubblica utilità dell’opera nonché la sua urgenza ed indifferibilità, stabilendo in 5 anni dalla data di approvazione del progetto il termine per emanare provvedimenti ablativi e/o di costituzione di servitù a favore di SNAM Rete Gas SpA, e ad apporre, sulle aree oggetto di intervento ed individuate dal piano particellare, il vincolo preordinato all'esproprio per la durata di 5 anni, precisando che entro il medesimo termine devono essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi e/o di costituzione di servitù a favore di Snam Rete Gas Spa;
  • con Decreto del 29/11/2010 – prot. 19949 - il Comune ha provveduto a disporre servitù coattiva di metanodotto ed occupazione temporanea, nonché ad indicare modalità e condizioni delle stesse, con esclusione delle Ditte Bellè Antonia, Ervas Alessandra ed Ervas Laura, essendo il terreno di queste ultime interessato da una valutazione puntuale al fine di corrispondere alle ripetute istanze delle proprietarie;

Tutto ciò premesso,

Vista la comunicazione della “SNAM Rete Gas SpA” - prot. 7240 del 26/4/2010, con la quale è stata richiesta la determinazione urgente delle indennità provvisorie e l'imposizione di servitù a favore della stessa società promotrice, allegando elaborati relativi alla quantificazione delle indennità ed alla individuazione delle aree da asservire;

ATTESO che, per la realizzazione dell’opera in oggetto, SNAM RETE GAS S.p.A. ha necessità di occupare temporaneamente i fondi di proprietà privata al fine di eseguire i lavori per la costruzione e la messa in esercizio del metanodotto;

VISTI i valori agricoli medi determinati ai sensi dell'art. 41 di D.P.R. n. 327/2001 dalla Regione Veneto per la Provincia di Treviso;

Vista la comunicazione del 27/5/2010 (prot. 10057 del 7/6/2010, presentata dal consulente delle signore Bellè Antonia, Ervas Laura ed Ervas Alessandra) con la quale - tra i vari rilievi svolti – venivano segnalate l’incongruità ed esiguità della somma proposta a titolo di indennizzo a fronte di un intervento che, come progettato ed approvato, risulterebbe fortemente invasivo;

Vista la nota del Comune di Casale sul Sile (prot. 19093 del 17/10/2010) con la quale è stato richiesto alla Società Snam Rete Gas S.p.a la possibilità di introdurre una variazione puntuale al progetto approvato, limitatamente ai terreni di proprietà delle stesse signore Bellè/Ervas;

Vista anche la successiva corrispondenza intercorsa tra il Comune di Casale sul Sile, la società Snam Rete Gas Spa, e le signore Bellè/Ervas, rispettivamente coinvolti nel procedimento in oggetto a titolo di autorità espropriante, beneficiario dell'espropriazione, e soggetti espropriati, ed in particolare, la nota del 3/02/2011 – prot. 1814 – con la quale il Comune di Casale sul Sile (autorità espropriante), ha richiesto alla società beneficiaria l’introduzione di una variante al progetto approvato;

Preso atto che, sulla predetta proposta del Comune, i soggetti espropriati hanno comunicato la propria disponibilità, mentre la società beneficiaria ha comunicato (nota del 15/02/2011 prot. 2407) l’assenza di condizioni per la posa della condotta sul tracciato proposto dal Comune, reiterando poi la richiesta di emissione del decreto di asservimento a proprio favore;

Visto che, con successiva comunicazione del 16/03/2011 (prot. 3988) , la società Snam rete gas ha nuovamente richiesto la celere emissione del Decreto relativo al mappale di proprietà delle signore Bellè/Ervas;

Dato atto che i lavori di posa della nuova condotta sono in corso e che la società Snam prevede di eseguire nel mese di maggio 2011 le verifiche di collaudo dell’intera nuova linea;

Ritenuto, stante l’avanzamento dei lavori, di adottare apposito decreto di asservimento a favore della Società Snam Rete Gas ed a carico delle ditte proprietarie, per consentire la realizzazione dell’opera;

Visto che la società proponente, a corredo della richiesta di emissione del decreto di asservimento (prot. 7240 del 26/4/2010) ha depositato anche il piano particellare di esproprio contenente la proposta di determinazione dell’indennità provvisoria;

Ritenuto, limitatamente al mappale 482 del foglio 13 (di proprietà delle signore Bellè/Ervas), di effettuare una apposita valutazione delle somme dovute a titolo di indennità provvisoria, a motivo della diversa morfologia del tracciato della nuova condotta rispetto al compendio degli immobili di proprietà, rappresentato dal terreno e dalla casa di abitazione (identificata al catasto terreni al foglio 484);

Considerato poi, quanto a valutazione delle limitazioni e dei vincoli che la realizzazione dell’opera comporta sul compendio immobiliare di proprietà delle signore Bellè/Ervas, che:

  • lo sviluppo planimetrico della condotta sulla proprietà in parola è maggiore di quello sulle proprietà circostanti, a motivo della necessità di riallineare il tracciato con il canale Bigonzo a sud-est del terreno delle signore Bellè/Ervas;
  • nel caso di ampliamento del fabbricato esistente, lo stesso non potrebbe che svilupparsi dal lato nord, proprio in direzione della prevista infrastruttura energetica, che determina a carico dell’edificio esistente, di proprietà ora delle medesime ditte espropriande, se non la possibilità dello stesso intervento di ampliamento, almeno limitazioni nell’individuazione delle aree di pertinenza e nella sistemazione delle stesse;

Ritenuto che il valore dell’indennità di asservimento, proposto dalla società Snam in euro 1,30 per metro quadrato di superficie vincolata (trattasi di fascia della larghezza di 11,50 metri da ambo i lati della condotta) possa congruamente essere aumentata, pervenendo così ad una diversa e maggiore somma complessiva, meglio indicata nell’allegata tabella “A”;

VISTO l’art. 52/octies del D.P.R. 327/01, secondo cui il decreto di imposizione coattiva di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed indica l’ammontare delle relative indennità;

PRESO ATTO che l’opera del metanodotto, autorizzata con il provvedimento sopra richiamato, è inamovibile e di proprietà della SNAM RETE GAS S.p.A. e che pertanto avrà successivamente anche facoltà di rimuoverla;
 
VISTI e RICHIAMATI:

  • il Decreto del 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno;
  • il D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164;
  • il DPR n. 327/2001 come modificato dai D.Lgs n. 330/2004;
  • la L. n. 241/1990;

Visto, infine, il decreto sindacale n. 3 del 28/01/2011, di nomina del Responsabile di Area;

DECRETA

Art. 1) costituzione di servitù coattiva di metanodotto.

E’ costituita a favore della Società SNAM Rete Gas SpA - C.F. e PI. 13271390158, con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 5, la servitù coattiva di metanodotto sulle porzioni degli immobili posti in Comune di Casale sul Sile, di proprietà delle signore Bellè Antonia, Ervas Alessandra ed Ervas Laura,   meglio evidenziate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto. La servitù coattiva viene costituita per la costruzione di un metanodotto inamovibile interrato e costituito da una tubazione DN 150 (6”);

Art. 2) indennità provvisoria di asservimento.

L’indennità di asservimento coattivo in via d’urgenza è determinata con le modalità di calcolo specificate nel calcolo delle indennità di asservimento servitù di metanodotto riportate nell’allegato “A”.

Art. 3) occupazione temporanea.

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto è altresì disposta a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., con decorrenza dalla data di esecuzione del presente decreto, l’occupazione temporanea delle porzioni degli immobili posti in Comune di Casale sul Sile, meglio evidenziate nel medesimo allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

L’indennità d’occupazione, ai sensi dell’art. 50 D.P,R. 327/01, è determinata con le modalità di calcolo specificate nel calcolo delle indennità di occupazione contenute nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 4) condizioni di asservimento.

L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di mt. 11,50 (undicivirgolacinquanta) dall’asse della tubazione DN 150 (6”), nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

La facoltà di SNAM RETE GAS S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

L’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della SNAM RETE GAS S.p.A. e che pertanto avrà anche facoltà di rimuoverle. L’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi.
L’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso o l’esercizio della servitù.

I danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sonoquantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d’imposizione della servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione, esercizio del metanodotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione.

Art. 5) modalità di notifica ed esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di SNAM RETE GAS S.p.A., ai proprietari dei terreni indicati all’allegato “A” del presente decreto, nelle forme degli atti processuali civili, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo.
La notificazione dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l’esecuzione.All’atto dell’esecuzione, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di stato di consistenza del bene in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiano dell’asservimento. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 6) modalità di accettazione dell’indennità.

I proprietari asserviti, entro 30 giorni dall’esecuzione del presente decreto, devono comunicare a SNAM RETE GAS S.p.A. e per conoscenza al Comune di Casale sul Sile, se condividono l’indennità proposta, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.
Ricevuta dal proprietario la dichiarazione di accettazione suddetta e la dichiarazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, il beneficiano dell’asservimento dispone il pagamento delle indennità accettate entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 7) modalità di determinazione definitiva delle indennità.

Se non condivide la determinazione dell’indennità di asservimento, entro il termine di trenta giorni dall’esecuzione del presente decreto, il proprietario può chiedere la nomina dei tecnici previsti dall’articolo 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e, se non condivide la relazione finale, può, entro trenta giorni dalla notifica della stima, proporre opposizione ai sensi dell'art. 54 del DPR 327/01.

In assenza dell’istanza del proprietario, l’Autorità asservente richiederà alla Commissione provinciale espropri, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001, la determinazione definitiva dell’indennità di asservimento.
La medesima commissione provinciale espropri determina l’indennità di occupazione temporanea, se manca l’accordo, su istanza di chi vi abbia interesse.

Contro la stima della commissione è proponibile ricorso in corte d’appello con le modalità all’art. 54.
Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.

Art. 8) deposito delle indennità definitive non accettate.

Ove l’avente diritto non abbia manifestato nei termini di legge l’accettazione espressa dell’indennità definitiva, l’Autorità asservente ne dispone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 9) registrazione, trascrizione e pubblicazione del presente decreto e annotazione della sua esecuzione nei registri immobiliari.

La SNAM RETE GAS S.p.A. provvederà senza indugio, a proprie cura e spese, alla registrazione e alla trascrizione del presente decreto, alla sua pubblicazione per estratto sul BUR nonché ad indicare in calce al decreto stesso la data in cui è avvenuta la sua esecuzione e a trasmettere copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione.

Art. 10) modalità e i termini per il ricorso.

Contro il presente decreto è ammesso Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 30 giorni dalla data della sua notifica (art. 23 della L.1034/71 e successive integrazioni e modifiche) ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/71 e s.m.i.) entro 120 giorni dalla medesima data.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. FURLANETTO AGOSTINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO arch. Agostino Furlanetto


(seguono allegati)

Comune Casale sul Sile decreto Bellè-Ervas_232397.pdf

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